Direttiva 2011/33
Direttiva 2011/33/UE della Commissione, dell' 8 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il 1-decanolo come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/941/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva dispone l'iscrizione del 1-decanolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche, in particolare per gli usi ammessi, dalla necessità di ulteriori informazioni di conferma su alcuni profili di rischio e da obblighi per gli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti. Contestualmente, viene soppressa la precedente voce del 1-decanolo dalla decisione 2008/941/CE, che ne prevedeva la non iscrizione.
Includere il 1-decanolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con condizioni specifiche di impiego e modifiche conseguenti alla decisione 2008/941/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo come sostanza attiva nell'ambito della direttiva 91/414/CEE, con effetti per gli Stati membri chiamati a recepire e applicare le modifiche, a riesaminare le autorizzazioni esistenti e a verificare il rispetto delle condizioni di iscrizione. La disciplina riguarda sia i prodotti contenenti 1-decanolo come unica sostanza attiva sia quelli contenenti 1-decanolo in miscela con altre sostanze attive già iscritte o successivamente iscritte nell'allegato I; resta esclusa la possibilità di utilizzo diverso da quello espressamente indicato, cioè soltanto come fitoregolatore.
Iscrizione del 1-decanolo come sostanza attiva fitosanitaria
La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE per includere il 1-decanolo nell'allegato I tra le sostanze attive autorizzabili nei prodotti fitosanitari. L'intervento segue il riesame tecnico-scientifico svolto nell'ambito del programma di lavoro per le sostanze attive non ancora iscritte e tiene conto della precedente non iscrizione disposta con la decisione 2008/941/CE.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il 1-decanolo era inizialmente inserito tra le sostanze da valutare, poi collocato nell'elenco delle sostanze da non iscrivere a seguito della rinuncia del notificante, e successivamente riammesso alla procedura su nuova domanda presentata dal richiedente. La Commissione conclude, sulla base della valutazione del Regno Unito, dell'EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, che i prodotti contenenti 1-decanolo possono, in generale, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo come sostanza attiva nell'ambito della direttiva 91/414/CEE. L'allegato specifica che l'iscrizione vale soltanto per gli usi come fitoregolatore. La direttiva produce effetti sugli Stati membri, che devono recepire le modifiche e riesaminare le autorizzazioni nazionali esistenti.
Iscrizione nell'allegato I e caratteristiche della sostanza
La voce aggiunta all'allegato I è la n. 340. La sostanza è indicata come 1-decanolo, con numero CAS 112-30-1 e numero CIPAC 831, denominazione IUPAC decan-1-ol e purezza minima pari a 960 g/kg. La data di entrata in vigore dell'iscrizione è fissata al 1° giugno 2011 e la scadenza al 31 maggio 2021.
Condizioni specifiche e profili di rischio da monitorare
L'iscrizione non è incondizionata. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- rischio per i consumatori in caso di residui su colture destinate all'alimentazione umana o animale;
- sicurezza degli operatori, imponendo l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale nelle istruzioni d'impiego;
- protezione delle acque sotterranee in aree sensibili sotto il profilo del suolo e/o del clima;
- rischio per gli organismi acquatici;
- rischio per artropodi non bersaglio e api, anche quando questi possano esporsi alla sostanza posandosi su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.
Ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi. Inoltre, la Commissione richiede informazioni di conferma sul rischio per gli organismi acquatici e ulteriori valutazioni dell'esposizione delle acque superficiali, sotterranee e dei sedimenti. Tali informazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2013.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le norme interne necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono trasmettere alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il 1-decanolo, con esclusione della parte B della voce di iscrizione, e accertare che il titolare dell'autorizzazione disponga o abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Regime speciale per prodotti con più sostanze attive
Per i prodotti contenenti 1-decanolo come unica sostanza attiva oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 31 luglio 2011, gli Stati membri devono procedere a un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al 1-decanolo. Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetta le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Se il prodotto contiene 1-decanolo come unica sostanza attiva, l'autorizzazione deve essere modificata o revocata, se del caso, entro il 31 maggio 2015. Se il prodotto contiene 1-decanolo insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dagli atti di iscrizione delle altre sostanze attive.
Modifica della decisione 2008/941/CE
La direttiva sopprime la voce del 1-decanolo dalla decisione 2008/941/CE, eliminando quindi il precedente orientamento alla non iscrizione e alla revoca delle autorizzazioni connesso a tale sostanza.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 ed è rivolta agli Stati membri, che devono attuarne gli effetti mediante recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali. In termini pratici, la direttiva consente dal punto di vista unionale la messa in circolazione di prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo, ma subordina tale possibilità a verifica nazionale, conformità alle condizioni tecniche e successivo riesame delle autorizzazioni già rilasciate.
Disposizioni principali
Iscrizione del 1-decanolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Il 1-decanolo è iscritto con voce n. 340, nome comune 1-decanolo, CAS 112-30-1, CIPAC 831, denominazione IUPAC decan-1-ol, purezza almeno 960 g/kg. La data di entrata in vigore dell'iscrizione è il 1° giugno 2011 e la scadenza dell'iscrizione è il 31 maggio 2021.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
L'allegato prevede che il 1-decanolo sia autorizzabile soltanto per usi come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto del rapporto di riesame del 28 gennaio 2011, con particolare attenzione ai residui per i consumatori, alla sicurezza degli operatori, alla protezione delle acque sotterranee, al rischio per gli organismi acquatici e al rischio per artropodi non bersaglio e api. Se necessario devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.
Informazioni di conferma richieste
La Commissione richiede ulteriori informazioni di conferma sul rischio per gli organismi acquatici e valutazioni dell'esposizione delle acque superficiali, sotterranee e dei sedimenti. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 maggio 2013.
Modifica della decisione 2008/941/CE
L'articolo 2 sopprime la voce relativa al 1-decanolo dall'allegato della decisione 2008/941/CE, che ne prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1° dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti 1-decanolo. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il 1-decanolo, esclusa la parte B dell'iscrizione, e verificare che il titolare dell'autorizzazione disponga o abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con più sostanze attive e termine finale
In deroga al termine generale, i prodotti contenenti 1-decanolo come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze attive già iscritte entro il 31 luglio 2011 devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B della voce relativa al 1-decanolo. Dopo la valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 maggio 2015; per i prodotti in miscela, vale il termine eventualmente più lungo previsto dagli atti di iscrizione delle altre sostanze attive.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2011 e gli Stati membri ne sono i destinatari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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