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Direttiva 2011/34

Direttiva 2011/34/UE della Commissione, dell' 8 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere il flurocloridone come sostanza attiva e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva inserisce il flurocloridone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo in linea di principio l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono. Contestualmente sopprime la precedente decisione di non iscrizione e fissa condizioni specifiche, obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti e termini di recepimento per gli Stati membri. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni confermative su taluni profili tecnici e di rischio.

Inclusionе del flurocloridone tra le sostanze attive autorizzabili ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con conseguente modifica dell’allegato I e revoca della precedente non iscrizione nella decisione 2008/934/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’attuazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e, indirettamente, ai titolari di autorizzazioni e ai richiedenti relativi a prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone. Riguarda l’iscrizione della sostanza attiva flurocloridone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari che la contengono e la soppressione della corrispondente voce dalla decisione 2008/934/CE. Non disciplina altri settori né prodotti diversi dai fitosanitari contenenti tale sostanza.

Direttiva 2011/34/UE della Commissione: inclusione del flurocloridone nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva interviene sulla disciplina europea dei prodotti fitosanitari per inserire il flurocloridone tra le sostanze attive ammesse ai fini della direttiva 91/414/CEE. Il provvedimento segue una nuova procedura di valutazione avviata dopo la precedente rinuncia del notificante e la conseguente non iscrizione della sostanza nella decisione 2008/934/CE; per questo la direttiva modifica anche tale decisione.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il flurocloridone era già stato valutato nell’ambito del programma di lavoro previsto dalla direttiva 91/414/CEE. Dopo la rinuncia iniziale all’iscrizione e la successiva nuova domanda presentata secondo la procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008, la Spagna, in qualità di Stato membro relatore, ha esaminato i dati aggiuntivi e l’EFSA ha espresso le proprie conclusioni il 14 ottobre 2010. Il riesame si è concluso il 4 febbraio 2011 e ha portato alla conclusione che i prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone soddisfano, in generale, i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Iscrizione nella direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con l’inserimento della sostanza attiva flurocloridone. Nell’allegato è indicato che:

  • il numero d’ordine è 342;
  • il numero CAS è 61213-25-0 e il numero CIPAC è 430;
  • la purezza minima è pari a ≥ 940 g/kg;
  • l’impurità caratteristica toluene non deve superare 8 g/kg;
  • l’entrata in vigore dell’iscrizione è fissata al 1o giugno 2011;
  • la scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 maggio 2021.

La parte A limita l’uso autorizzabile al solo impiego come erbicida.

Condizioni specifiche e profili di rischio da monitorare

La parte B dell’allegato impone agli Stati membri di applicare i principi uniformi dell’allegato VI tenendo conto del rapporto di riesame del flurocloridone, in particolare delle appendici I e II adottate il 4 febbraio 2011. Nell’istruttoria nazionale va prestata particolare attenzione:

  • al rischio per le piante non bersaglio;
  • al rischio per gli organismi acquatici non bersaglio;
  • alla protezione delle acque sotterranee, soprattutto in regioni sensibili per caratteristiche del suolo o climatiche.

Le autorizzazioni, se del caso, devono includere misure di attenuazione dei rischi.

Informazioni confermative richieste

L’iscrizione è accompagnata da un obbligo di approfondimento tecnico. Gli Stati membri interessati devono fare in modo che il richiedente fornisca ulteriori informazioni confermative relative a:

  • livello di impurità diverse dal toluene;
  • conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specificazioni tecniche;
  • importanza del metabolito del suolo R42819;
  • potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endocrino.

Le scadenze indicate nell’allegato sono: 1o dicembre 2011 per i primi due punti, 31 maggio 2013 per il terzo punto e due anni dall’adozione delle linee direttrici OCSE sui test per l’alterazione endocrina per il quarto punto.

Effetti sulle autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari

L’articolo 4 disciplina il riesame delle autorizzazioni esistenti. Entro il 30 novembre 2011 gli Stati membri devono, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti flurocloridone e verificare:

  • il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per il flurocloridone, esclusa la parte B della voce;
  • che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Per i prodotti contenenti flurocloridone come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 maggio 2011, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Gli esiti sono i seguenti:

  • per i prodotti monocomponente: modifica o revoca, se del caso, entro il 31 maggio 2015;
  • per i prodotti con più sostanze attive: modifica o revoca, se necessario, entro il 31 maggio 2015 oppure entro il termine successivo fissato dagli atti di iscrizione delle altre sostanze attive.

Recepimento e decorrenza

La direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 novembre 2011 e applicarle dal 1o dicembre 2011. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, indicando negli atti nazionali un riferimento alla direttiva oppure inserendolo in sede di pubblicazione ufficiale.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore agrochimico la direttiva apre la strada all’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone, ma entro un perimetro tecnico rigoroso. Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese del settore, il punto centrale è la gestione delle autorizzazioni nazionali, delle prove documentali di accesso al fascicolo, delle eventuali modifiche o revoche e degli adempimenti connessi alle informazioni confermative richieste nel tempo.

Disposizioni principali

Iscrizione del flurocloridone nell’allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità all’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 342 relativa al flurocloridone, con entrata in vigore dell’iscrizione dal 1o giugno 2011 e scadenza al 31 maggio 2021.

Soppressione dalla decisione 2008/934/CE

L’articolo 2 sopprime la voce relativa al flurocloridone dall’allegato della decisione 2008/934/CE, che aveva disposto la non iscrizione e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti contenenti tale sostanza.

Recepimento nazionale

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 novembre 2011 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o dicembre 2011. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 4, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, entro il 30 novembre 2011, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti flurocloridone. In tale verifica devono controllare il rispetto delle condizioni dell’allegato I, parte B esclusa, e l’esistenza o accessibilità di un fascicolo conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con flurocloridone come unica o tra le sostanze attive

L’articolo 4, paragrafo 2, impone un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III per i prodotti autorizzati che contengono flurocloridone come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 31 maggio 2011. Dopo la valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni, se del caso, entro il 31 maggio 2015 per i prodotti monocomponente; per i prodotti con più sostanze attive, entro il 31 maggio 2015 o entro il termine successivo fissato dagli atti di iscrizione delle altre sostanze.

Condizioni specifiche dell’iscrizione e informazioni confermative

Nell’allegato, parte A, l’uso autorizzabile è limitato all’impiego come erbicida. Nella parte B gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per piante e organismi acquatici non bersaglio e alla protezione delle acque sotterranee in aree sensibili. Sono previste misure di attenuazione dei rischi se del caso e l’obbligo per gli Stati membri interessati di far trasmettere alla Commissione ulteriori informazioni confermative su impurità diverse dal toluene, conformità del materiale di prova ecotossicologico, importanza del metabolito del suolo R42819 e potenziali proprietà di interferenza endocrina, con scadenze specifiche: 1o dicembre 2011 per i punti 1 e 2, 31 maggio 2013 per il punto 3, e due anni dall’adozione delle linee direttrici OCSE per il punto 4.

Entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o giugno 2011.

Destinatari

L’articolo 6 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagrochimicasicurezza alimentareambienteautorizzazioni amministrative

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