Direttiva 2011/31
Direttiva 2011/31/UE della Commissione, del 7 marzo 2011 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza pirimifosmetile Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per aggiornare la disciplina del pirimifosmetile. Pur confermando in linea generale la conformità della sostanza ai requisiti di sicurezza, la Commissione limita gli impieghi autorizzabili agli usi come insetticida per lo stoccaggio post-raccolta ed esclude le applicazioni con attrezzature portatili per il rischio inaccettabile per gli operatori. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2011 e applicarla dall'1 novembre 2011, rivedendo entro la stessa data le autorizzazioni già in essere.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per estendere l'iscrizione del pirimifosmetile nell'allegato I, limitandone però gli usi autorizzabili e vietando le applicazioni con attrezzature portatili.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile come sostanza attiva. Riguarda in particolare l'immissione in commercio e l'autorizzazione di prodotti fitosanitari per l'impiego come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto, con esclusione delle applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili. Incide anche sulle autorizzazioni in corso di validità che gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, entro il termine fissato.
Direttiva 2011/31/UE: estensione dell'utilizzo del pirimifosmetile
La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, aggiornando l'iscrizione del pirimifosmetile nell'allegato I. Dalla valutazione richiamata nei considerando emerge che, pur risultando in generale conformi i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza ai requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), permane un profilo di rischio non accettabile per gli operatori quando si utilizzano attrezzature portatili.
Obiettivo e ratio dell'intervento
La Commissione prende atto degli studi aggiuntivi presentati dal richiedente, della valutazione del Regno Unito quale Stato membro relatore e del successivo riesame con gli altri Stati membri, l'EFSA e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L'esito è una conferma sostanziale della sostanza attiva, ma con una restrizione puntuale degli usi autorizzabili per ragioni di tutela della salute degli operatori.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri nell'esercizio dei poteri di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile. L'effetto pratico concerne sia le future autorizzazioni sia quelle già in vigore, che devono essere eventualmente modificate o ritirate. L'ambito materiale è limitato agli impieghi del pirimifosmetile come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, con esclusione delle applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili.
Contenuto della modifica dell'allegato I
L'allegato sostituisce la riga 162 dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa al pirimifosmetile, indicando tra l'altro:
- sostanza attiva: pirimifosmetile;
- numero CAS: 29232-93-7;
- numero CIPAC: 239;
- soglia di purezza: almeno 880 g/kg;
- data di inclusione: 1 ottobre 2007;
- scadenza dell'iscrizione: 30 settembre 2017.
Sul piano degli usi consentiti, la parte A dell'allegato prevede che possano essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. È vietata ogni applicazione che comporti l'uso di attrezzature portatili.
Obblighi degli Stati membri nelle autorizzazioni
La parte B dell'allegato impone agli Stati membri di valutare con particolare attenzione le domande di autorizzazione per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali. In tale valutazione devono essere rispettati i criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e devono essere disponibili, prima del rilascio dell'autorizzazione, tutte le informazioni e i dati necessari.
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri devono considerare le conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare le appendici I e II adottate il 16 marzo 2007. Devono inoltre porre attenzione a due profili specifici:
- sicurezza degli operatori, imponendo dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusa la protezione respiratoria, e misure di mitigazione del rischio per ridurre l'esposizione;
- esposizione dei consumatori attraverso la dieta, ai fini di future revisioni dei limiti massimi di residui.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le nuove disposizioni devono applicarsi dall'1 novembre 2011. Quando le adottano, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarlo nella pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise a livello nazionale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti ed entrata in vigore
Entro il 31 ottobre 2011, gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva, sostituendo la riga relativa al pirimifosmetile.
Limiti agli usi autorizzabili del pirimifosmetile
L'allegato stabilisce che possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida per l'immagazzinamento successivo al raccolto. Sono espressamente vietate le applicazioni che prevedono l'impiego di attrezzature portatili.
Indicazioni per la valutazione nazionale delle autorizzazioni
Nella valutazione delle domande di autorizzazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE e assicurare che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio dell'autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle appendici I e II.
Tutela degli operatori e dei consumatori
Gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, prescrivendo condizioni d'uso con adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della respirazione, e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione. Devono inoltre considerare l'esposizione dei consumatori con la dieta alimentare ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dall'1 novembre 2011 e, al momento dell'adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Adeguamento delle autorizzazioni esistenti
In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 ottobre 2011 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile come sostanza attiva.
Decorrenza ed efficacia
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 7 mar 2011Direttiva 2011/29
- direttiva · 7 mar 2011Direttiva 2011/30
- direttiva · 8 mar 2011Direttiva 2011/34
- direttiva · 8 mar 2011Direttiva 2011/33
- direttiva · 8 mar 2011Direttiva 2011/32
- direttiva · 9 mar 2011Direttiva 2011/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →