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Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno Sez. Lavoro n. 710/2024 pubblicata il 02/10/2024 all’esito del procedimento RG n. 808/2024.

Giustizia amministrativa202502933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 710/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione alla ricorrente delle somme e delle utilità dovute. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato inoltre che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'esecuzione fosse stata completata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo e corrispondendo gli accessori dovuti. La mancata dimostrazione dell'adempimento integrale e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione hanno giustificato l'intervento del giudice dell'ottemperanza. Per l'eventuale inerzia successiva, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa richiamata. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sull'importo complessivamente dovuto, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero e attribuite al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    Consente di applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione, determinata nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente consente, nel caso esaminato, di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione senza che il termine dilatorio costituisca ostacolo.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    È richiamato quale base normativa per l'eventuale pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È la disposizione richiamata dal titolo esecutivo per delimitare rivalutazione e interessi sulle somme dovute alla ricorrente.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha novellato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella parte relativa alla decorrenza della penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo passato in giudicato riconosce una prestazione a carico di una pubblica amministrazione e l'amministrazione ha eseguito soltanto una parte della decisione, il giudice deve ordinare l'adempimento integrale secondo le modalità stabilite nel titolo.
  • Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, consente l'attivazione dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione senza che il termine dilatorio osti alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine successivo qualora l'amministrazione rimanga inadempiente.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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