Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2011/24

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera

Normativa europea32011L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/24/UE istituisce un quadro comune per facilitare l’accesso dei pazienti europei all’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità, chiarendo al contempo il rapporto con il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Stabilisce regole su rimborso dei costi, autorizzazione preventiva per alcune cure, obblighi informativi, punti di contatto nazionali, cooperazione tra Stati membri e riconoscimento delle prescrizioni. Pur rafforzando la mobilità dei pazienti, la direttiva preserva la competenza degli Stati membri nell’organizzazione, finanziamento e definizione delle prestazioni sanitarie, imponendo però standard di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Applicazione dei diritti dei pazienti all’assistenza sanitaria transfrontaliera, con regole su rimborso, autorizzazione preventiva, informazione, cooperazione tra Stati membri e riconoscimento delle prescrizioni.

Ambito di applicazione

Si applica alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente da organizzazione, prestazione e finanziamento, quando l’assistenza è erogata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione. Riguarda quindi i pazienti singoli che si spostano per cure, compresa la prescrizione, somministrazione e fornitura di medicinali e dispositivi medici nel contesto di un servizio sanitario, nonché, per alcune disposizioni, la telemedicina. Sono esclusi i servizi di assistenza a lungo termine per attività quotidiane e di routine, l’assegnazione e l’accesso agli organi per trapianto e, salvo il capo IV, i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose destinati esclusivamente alla protezione della popolazione nello Stato membro. La direttiva non conferisce diritti di ingresso, soggiorno o residenza per ricevere cure e non pregiudica le norme nazionali su organizzazione e finanziamento dell’assistenza sanitaria fuori dall’ambito della mobilità transfrontaliera.

Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera

La direttiva costruisce un quadro unitario per l’esercizio dei diritti dei pazienti che si spostano in un altro Stato membro per ricevere cure. Essa nasce dall’esigenza di dare certezza ai diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e di conciliare la libera circolazione dei servizi con la competenza degli Stati membri nell’organizzazione e nel finanziamento dei sistemi sanitari.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue tre obiettivi centrali: facilitare l’accesso a cure transfrontaliere sicure e di qualità, promuovere la cooperazione tra Stati membri e chiarire il rapporto con il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il legislatore unionale ribadisce più volte che la disciplina non mira a spingere i pazienti a curarsi all’estero, né a rimettere in discussione le scelte nazionali su prestazioni, organizzazione e finanziamento dell’assistenza sanitaria.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La direttiva si applica alla prestazione di assistenza sanitaria ai pazienti, indipendentemente dalle modalità di organizzazione, prestazione e finanziamento. Includendo anche prescrizione, somministrazione e fornitura di medicinali e dispositivi medici, essa ricomprende anche la telemedicina, considerata prestata nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

Sono espressamente esclusi:

  • i servizi di assistenza a lungo termine destinati a sostenere le persone nelle attività quotidiane e di routine;
  • l’assegnazione e l’accesso agli organi per trapianto;
  • salvo il capo IV, i programmi pubblici di vaccinazione contro malattie contagiose rivolti esclusivamente alla protezione della popolazione nello Stato membro.

La direttiva non attribuisce alcun diritto di ingresso, soggiorno o residenza per ricevere cure e non impone agli Stati membri di rimborsare prestazioni rese da soggetti stabiliti sul loro territorio che non facciano parte del sistema di sicurezza sociale o sanitario nazionale.

Principi di responsabilità dello Stato membro di cura

Per quanto riguarda lo Stato membro in cui le cure sono effettivamente prestare, la direttiva impone l’applicazione della legislazione di tale Stato, dei suoi standard e orientamenti di qualità e sicurezza e della normativa UE pertinente. Lo Stato membro di cura deve inoltre garantire:

  • informazioni su standard, vigilanza, valutazione dei prestatori e accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità;
  • informazioni su opzioni terapeutiche, disponibilità, qualità, sicurezza, status autorizzativo dei prestatori, coperture assicurative o altri mezzi di tutela della responsabilità professionale;
  • fatture trasparenti e informazioni trasparenti sui prezzi;
  • procedure di reclamo e meccanismi di ricorso per danni da assistenza sanitaria;
  • sistemi di responsabilità professionale o garanzie equivalenti e proporzionate al rischio;
  • tutela dei dati personali;
  • diritto del paziente alla cartella clinica e a una copia della stessa.

Per i pazienti di altri Stati membri vale il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Eventuali misure di accesso giustificate da motivi imperativi di interesse generale devono essere necessarie, proporzionate, non discriminatorie e rese pubbliche in anticipo. I prestatori devono applicare ai pazienti di altri Stati membri gli stessi onorari dei pazienti nazionali in situazione clinica comparabile, oppure prezzi determinati secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Responsabilità dello Stato membro di affiliazione e informazione ai pazienti

Lo Stato membro di affiliazione deve garantire il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera secondo il capo III. Deve inoltre predisporre meccanismi informativi per illustrare ai pazienti:

  • i loro diritti alla cura transfrontaliera;
  • i termini e le condizioni di rimborso;
  • le procedure di accesso e di esercizio dei diritti;
  • i mezzi di ricorso e tutela.

Le informazioni devono distinguere chiaramente i diritti derivanti dalla direttiva da quelli derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004. Se dopo la cura estera è necessario un controllo medico, questo deve essere disponibile come lo sarebbe stato se la cura fosse stata prestata sul territorio nazionale. Il paziente deve poter accedere a distanza o ottenere almeno una copia della cartella clinica.

Punti di contatto nazionali

Ogni Stato membro deve designare uno o più punti di contatto nazionali e comunicarne i dati alla Commissione. Tali punti:

  • forniscono ai pazienti informazioni su prestatori, diritti, reclami, tutele e rimedi;
  • cooperano tra loro e con la Commissione;
  • aiutano a reperire i contatti degli altri Stati membri;
  • consultano organizzazioni di pazienti, prestatori e assicurazioni sanitarie.

Le informazioni devono essere facilmente accessibili, anche in formato elettronico e in formati adatti alle persone con disabilità.

Rimborso dei costi e rapporti con il regolamento 883/2004

Il principio base è che lo Stato membro di affiliazione rimborsa i costi se la prestazione è compresa tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio ordinamento. Il rimborso non può superare il costo effettivo sostenuto e, in linea di massima, corrisponde a quanto il sistema nazionale avrebbe coperto se la prestazione fosse stata resa in patria.

La direttiva consente agli Stati membri di rimborsare anche costi ulteriori, come viaggio, alloggio o costi aggiuntivi per disabilità, secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri possono anche introdurre un meccanismo trasparente per verificare i costi da rimborsare, fondato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.

Il testo chiarisce più volte che, quando il regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile e più favorevole, prevale il relativo regime. La direttiva non intende creare un sistema alternativo di coordinamento, ma solo garantire la libera prestazione di cure quando il paziente si avvale della direttiva. Non è ammesso alcun arricchimento indebito del paziente.

Autorizzazione preventiva

La regola generale è che il rimborso non può essere subordinato ad autorizzazione preventiva, salvo i casi espressamente previsti. Lo Stato membro di affiliazione può istituire un sistema di autorizzazione preventiva solo per alcune categorie di cure, in particolare:

  • cure con ricovero di almeno una notte;
  • cure che richiedono infrastrutture o apparecchiature altamente specializzate e costose;
  • cure che presentano un rischio particolare per il paziente o per la popolazione;
  • cure rese da prestatori che sollevino gravi e specifiche preoccupazioni di qualità o sicurezza.

L’autorizzazione non può essere rifiutata quando il paziente ha diritto alla cura e la stessa non può essere prestata entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico. Il rifiuto è ammesso solo in ipotesi specifiche: rischio non accettabile per il paziente, rischio serio per il pubblico, gravi problemi di qualità o sicurezza del prestatore, oppure possibilità di prestazione entro un termine clinicamente accettabile nello Stato membro di affiliazione.

Per le malattie rare può essere effettuata una valutazione clinica da esperti del settore; se gli esperti nazionali mancano o il parere non è conclusivo, può essere richiesto un parere scientifico. Le categorie di cure soggette ad autorizzazione preventiva devono essere rese pubbliche.

Procedure amministrative e tutela giurisdizionale

Le procedure devono essere oggettive, non discriminatorie, necessarie e proporzionate. Gli Stati membri devono fissare termini ragionevoli, pubblicarli in anticipo e tener conto dello stato di salute e dell’urgenza del caso. Le decisioni devono essere motivate, soggette a riesame e impugnabili davanti a un giudice, con possibilità di misure provvisorie.

È anche ammesso un sistema volontario di notifica preventiva con conferma scritta dell’importo stimato del rimborso. Gli Stati membri possono utilizzare meccanismi di compensazione finanziaria tra istituzioni competenti previsti dal regolamento 883/2004; in mancanza, il rimborso al paziente deve avvenire senza indebito ritardo.

Cooperazione tra Stati membri

La direttiva dedica un intero capo alla cooperazione sanitaria, prevedendo mutua assistenza, scambio di informazioni, cooperazione regionale e locale e utilizzo delle TIC. Particolare attenzione è data alle regioni frontaliere, dove la prestazione transfrontaliera può risultare più efficiente ma richiede coordinamento tra sistemi diversi.

Gli Stati membri di cura devono inoltre mettere a disposizione delle autorità di altri Stati membri, su richiesta, le informazioni sul diritto all’esercizio professionale dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali, attraverso il sistema di informazione del mercato interno e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Riconoscimento delle prescrizioni

Le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro devono poter essere dispensate se il medicinale è autorizzato nello Stato membro di dispensazione. Il riconoscimento può essere limitato solo per ragioni necessarie e proporzionate di tutela della salute umana o per fondati dubbi su autenticità, contenuto o comprensibilità della prescrizione.

Il riconoscimento non incide sulle norme nazionali su prescrizione, sostituzione e rimborso. Rimane inoltre ferma la possibilità per il farmacista di rifiutare la dispensazione per ragioni etiche, quando ciò sarebbe possibile anche con una prescrizione nazionale. Il testo prevede specifici compiti della Commissione per rendere operativo il riconoscimento, tra cui elementi standard delle prescrizioni, interoperabilità delle prescrizioni elettroniche, identificazione dei medicinali o dispositivi medici e misure per la comprensibilità delle istruzioni. La Commissione può anche escludere categorie specifiche di medicinali o dispositivi medici quando necessario per la salute pubblica.

Reti di riferimento europee, malattie rare, sanità online e valutazione delle tecnologie sanitarie

La Commissione sostiene la creazione di reti di riferimento europee tra prestatori e centri di eccellenza, soprattutto nel settore delle malattie rare. Le reti sono volontarie e devono perseguire obiettivi quali specializzazione, ricerca, formazione, qualità, efficienza nell’uso delle risorse e condivisione di competenze. La Commissione definisce criteri e condizioni tramite atti delegati, mentre i criteri di istituzione e valutazione sono adottati con procedura di comitato.

Per le malattie rare, la direttiva mira anche a diffondere la conoscenza di strumenti UE come Orphanet e delle possibilità di trasferimento dei pazienti previste dal regolamento 883/2004.

Sul fronte dell’assistenza sanitaria online, viene istituita una rete volontaria per favorire interoperabilità, continuità delle cure, scambio di dati e misure comuni di identificazione e autenticazione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Per la valutazione delle tecnologie sanitarie, la direttiva promuove una rete volontaria di autorità e organismi nazionali, con obiettivi di condivisione di informazioni scientifiche, sostegno alle valutazioni nazionali, scambio di metodologie ed eliminazione delle duplicazioni. È prevista anche la possibilità di aiuti dell’Unione, secondo modalità adottate dalla Commissione.

Atti di esecuzione, delega e controllo

La direttiva disciplina in modo dettagliato il ruolo della Commissione attraverso comitato, atti delegati e procedura di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, la delega per gli atti relativi al riconoscimento delle prescrizioni e alle reti di riferimento europee dura cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011 ed è automaticamente prorogata salvo revoca.

Relazioni, recepimento ed entrata in vigore

La Commissione deve presentare una relazione sul funzionamento della direttiva entro il 25 ottobre 2015 e poi ogni tre anni. La relazione deve esaminare, tra l’altro, i flussi di pazienti, l’impatto finanziario della mobilità, l’attuazione delle norme su limitazioni e autorizzazione preventiva, nonché il funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. Una prima relazione specifica su alcuni profili è prevista entro il 25 ottobre 2013.

Il termine di trasposizione è fissato al 25 ottobre 2013. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e rapporto con il regolamento 883/2004

L’articolo 1 stabilisce norme per agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e per promuovere la cooperazione tra Stati membri, chiarendo il rapporto con il regolamento (CE) n. 883/2004. La direttiva si applica senza pregiudizio delle principali norme UE in materia di medicinali, dispositivi medici, dati personali, distacco, commercio elettronico, parità di trattamento, sperimentazione clinica, coordinamento della sicurezza sociale, qualifiche professionali, GECT, statistiche sanitarie, diritto internazionale privato, organi, e regolamento (UE) n. 1231/2010.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, assistenza sanitaria, persona assicurata, Stato membro di affiliazione e di cura, assistenza sanitaria transfrontaliera, professionista sanitario, prestatore di assistenza sanitaria, paziente, medicinale, dispositivo medico, prescrizione, tecnologia sanitaria e cartella clinica. La nozione di telemedicina rileva ai fini della localizzazione dell’assistenza nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

Responsabilità dello Stato membro di cura

L’articolo 4 impone che l’assistenza sanitaria transfrontaliera sia prestata secondo la legislazione dello Stato membro di cura, i suoi standard e orientamenti di qualità e sicurezza e la normativa UE in materia di sicurezza. Lo Stato membro di cura deve garantire informazioni su standard, vigilanza e accessibilità, fatture e prezzi trasparenti, procedure di reclamo e ricorso, sistemi di responsabilità professionale adeguati, tutela dei dati personali e diritto del paziente alla cartella clinica e a una copia della stessa. Deve inoltre applicare il principio di non discriminazione per nazionalità, potendo adottare misure di accesso solo se giustificate, necessarie, proporzionate e pubbliche in anticipo, e assicurare prezzi non discriminatori per i pazienti di altri Stati membri.

Responsabilità dello Stato membro di affiliazione e informazione ai pazienti

L’articolo 5 impone allo Stato membro di affiliazione di rimborsare i costi secondo il capo III, fornire informazioni ai pazienti sui loro diritti, termini e condizioni di rimborso, procedure e mezzi di ricorso, garantire il controllo medico se necessario e assicurare l’accesso remoto o copia della cartella clinica. L’articolo 6 prevede l’istituzione di uno o più punti di contatto nazionali, con obbligo di cooperazione, consultazione degli stakeholder e diffusione di informazioni sui diritti del paziente, sui prestatori di cura e sui meccanismi di tutela.

Rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera

L’articolo 7 prevede che lo Stato membro di affiliazione rimborsi i costi se l’assistenza rientra tra le prestazioni cui il paziente ha diritto, entro il limite del costo che sarebbe stato coperto sul territorio nazionale e senza superare il costo effettivo sostenuto. Il rimborso può essere esteso ad altri costi, come viaggio, alloggio e costi supplementari per disabilità, secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri possono prevedere un meccanismo trasparente di verifica dei costi e applicare condizioni amministrative e di ammissibilità oggettive e non discriminatorie; non è consentita l’autorizzazione preventiva salvo i casi di cui all’articolo 8. Sono previste limitazioni solo per motivi imperativi di interesse generale e con notifica alla Commissione.

Autorizzazione preventiva per determinate cure

L’articolo 8 consente allo Stato membro di affiliazione di istituire un sistema di autorizzazione preventiva, limitato a quanto necessario e proporzionato. Può riguardare cure soggette a pianificazione, con ricovero di almeno una notte o uso di infrastrutture/apparecchiature altamente specializzate e costose; cure con rischio particolare per il paziente o la popolazione; o cure fornite da prestatori che destano gravi preoccupazioni di qualità o sicurezza. L’autorizzazione non può essere rifiutata se il paziente ha diritto alla cura e questa non può essere prestata entro un termine giustificabile clinicamente, salvo i casi di rifiuto fondati su rischio per il paziente, per il pubblico, su gravi problemi di qualità/sicurezza del prestatore o sulla possibilità di erogare la cura in tempo clinicamente accettabile nello Stato membro di affiliazione. Gli Stati membri devono rendere pubbliche le categorie di cure soggette ad autorizzazione e le regole del sistema.

Procedure amministrative e tutela giurisdizionale

L’articolo 9 impone procedure basate su criteri obiettivi, non discriminatori, necessari e proporzionati, facilmente accessibili e pubbliche. Gli Stati membri devono fissare termini ragionevoli per decidere sulle richieste, tenendo conto dello stato di salute e dell’urgenza, e garantire decisioni motivate, riesaminabili e impugnabili in sede giurisdizionale con misure provvisorie. È ammesso un sistema volontario di notifica preventiva con conferma scritta dell’importo stimato del rimborso.

Cooperazione tra Stati membri e scambio di informazioni

L’articolo 10 prevede mutua assistenza per l’attuazione della direttiva, cooperazione su standard di qualità e sicurezza, scambio di informazioni tra punti di contatto nazionali e tramite il sistema di informazione del mercato interno per verificare il diritto all’esercizio professionale. È incoraggiata la cooperazione regionale e locale, in particolare nelle regioni di confine e mediante TIC.

Riconoscimento delle prescrizioni transfrontaliere

L’articolo 11 impone il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per medicinali autorizzati nel territorio dello Stato membro di dispensazione, salvo restrizioni giustificate e proporzionate o dubbi sull’autenticità/contenuto/comprensibilità della prescrizione. Il riconoscimento non incide sulle norme nazionali di prescrizione, sostituzione o rimborso. La Commissione deve adottare entro il 25 ottobre 2012 o il 25 dicembre 2012 misure di esecuzione e orientamenti tecnici su elementi delle prescrizioni, interoperabilità delle prescrizioni elettroniche, identificazione dei medicinali/dispositivi medici e comprensibilità per il paziente; può inoltre adottare, entro il 25 ottobre 2012, atti delegati per escludere specifiche categorie di medicinali o dispositivi medici dal riconoscimento quando necessario per la salute pubblica. Il paragrafo 1 non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale ex articolo 71, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

Reti di riferimento europee, malattie rare, assistenza online e tecnologie sanitarie

L’articolo 12 disciplina il sostegno dell’Unione alle reti di riferimento europee tra prestatori e centri di eccellenza, con criteri e condizioni definiti dalla Commissione tramite atti delegati; le reti devono operare su base volontaria e perseguire obiettivi di specializzazione, qualità, ricerca, formazione e uso efficiente delle risorse. L’articolo 13 promuove la cooperazione sulle malattie rare, anche tramite Orphanet e le reti di riferimento europee. L’articolo 14 istituisce una rete volontaria per l’assistenza sanitaria online. L’articolo 15 prevede una rete volontaria per la valutazione delle tecnologie sanitarie, con supporto UE, scambio di informazioni scientifiche e divieto di duplicazioni.

Comitato, atti delegati e controllo istituzionale

Gli articoli 16-19 disciplinano il comitato di assistenza alla Commissione, l’esercizio della delega per gli atti delegati relativi agli articoli 11 e 12, la revoca della delega e la procedura di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio. La delega decorre dal 24 aprile 2011 per cinque anni, con proroga automatica salvo revoca.

Relazione, recepimento ed entrata in vigore

L’articolo 20 impone una relazione della Commissione entro il 25 ottobre 2015 e poi ogni tre anni, con attenzione a flussi di pazienti, impatto finanziario, articolo 7, paragrafo 9, articolo 8, reti di riferimento e punti di contatto nazionali; una prima relazione specifica su alcuni aspetti è prevista entro il 25 ottobre 2013. L’articolo 21 fissa il termine di recepimento al 25 ottobre 2013 e richiede che gli Stati membri comunichino le disposizioni di attuazione alla Commissione. L’articolo 22 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiesanitàlibera prestazione dei servizisicurezza socialeprotezione dei datiriconoscimento delle qualifiche professionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.