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Direttiva 2011/30

Direttiva 2011/30/UE della Commissione, del 7 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione del fenbutatin ossido come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva iscrive il fenbutatin ossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, dopo una nuova procedura di valutazione accelerata, consentendo in linea di principio l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Contestualmente abroga la precedente non iscrizione prevista dalla decisione 2008/934/CE. Sono tuttavia imposte condizioni specifiche d'impiego, obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali e un termine di recepimento al 30 novembre 2011, con applicazione dal 1 dicembre 2011.

Iscrizione del fenbutatin ossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, con contestuale soppressione della precedente decisione di non iscrizione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido come sostanza attiva. Incide sia sulla disciplina generale di valutazione e iscrizione delle sostanze attive prevista dalla direttiva 91/414/CEE, sia sulle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Sono previsti specifici limiti d'impiego e condizioni tecniche nell'allegato I; l'iscrizione riguarda gli impieghi come acaricida in serra. La direttiva non disciplina in generale altre sostanze attive, se non nei limiti del coordinamento con eventuali sostanze associate nei prodotti combinati.

Iscrizione del fenbutatin ossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2011/30/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei prodotti fitosanitari prevista dalla direttiva 91/414/CEE, con l'obiettivo di iscrivere il fenbutatin ossido tra le sostanze attive autorizzabili a livello unionale. La misura discende da una nuova valutazione della sostanza, svolta nell'ambito della procedura accelerata, dopo che in precedenza era stata adottata la decisione 2008/934/CE di non iscrizione.

Contesto e iter valutativo

I considerando ricordano che il fenbutatin ossido era incluso nell'elenco delle sostanze da valutare nel quadro della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Dopo la rinuncia iniziale del notificante a sostenere l'iscrizione, una nuova domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e della procedura accelerata prevista dal regolamento (CE) n. 33/2008.

Il Belgio, quale Stato membro relatore, ha esaminato i dati aggiuntivi e ha redatto una relazione supplementare, trasmessa all'EFSA e alla Commissione. Sulla base della conclusione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 23 agosto 2010 e del riesame effettuato nel comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione ha ritenuto che la sostanza soddisfacesse, in generale, le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli usi esaminati.

Ambito dell'iscrizione e condizioni tecniche

L'allegato aggiunto alla direttiva iscrive il fenbutatin ossido con identificazione precisa della sostanza e con una specifica tecnica rigorosa:

  • denominazione IUPAC: bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido;
  • purezza minima: 970 g/kg;
  • impurezza massima ammessa per SD 31723: 3 g/kg;
  • decorrenza dell'iscrizione: 1 giugno 2011;
  • scadenza dell'iscrizione: 31 maggio 2021.

La parte A dell'iscrizione limita gli impieghi autorizzabili ai soli usi come acaricida in serra. La parte B rinvia alle conclusioni del rapporto di riesame e impone agli Stati membri di considerare con particolare attenzione la specifica tecnica dell'impurezza, i livelli di residui nelle varietà di piccoli pomodori, la sicurezza degli operatori e il rischio per gli organismi acquatici. Le autorizzazioni devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Ulteriori informazioni richieste sul profilo di rischio

Pur procedendo all'iscrizione, la direttiva subordina la valutazione definitiva di alcuni profili alla presentazione di informazioni di conferma sull'impurezza SD 31723. Tali informazioni devono riguardare:

  • il potenziale genotossicologico;
  • la rilevanza ecotossicologica;
  • gli spettri;
  • la stabilità allo stoccaggio;
  • i metodi di analisi nella formulazione.

Gli Stati membri interessati devono assicurare che il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.

Effetti sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari

La direttiva non si limita all'iscrizione della sostanza, ma disciplina anche l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali esistenti. Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni dei prodotti contenenti fenbutatin ossido, verificando:

  • il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con esclusione di quelle contenute nella parte B della voce relativa alla sostanza;
  • che il titolare dell'autorizzazione disponga di un fascicolo conforme all'allegato II o vi abbia accesso, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti e termine finale del 2015

Per i prodotti contenenti fenbutatin ossido come unica sostanza attiva, o in miscela con altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

In esito a tale riesame:

  • per i prodotti con fenbutatin ossido come unica sostanza attiva, la modifica o revoca dell'autorizzazione deve avvenire entro il 31 maggio 2015;
  • per i prodotti con sostanze attive associate, il termine è il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, quello fissato dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive coinvolte.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 novembre 2011, trasmettendo alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali si applicano dal 1 dicembre 2011. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il 1 giugno 2011 ed è indirizzata agli Stati membri.

Effetto sistemico

Sul piano sistematico, la direttiva mostra il tipico funzionamento della normativa unionale in materia di sostanze attive per prodotti fitosanitari: la Commissione, sulla base della valutazione tecnico-scientifica, determina il risultato da raggiungere, mentre agli Stati membri spetta attuare il recepimento e riesaminare le autorizzazioni nazionali secondo la cornice armonizzata della direttiva 91/414/CEE.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenbutatin ossido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva. La sostanza attiva fenbutatin ossido è iscritta con numero 338, CAS 13356-08-6 e CIPAC 359, purezza minima pari a 970 g/kg, con impurezza bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)tin]ossido (SD 31723) massima di 3 g/kg. L'iscrizione decorre dal 1 giugno 2011 e scade il 31 maggio 2021.

Condizioni specifiche e limitazioni d'uso

Nell'allegato, parte A, è previsto che possano essere autorizzati solo impieghi come acaricida in serra. La parte B impone agli Stati membri di tenere conto del rapporto di riesame e di prestare particolare attenzione alla specifica tecnica dell'impurezza, ai residui nelle varietà di piccoli pomodori, alla sicurezza degli operatori e al rischio per gli organismi acquatici. Sono richieste misure di attenuazione del rischio, se del caso.

Obblighi di conferma dei dati sull'impurezza SD 31723

Il testo richiede ulteriori informazioni di conferma sui risultati della valutazione del rischio relativi all'impurezza SD 31723, basate sulle più recenti conoscenze scientifiche. Le informazioni devono riguardare potenziale genotossicologico, rilevanza ecotossicologica, spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione. Gli Stati membri interessati devono fare in modo che il richiedente presenti tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.

Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al fenbutatin ossido nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la stessa entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 novembre 2011 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1 dicembre 2011 e, negli atti nazionali, deve figurare un riferimento alla direttiva o un richiamo in sede di pubblicazione ufficiale.

Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti

Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti fenbutatin ossido, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo quelle della parte B della voce, e l'esistenza o l'accesso del titolare a un fascicolo conforme all'allegato II e all'articolo 13. Per i prodotti contenenti fenbutatin ossido come unica sostanza attiva, o associata ad altre sostanze iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI e, sulla base dell'esito, la modifica o revoca entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo eventualmente fissato per le altre sostanze associate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1 giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturaautorizzazioni amministrativesicurezza alimentaresalute e ambiente

Testo integrale

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