Sentenza del 06/11/2015 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ACCERTAMENTI BANCARI - Legittimità - Subordinazione al contraddittorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che, negli accertamenti bancari, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie non è subordinata all'instaurazione anticipata del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa. Il principio è conforme a Cassazione n. 25770/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento tributario fondato sulle movimentazioni bancarie acquisite dall'Amministrazione finanziaria, sostenendo che tale ricostruzione della base imponibile dovesse essere necessariamente preceduta da un contraddittorio nella fase amministrativa.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 25770/2014
La legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l'utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa.
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento sulle movimentazioni bancarie senza essere obbligata, in via generale, a instaurare preventivamente un contraddittorio amministrativo con il contribuente.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, l'assenza di un contraddittorio preventivo nella fase amministrativa non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Il contribuente può comunque contestare nel giudizio la riferibilità, la natura o la corretta interpretazione delle movimentazioni bancarie, fornendo prova contraria o giustificazioni documentate.
- La validità dell'accertamento dipende anche dal rispetto delle altre garanzie procedurali e dalla corretta applicazione delle presunzioni previste dalla disciplina tributaria.
- Il principio riguarda l'assenza di un obbligo generale di contraddittorio anticipato e non esclude eventuali obblighi specifici di contraddittorio previsti da norme speciali o da particolari tipologie di accertamento.
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