Direttiva 2011/29
Direttiva 2011/29/UE della Commissione, del 7 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva etridiazolo e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE iscrivendo l’etridiazolo nell’allegato I, così da consentire l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, ma solo entro condizioni e limiti specifici. Contestualmente modifica la decisione 2008/934/CE sopprimendo la voce relativa a tale sostanza dalla lista delle sostanze non iscritte. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 novembre 2011 e applicarla dal 1º dicembre 2011, con obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti e di verifica dell’accesso al fascicolo tecnico.
Iscrizione dell’etridiazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche d’uso e revisione delle autorizzazioni esistenti, nonché modifica della decisione 2008/934/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo come sostanza attiva. Incide sia sulle nuove autorizzazioni sia sul riesame delle autorizzazioni già rilasciate, in particolare per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali; prevede inoltre un regime specifico per i prodotti autorizzati con etridiazolo come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 31 maggio 2011. La direttiva non disciplina altri settori e si applica nel contesto della direttiva 91/414/CEE e delle relative procedure di valutazione delle sostanze attive.
Iscrizione dell’etridiazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per iscrivere l’etridiazolo nell’allegato I. La misura segue la riesamina tecnica della sostanza svolta nel contesto del programma di lavoro europeo e tiene conto delle conclusioni dell’EFSA del 24 settembre 2010 e del rapporto di riesame della Commissione concluso il 28 gennaio 2011.
Finalità e presupposti della modifica
Secondo i considerando, la sostanza era stata inizialmente oggetto di non iscrizione ai sensi della decisione 2008/934/CE, ma il richiedente ha presentato una nuova domanda con procedura accelerata ai sensi del regolamento (CE) n. 33/2008. Dalla valutazione complessiva è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo possono, in linea di massima, soddisfare i requisiti di sicurezza e di efficacia previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, almeno per gli usi esaminati.
Iscrizione, durata e condizioni dell’allegato I
L’allegato alla direttiva inserisce la nuova voce n. 332 relativa all’etridiazolo, con identificativi CAS 2593-15-9 e CIPAC 518 e denominazione IUPAC etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere. La purezza minima richiesta è pari a ≥ 970 g/kg. L’iscrizione decorre dal 1º giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.
L’autorizzazione è però fortemente limitata:
- possono essere autorizzati solo usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre;
- per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri devono pretendere che tutte le informazioni necessarie siano disponibili prima del rilascio dell’autorizzazione.
Obblighi di valutazione e misure di mitigazione del rischio
Nella parte B della voce allegata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e applicare i principi uniformi dell’allegato VI tenendo conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II.
In sede di valutazione devono inoltre essere considerate specifiche misure di protezione:
- sicurezza degli operatori, con prescrizione di misure adeguate di attenuazione dei rischi;
- gestione dei rifiuti e trattamento delle acque reflue provenienti dall’irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra;
- sicurezza degli organismi acquatici, con misure adeguate di attenuazione dei rischi.
Se gli Stati membri consentono il rilascio delle acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali, devono assicurare lo svolgimento di un’adeguata valutazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste
La direttiva non si limita all’iscrizione della sostanza, ma subordina la misura a ulteriori conferme tecniche e ambientali. Devono essere fornite informazioni su:
- specifiche della sostanza tecnica commercialmente fabbricata, con adeguati dati analitici;
- rilevanza delle impurità;
- equivalenza tra le specifiche della sostanza tecnica commerciale e il materiale di prova usato nei fascicoli sull’ecotossicità;
- rilevanza dei metaboliti vegetali acido 5-idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo;
- esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi del suolo all’etridiazolo e ai metaboliti dicloro-etridiazolo e acido etridizoico;
- propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell’acido etridizoico.
I dati relativi ai primi tre punti devono essere comunicati alla Commissione entro il 1º dicembre 2011; quelli relativi agli altri tre punti entro il 31 maggio 2013.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L’articolo 3 impone il recepimento entro il 30 novembre 2011, con applicazione a decorrere dal 1º dicembre 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4 disciplina il riesame delle autorizzazioni già rilasciate per prodotti contenenti etridiazolo. Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificarle o revocarle, se necessario, e verificare sia la conformità alle condizioni dell’allegato I sia l’accesso del titolare a un fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti etridiazolo come unica sostanza attiva, o come sostanza attiva associata ad altre già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame più ampio ai sensi dei principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame:
- per i prodotti con etridiazolo come unica sostanza attiva, l’eventuale modifica o revoca deve avvenire entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti in miscela con altre sostanze, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello stabilito dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze coinvolte.
Rapporto con la decisione 2008/934/CE
La direttiva modifica anche la decisione 2008/934/CE sopprimendo la voce relativa all’etridiazolo dall’elenco delle sostanze non iscritte. In tal modo viene superato il precedente esito negativo, coerentemente con la nuova valutazione favorevole condizionata e con la necessità di ulteriori conferme tecniche.
Decorrenza ed efficacia
La direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. Gli Stati membri ne sono destinatari e devono conformarsi entro i termini indicati, assicurando la trasposizione e la revisione delle autorizzazioni nel rispetto della disciplina della direttiva 91/414/CEE.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’etridiazolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. Nell’allegato è inserita la voce n. 332 relativa all’etridiazolo (CAS 2593-15-9, CIPAC 518; denominazione IUPAC: etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere), con purezza minima ≥ 970 g/kg, data di entrata in vigore dell’iscrizione al 1º giugno 2011 e scadenza dell’iscrizione al 31 maggio 2021.
Modifica della decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la voce relativa all’etridiazolo dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale e decorrenza
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se del caso, entro il 30 novembre 2011 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’etridiazolo, esclusa la parte B della voce, e accertare che il titolare dell’autorizzazione disponga o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II della direttiva, ai sensi dell’articolo 13.
Riesame per prodotti con etridiazolo e termini differiti
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede che i prodotti contenenti etridiazolo come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte entro il 31 maggio 2011 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce sull’etridiazolo. All’esito del riesame, gli Stati membri devono modificare o revocare l’autorizzazione, se necessario, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti con etridiazolo come unica sostanza attiva, oppure entro il 31 maggio 2015 o, se successivo, entro il termine previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze presenti in miscela.
Condizioni specifiche d’uso e misure di mitigazione
Nell’allegato, parte A, l’etridiazolo può essere autorizzato solo come fungicida in sistemi senza terra nelle serre. La parte B impone agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai criteri dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e di garantire che tutte le informazioni necessarie siano fornite prima del rilascio dell’autorizzazione per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali. Devono inoltre essere previste misure adeguate di attenuazione dei rischi per la sicurezza degli operatori e degli organismi acquatici, nonché adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue da sistemi di coltivazione senza terra; se vi è rilascio in fognatura o in acque naturali, è richiesta un’adeguata valutazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste al richiedente
L’allegato impone la presentazione di informazioni confermative su: specifiche della sostanza tecnica commercialmente fabbricata con dati analitici; rilevanza delle impurità; equivalenza tra la sostanza tecnica commerciale e il materiale di prova usato nei fascicoli ecotossicologici; rilevanza dei metaboliti vegetali acido 5-idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo; esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi del suolo all’etridiazolo e ai metaboliti dicloro-etridiazolo e acido etridizoico; propagazione atmosferica a lunga e breve distanza dell’acido etridizoico. Le informazioni sui punti 1, 2 e 3 devono essere comunicate alla Commissione entro il 1º dicembre 2011; quelle sui punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.
Fondamento e motivazione della misura
I considerando richiamano la procedura di valutazione svolta nell’ambito dei regolamenti (CE) n. 451/2000, n. 1490/2002 e n. 33/2008, nonché la conclusione dell’EFSA del 24 settembre 2010 e il rapporto di riesame della Commissione concluso il 28 gennaio 2011. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con la necessità di ulteriori informazioni su alcuni punti specifici.
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