Direttiva 2011/32
Direttiva 2011/32/UE della Commissione, dell’ 8 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva isoxaben e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/32/UE modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere l’isoxaben nell’allegato I, consentendo in linea di principio l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Contestualmente elimina la precedente non iscrizione prevista dalla decisione 2008/934/CE e impone agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti entro termini precisi. L’iscrizione è subordinata a condizioni specifiche, tra cui ulteriori informazioni tecniche e valutazioni mirate su rischi ambientali e residui.
Iscrizione dell’isoxaben nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e conseguente aggiornamento del regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’UE e riguarda i prodotti fitosanitari contenenti isoxaben come sostanza attiva, nonché l’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e la modifica della decisione 2008/934/CE. Incide sulle autorizzazioni esistenti e future dei prodotti fitosanitari, con obblighi di riesame, modifica o revoca delle autorizzazioni, e con condizioni specifiche di iscrizione e utilizzo; non disciplina altri settori se non in via strumentale rispetto alla regolazione dei fitosanitari.
Iscrizione dell’isoxaben nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2011/32/UE interviene nel quadro della disciplina europea sui prodotti fitosanitari per iscrivere l’isoxaben nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’atto muove dall’esito positivo della riesamina tecnico-scientifica, pur mantenendo condizioni e richieste informative specifiche in ragione di alcuni profili di rischio residuo.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione richiama il precedente percorso di valutazione dell’isoxaben nel programma di lavoro previsto dalla direttiva 91/414/CEE e la successiva decisione 2008/934/CE, che ne aveva disposto la non iscrizione. A seguito di una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata, la sostanza è stata riesaminata sulla base di dati aggiuntivi e delle conclusioni dell’EFSA, con esito favorevole all’iscrizione nell’allegato I, purché siano rispettate determinate condizioni.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda gli Stati membri e i prodotti fitosanitari contenenti isoxaben come sostanza attiva. Incide sia sul piano dell’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sia sul piano amministrativo delle autorizzazioni già rilasciate a livello nazionale. La direttiva opera anche sul piano transitorio, fissando termini per il recepimento, per la revisione delle autorizzazioni e per la produzione di informazioni supplementari.
Modifica della direttiva 91/414/CEE e della decisione 2008/934/CE
L’articolo 1 dispone l’inserimento dell’isoxaben nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo i dati contenuti nell’allegato della direttiva. L’articolo 2 sopprime la voce corrispondente nell’allegato della decisione 2008/934/CE, eliminando così la precedente non iscrizione.
Caratteristiche dell’iscrizione nell’allegato I
Nell’allegato alla direttiva, l’isoxaben è identificato con numero CAS 82558-50-7 e numero CIPAC 701. La denominazione IUPAC è indicata come N-[3-(1-etile-1-metilpropilene)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide. La purezza minima richiesta è pari a ≥ 910 g/kg, con toluene presente in misura ≥ 3 g/kg. La data di entrata in vigore dell’iscrizione è il 1º giugno 2011.
Uso autorizzato e condizioni specifiche
La parte A della voce inserita stabilisce che possono essere autorizzate solo utilizzazioni come erbicida. La parte B rinvia alle conclusioni del rapporto di riesame sull’isoxaben, in particolare alle appendici I e II della versione definitiva adottata il 28 gennaio 2011.
In sede di valutazione gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:
- rischio per gli organismi acquatici;
- rischio per le piante terrestri non bersaglio;
- potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.
Le condizioni di utilizzo devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Obblighi degli Stati membri sul recepimento
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 1º dicembre 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.
È richiesto che le disposizioni nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure che siano corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti isoxaben entro il 30 novembre 2011. Nel farlo, gli Stati membri devono verificare in particolare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’isoxaben, esclusa la parte B della relativa voce;
- che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Deroga e riesame completo per taluni prodotti
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede un regime più articolato per i prodotti contenenti isoxaben come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte nell’allegato I entro il 31 maggio 2011. In questi casi gli Stati membri devono effettuare un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce isoxaben.
All’esito della valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfi le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. In concreto:
- per i prodotti contenenti isoxaben come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va modificata o revocata, se del caso, entro il 31 maggio 2015;
- per i prodotti contenenti isoxaben insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca va disposta entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Obblighi informativi aggiuntivi
La direttiva impone ulteriori richieste informative sul piano tecnico-scientifico. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di dati relativi:
- alle specifiche del materiale tecnico come fabbricato commercialmente;
- alla rilevanza delle impurità;
- ai residui nelle colture a rotazione;
- al rischio potenziale per gli organismi acquatici.
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione:
- entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva di inclusione, le informazioni sulle specifiche del materiale tecnico e sulla rilevanza delle impurità;
- entro il 31 maggio 2013, le informazioni su residui nelle colture a rotazione e rischio per gli organismi acquatici.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º giugno 2011. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri. In termini pratici, la direttiva produce un obbligo di risultato per gli Stati: recepire le modifiche normative, aggiornare il quadro autorizzatorio nazionale e verificare il mantenimento dei requisiti per i prodotti fitosanitari contenenti isoxaben.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’isoxaben nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. L’isoxaben viene inserito con il numero 341, con entrata in vigore dell’iscrizione dal 1º giugno 2011. La sostanza è autorizzabile solo come erbicida.
Soppressione della non iscrizione nella decisione 2008/934/CE
L’articolo 2 sopprime la riga riguardante l’isoxaben nell’allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni entro il 31 dicembre 2011.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 novembre 2011 e di applicarle dal 1º dicembre 2011. Deve essere comunicato immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 4, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti isoxaben entro il 30 novembre 2011. Devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I per l’isoxaben, ad eccezione di quelle della parte B della voce, e accertare che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame approfondito per prodotti con isoxaben come unica sostanza attiva o sostanza principale
L’articolo 4, paragrafo 2, prevede una deroga per i prodotti autorizzati contenenti isoxaben come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un dossier conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B della voce isoxaben. All’esito, gli Stati membri devono decidere se il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Termini finali per l’adeguamento delle autorizzazioni
Per i prodotti contenenti isoxaben come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, se del caso, entro il 31 maggio 2015. Per i prodotti contenenti isoxaben insieme ad altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 maggio 2015 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalle rispettive direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni specifiche dell’iscrizione
L’allegato stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’isoxaben, in particolare delle appendici I e II adottate il 28 gennaio 2011. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, al rischio per le piante terrestri non bersaglio e alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee; le condizioni di uso devono includere misure di attenuazione del rischio, se del caso.
Obblighi informativi supplementari per il richiedente
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni sulle specifiche del materiale tecnico come fabbricato commercialmente, sulla rilevanza delle impurità, sui residui nelle colture a rotazione e sul rischio potenziale per gli organismi acquatici. Il richiedente deve trasmettere alla Commissione le informazioni sulle specifiche del materiale tecnico e sulla rilevanza delle impurità entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva di inclusione, e quelle su residui nelle colture a rotazione e rischio per gli organismi acquatici entro il 31 maggio 2013.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 8 mar 2011Direttiva 2011/33
- direttiva · 8 mar 2011Direttiva 2011/34
- direttiva · 7 mar 2011Direttiva 2011/29
- direttiva · 7 mar 2011Direttiva 2011/30
- direttiva · 7 mar 2011Direttiva 2011/31
- direttiva · 9 mar 2011Direttiva 2011/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →