Sentenza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento I) dell’Ordinanza n. 7 del 30/01/2025 avente ad oggetto:” Ordinanza notifica dell'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico di Coppola Giovanni - via Cauciello n. 56”; II) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 7 del 30 gennaio 2025, con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 14 del 30 gennaio 2017. Ha dedotto l’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare irreversibilmente la parte legittima dell’immobile, la necessità di adottare un nuovo ordine demolitorio dopo il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità intervenuto nel 2020 e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente improcedibile, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il giudice ha rilevato che il ricorrente, in data 13 novembre 2025, aveva presentato un’istanza di fiscalizzazione relativa ad abusi non sanabili. Tale iniziativa ha spostato l’interesse del ricorrente dalla contestazione dell’accertamento di inottemperanza alla futura decisione dell’amministrazione sull’istanza di fiscalizzazione, determinando la sopravvenuta improcedibilità del ricorso. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta presentazione, da parte del ricorrente, di un’istanza amministrativa avente a oggetto una diversa modalità di definizione dell’abuso può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, quando l’interesse concreto del ricorrente si trasferisce sulla futura decisione dell’amministrazione relativa a tale istanza.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse rende il ricorso manifestamente improcedibile, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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