Sentenza del 06/11/2015 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: emissione di fatture per operazioni inesistenti - riparto dell'onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il riparto dell'onere probatorio in caso di contestazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi oggettivi, anche di natura presuntiva, idonei a porre in dubbio l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate. Una volta assolto tale onere iniziale, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'esistenza delle operazioni e, conseguentemente, la legittimità della deduzione dei costi e della detrazione dell'IVA. La mera esibizione delle prove di pagamento non è sufficiente, poiché i pagamenti possono essere stati utilizzati nell'ambito di operazioni fittizie e costituiscono soltanto elementi indiziari da valutare insieme alle altre risultanze del processo.
La decisione
Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto al riparto dell'onere della prova: dopo che l'Ufficio abbia fornito elementi oggettivi, anche presuntivi, sull'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettività delle prestazioni. Non è sufficiente dimostrare che le fatture siano state pagate; occorre fornire un quadro probatorio complessivo, coerente e concreto sull'effettiva realizzazione delle operazioni. La detrazione IVA e la deduzione dei costi possono quindi essere negate se il contribuente non supera tale onere probatorio.
Massime di principio
- In presenza di fatture contestate come relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta dell'inesistenza: sono sufficienti elementi oggettivi e presunzioni gravi, purché idonei a mettere in dubbio la realtà delle operazioni.
- Una volta formulata una contestazione adeguatamente supportata, l'onere probatorio si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
- La prova del pagamento, da sola, non dimostra l'effettività dell'operazione: deve essere valutata insieme a contratti, documenti di trasporto, ordini, corrispondenza commerciale, evidenze contabili e altri elementi concreti.
- Per sostenere la detrazione IVA e la deduzione dei costi è necessario conservare una documentazione complessiva e coerente che provi non solo l'esistenza formale della fattura e del pagamento, ma anche la reale esecuzione e inerenza della prestazione.
- L'assenza di alcuni documenti non determina automaticamente l'inesistenza dell'operazione, così come la loro presenza non è necessariamente decisiva: il giudizio deve essere effettuato considerando globalmente tutte le risultanze probatorie.
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