Sentenza del 06/11/2015 n. 5801 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Elusione fiscale - Riorganizzazione attività di un gruppo societario - Duplice cessione azienda - Perdite - Abbattimento del valore della partecipazione - Cessione attività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di un'operazione di riorganizzazione delle attività di un gruppo societario, ritenuta elusiva. Gli elementi contestati comprendevano la duplice cessione dell'azienda, l'utilizzo da parte della società incorporante di perdite per ridurre il reddito imponibile, l'abbattimento del valore della partecipazione già contabilizzato mediante le perdite e la successiva cessione dell'attività della società controllata. Considerati nel loro insieme, tali passaggi sono stati ritenuti privi di una giustificazione economica autonoma e idonei a produrre un indebito vantaggio fiscale.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: la sequenza delle operazioni è stata qualificata come un progetto elusivo ai sensi della disciplina antielusiva. Ne consegue la conferma della ripresa fiscale, con disconoscimento degli effetti fiscali ottenuti mediante l'utilizzo delle perdite e la riduzione del valore della partecipazione. Il testo non indica l'esito processuale formale, ma il principio riportato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
La norma è richiamata quale base della disciplina antielusiva: possono essere disconosciuti i vantaggi fiscali derivanti da operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette ad aggirare obblighi o divieti tributari e a ottenere riduzioni d'imposta indebite.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 87
La disposizione riguarda il regime della participation exemption e il trattamento fiscale delle plusvalenze relative a partecipazioni; nel caso descritto è richiamata in relazione all'abbattimento del valore della partecipazione e agli effetti fiscali della riorganizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101
La norma disciplina, tra l'altro, la rilevanza fiscale delle perdite e delle minusvalenze; è richiamata in relazione all'utilizzo delle perdite e alla riduzione del valore della partecipazione nell'ambito delle operazioni contestate.
Massime di principio
- Nelle riorganizzazioni societarie, una sequenza di operazioni formalmente lecite può essere considerata elusiva se, valutata complessivamente, appare costruita principalmente per ottenere un vantaggio fiscale.
- La duplice cessione di un'azienda, l'utilizzo di perdite fiscali, la svalutazione o riduzione del valore di una partecipazione e la successiva cessione dell'attività sono indicatori di rischio quando non risultano supportati da valide ragioni economiche e organizzative.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica e sul risultato complessivo delle operazioni, non soltanto sulla regolarità formale dei singoli atti.
- Per prevenire contestazioni, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente le ragioni imprenditoriali delle operazioni, la loro effettiva necessità, la coerenza dei valori economici e l'assenza di artificiosità o di duplicazioni volte esclusivamente a generare perdite o riduzioni d'imposta.
- L'utilizzo di perdite fiscali e minusvalenze è particolarmente esposto a contestazione quando si accompagna a trasferimenti ravvicinati di attività o partecipazioni e non riflette un effettivo mutamento economico dell'impresa.
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