Sentenza del 10/07/2018 n. 3115 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF- Sisma 1990 - Sospensione dei termini e dei versamenti- non si applica a tutti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della sospensione dei termini per gli adempimenti e dei versamenti tributari prevista in favore dei contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma del dicembre 1990. Secondo il principio richiamato, tale disciplina non opera automaticamente per tutti i contribuenti residenti nelle aree interessate, ma richiede la presentazione di un'apposita istanza corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La decisione
La sospensione non può essere riconosciuta in assenza della specifica istanza e della documentazione necessaria. Il principio è conforme alle sentenze della Corte di cassazione n. 956 del 17 gennaio 2014 e n. 7274 del 27 marzo 2014. Il testo non indica il dispositivo concreto, né consente di identificare con certezza le parti o l'esito formale del giudizio; sul piano sostanziale, tuttavia, la posizione dell'Amministrazione finanziaria risulta prevalente quando il contribuente non abbia dimostrato di aver presentato l'istanza richiesta.
Norme richiamate
Art. 138, comma 3, legge n. 388/2000
La sospensione e le agevolazioni fiscali collegate agli eventi sismici del dicembre 1990 sono subordinate al rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti, tra cui la presentazione di un'apposita istanza con la documentazione attestante i requisiti.
Artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 602/1973
Le disposizioni riguardano, rispettivamente, i termini e le modalità della riscossione delle imposte e assumono rilievo nel valutare la regolarità e la tempestività degli adempimenti tributari.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina i termini per l'accertamento in materia di IVA e rileva nel quadro dei termini tributari oggetto della sospensione o della loro eventuale ripresa.
Massime di principio
- Le sospensioni e le agevolazioni fiscali previste per eventi calamitosi non devono essere considerate automaticamente applicabili a tutti i residenti nell'area interessata.
- Quando la legge richiede un'apposita istanza, il contribuente deve dimostrare sia di averla presentata sia di aver allegato la documentazione necessaria a provare i requisiti.
- La mera residenza in una zona colpita dal sisma, senza ulteriori adempimenti documentali, può non essere sufficiente per ottenere la sospensione dei versamenti o dei termini tributari.
- In controversie analoghe è essenziale verificare il testo della norma applicabile, le scadenze, la prova della presentazione dell'istanza e la documentazione depositata.
- L'assenza di una prova documentale dell'istanza o dei requisiti può comportare il rigetto della richiesta del contribuente e la prevalenza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
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