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Sentenza

Sentenza del 06/11/2015 n. 1059 - Comm. Trib. Prov. Campobasso

Tributi erariali - Riduzione ex L. 28 gennaio 2009, n. 2 delle imposte per i contribuenti residenti nei comuni colpiti del sisma del 31 ottobre 2002 - Rimborso - Istanza - Termine - Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva il rimborso della parte di imposte trattenuta e versata dal sostituto d’imposta nonostante la successiva riduzione prevista dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, a favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. La questione riguardava il termine entro cui presentare l’istanza di rimborso: il contribuente invocava il termine di 48 mesi previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre la controversia richiedeva di stabilire se dovesse applicarsi il termine residuale biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La domanda di rimborso è soggetta al termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Non si applica il termine di 48 mesi dell’art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, perché tale termine riguarda i tributi indebitamente versati già al momento del pagamento, mentre nella fattispecie la parziale non debenza è derivata da una disposizione normativa successiva. Pertanto, la pretesa di rimborso proposta oltre il termine biennale è tardiva e il ricorso non può essere accolto.

Norme richiamate

  • Legge 28 gennaio 2009, n. 2

    Ha previsto la riduzione delle imposte per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. La riduzione opera anche quando le imposte siano state trattenute e versate integralmente dal sostituto d’imposta, consentendo la richiesta della differenza, ma nel rispetto del termine applicabile.

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.

    La disposizione ha carattere residuale e si applica alle domande di rimborso tributario quando non esiste una disciplina speciale. Il termine è di due anni e decorre dal pagamento o, se successivo, dalla data in cui nasce il diritto alla restituzione.

  • Art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso riguarda i tributi che erano già non dovuti al momento del versamento. Non si applica, invece, quando la parziale non debenza deriva da una legge successiva al pagamento.

Massime di principio

  • Quando una normativa successiva riconosce una riduzione o un’esenzione tributaria, il contribuente deve verificare immediatamente il termine speciale o residuale per chiedere il rimborso delle somme già versate.
  • In assenza di una disciplina specifica, la domanda di rimborso è soggetta al termine biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • Il termine di 48 mesi previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973 non è applicabile a ogni forma di rimborso, ma soltanto ai versamenti indebiti già al momento del pagamento.
  • Per le agevolazioni introdotte dopo il versamento, il dies a quo può coincidere con il momento in cui si verifica il presupposto normativo della restituzione, se successivo al pagamento.
  • Il fatto che l’imposta sia stata trattenuta dal sostituto d’imposta non elimina l’onere del contribuente di presentare tempestivamente l’istanza di rimborso.

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