Cassazione Civile, Ordinanza n. 22427/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda trae origine dal ricovero di un soggetto presso una RSA privata accreditata. Il ricoverato aveva agito per ottenere la restituzione di quanto versato alla struttura a titolo di "quota alberghiera" nel periodo febbraio 2013-dicembre 2014, sostenendo che non fosse dovuta perché egli avrebbe avuto diritto a conservare una parte del proprio reddito mensile almeno nella misura della pensione sociale. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione l'erede del ricorrente originario ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione delle DGR Lazio n. 98/2007 e n. 173/2008 e dell'art. 15 preleggi, sostenendo che il diritto alla conservazione di una quota dei redditi pari alla pensione sociale, previsto dalla DGR 98/2007, non fosse stato eliminato dalla successiva DGR 173/2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d'appello era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato, l'assenza di ripetizione, nella DGR 173/2008, della previsione contenuta nella DGR 98/2007; dall'altro, e in modo autonomo, la mancata indicazione nella DGR 173/2008 del soggetto pubblico obbligato al pagamento, della copertura finanziaria della spesa e della previsione di incremento della quota a carico della Regione. Poiché il ricorso non censurava tale seconda ratio, esso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna resistente ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma non ha colpito tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 15 preleggi
È invocato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del rapporto tra le due delibere regionali, ma la Corte non entra nel merito della censura per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per l'incremento della somma richiesta in restituzione nella fase di merito.
Indica la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse e lascia intatta l'altra, che da sola è idonea a fondare il decisum.
- La critica alla decisione di merito deve investire tutte le basi argomentative autonome poste a fondamento della pronuncia; la mancata impugnazione di anche una sola ratio autonoma impedisce l'esame del motivo.
- In presenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca una prestazione o un beneficio economico, la questione della sua perdurante efficacia va distinta dalla verifica dell'individuazione del soggetto obbligato e della copertura finanziaria, profili che possono costituire autonoma ragione di rigetto della pretesa.
- Il controllo di legittimità non può sostituire un motivo di ricorso mancante: la Corte non esamina nel merito censure che non colpiscono l'intero apparato logico-giuridico della sentenza impugnata.
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