Sentenza del 06/11/2015 n. 8960 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di sequestro conservativo è stata accolta, ritenendo integrati sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. La misura cautelare è stata quindi ritenuta giustificata per preservare la possibilità di soddisfare le ragioni erariali sui beni immobili del contribuente o della società.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata richiesta l'adozione di una misura cautelare reale, consistente nel sequestro conservativo di beni immobili, a tutela del credito erariale. Il giudice ha dovuto verificare la sussistenza congiunta del fumus boni iuris, cioè la plausibile fondatezza della pretesa tributaria, e del periculum in mora, cioè il concreto rischio che il credito non possa essere recuperato. Il fumus è stato ravvisato nella presenza di numerosi e concreti elementi a sostegno dell'accertamento e nel fatto che il contribuente non aveva impugnato l'avviso di accertamento. Il periculum è stato desunto da elementi indicativi dell'inaffidabilità della società e della sua mancata intenzione o impossibilità di adempiere, tra cui la commissione di reati tributari, l'utilizzo di amministratori prestanome e l'irreperibilità della società dopo il trasferimento verso una destinazione ignota.
Norme richiamate
Disciplina del sequestro conservativo a tutela delle ragioni erariali
La concessione della misura richiede la verifica congiunta della plausibile fondatezza del credito erariale e del rischio concreto di mancato recupero. La valutazione è sommaria e cautelare, non costituisce una decisione definitiva sulla debenza dell'imposta.
Massime di principio
- Per ottenere un sequestro conservativo fiscale non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un credito: occorre provare sia la probabile fondatezza della pretesa sia un rischio concreto e attuale di dispersione o sottrazione del patrimonio.
- La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento può rafforzare il fumus boni iuris, perché lascia incontestata la pretesa nella fase considerata dal giudice cautelare.
- Il periculum può essere desunto da una valutazione complessiva di condotte e circostanze, come reati tributari, amministratori meramente formali, trasferimenti verso luoghi ignoti e irreperibilità della società.
- In situazioni analoghe, il giudice valuta soprattutto l'affidabilità sostanziale del debitore e la concreta disponibilità di beni aggredibili, non soltanto la formale esistenza dell'obbligazione tributaria.
- La decisione cautelare non equivale all'accertamento definitivo della responsabilità o dell'importo dovuto: stabilisce soltanto che, allo stato degli atti, è giustificata la conservazione del patrimonio in vista del possibile recupero del credito.
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