Sentenza del 06/11/2015 n. 1158 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale erano stati contestati maggiori redditi per 129.772,00 euro, nonché la conseguente cartella di pagamento. Il principale motivo d'appello riguardava la legittimità dell'attività istruttoria svolta mediante questionari inviati ai clienti del contribuente. Secondo l'Ufficio, l'articolo 32, comma 1, n. 4, del DPR 600/1973, nella versione modificata nel 2006, avrebbe natura procedimentale e sarebbe quindi applicabile secondo il principio tempus regit actum, senza violare il divieto di retroattività. In via subordinata, l'Ufficio sosteneva che l'attività fosse comunque autorizzata dai numeri 8 e 8-bis dello stesso articolo 32, anche nel testo previgente. L'Amministrazione richiamava inoltre ulteriori elementi probatori, tra cui il confronto tra fatture emesse e registri IVA e alcune irregolarità risultanti direttamente dalla contabilità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto legittima la richiesta di informazioni ai clienti del contribuente, qualificando la disciplina applicata come procedimentale e non incidente sui diritti sostanziali del contribuente, anche perché ammetteva la prova contraria. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili le disposizioni dell'articolo 32, numeri 8 e 8-bis, del DPR 600/1973. Le risposte dei clienti sono state considerate attendibili perché numerose, concordanti e in parte corroborate da documenti e dalla contabilità del contribuente, evidenziando un modus operandi non occasionale. Sono stati valorizzati anche rilievi autonomi rispetto ai questionari, tra cui una fattura di 18.875,00 euro emessa ma non annotata nei registri IVA. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 3.500,00 euro.
Norme richiamate
Articolo 32, comma 1, n. 4, del DPR 600/1973
La disposizione riguarda i poteri dell'Amministrazione finanziaria di inviare questionari e richiedere dati, notizie e documenti utili all'accertamento.
La Commissione ha qualificato la norma come procedimentale, ritenendo legittimo il suo utilizzo nell'attività istruttoria e non ravvisando una violazione del divieto di retroattività, poiché la richiesta di informazioni serve ad acquisire elementi di prova e non modifica direttamente la posizione tributaria sostanziale del contribuente.
Decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006
Modifica dell'articolo 32, comma 1, n. 4, del DPR 600/1973.
La modifica normativa è stata considerata applicabile all'attività procedimentale di acquisizione delle informazioni, secondo il principio tempus regit actum.
Articolo 32, n. 8 e n. 8-bis, del DPR 600/1973
Prevede la possibilità per l'Ufficio di richiedere informazioni, dati e documenti a soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e, in determinati casi, ad altri soggetti che abbiano intrattenuto rapporti con il contribuente controllato.
La Commissione ha ritenuto che tali disposizioni costituissero comunque una base normativa autonoma per le richieste di informazioni ai clienti del contribuente, anche prescindendo dalla modifica del 2006.
Massime di principio
- Le norme che disciplinano le modalità di acquisizione delle prove e lo svolgimento dell'istruttoria tributaria tendono a essere considerate procedimentali; di regola, si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore, senza incidere retroattivamente sull'obbligazione tributaria sostanziale.
- Le informazioni raccolte presso clienti o terzi possono essere utilizzate nell'accertamento quando la richiesta è riconducibile ai poteri istruttori previsti dalla legge, soprattutto se riguarda rapporti specifici con il contribuente verificato.
- Le dichiarazioni di terzi acquistano maggiore forza probatoria quando sono numerose, concordanti, coerenti con documenti contabili o fiscali e idonee a evidenziare una prassi sistematica, anziché episodi isolati.
- L'accertamento può rimanere valido anche se una parte dell'istruttoria viene contestata, qualora sussistano elementi autonomi e sufficienti, come il confronto tra fatture e registri IVA o irregolarità riconosciute nella contabilità.
- Nel valutare la legittimità dell'accertamento occorre esaminare non solo la fonte istruttoria contestata, ma l'insieme degli elementi probatori posti a fondamento della pretesa fiscale.
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