Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6482/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione - della Delibera n. 21 del 29/01/2026 di esclusione della ricorrente dal LOTTO 4 della gara a procedura aperta (prot. nr. TRNIT-DACQ.ACI\P\2025\0014789) pubblicata con avviso n. 247498-2024 edizione GUUE S 75/2025 del 16/04/2025, per l’affidamento in appalto dei “servizi di manutenzione programmata, a guasto su chiamata, specialistica ed evolutiva su attrezzature di sollevamento, accessori sottogancio e dispositivi anticaduta presso i siti di manutenzione rotabili della DR TOSCANA (LOTTO 1 – CIG B6815DDE4E), DR MARCHE (LOTTO 2 – CIG B6815DEF21), DR PIEMONTE (LOTTO 3 – CIG B6815DFFF4) e DR LIGURIA (LOTTO 4 – CIG B6815E00CC)”, per mancanza del requisito di partecipazione di cui al paragrafo VI.2.3. del disciplinare di gara; - nonché di ogni altro atto conseguente, connesso, presupposto e/o consequenziale, quivi compresa la comunicazione effettuata all’A.N.A.C.

Giustizia amministrativa202602771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 4 di una gara per servizi di manutenzione presso i siti di manutenzione rotabili della Direzione Regionale Liguria, per carenza di un requisito di partecipazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la delibera con cui Trenitalia S.p.A. l'ha esclusa dal Lotto 4 della procedura aperta per la mancanza del requisito di partecipazione previsto dal paragrafo VI.2.3 del disciplinare di gara. La gara era articolata in quattro lotti territoriali e la ricorrente aveva partecipato quale unico concorrente al Lotto 4, relativo alla Liguria. Nel corso della camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di incompetenza territoriale. La questione decisiva ha riguardato il riparto della competenza tra il TAR Lazio e il TAR Liguria, non il merito della legittimità dell'esclusione.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Liguria. Il Collegio ha ritenuto che la gara suddivisa in lotti costituisca una pluralità di autonome procedure, ciascuna riferita all'affidamento del singolo lotto e alla stipula di un distinto contratto. Poiché l'impugnazione riguardava esclusivamente l'esclusione dal Lotto 4, i cui effetti erano limitati alla Regione Liguria, la competenza territoriale deve essere individuata in base al luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto, coincidente con il luogo di esecuzione dei servizi, e non con la sede della stazione appaltante, il luogo delle operazioni di gara o la sede dell'impresa concorrente. Il Collegio ha precisato che non erano state formulate censure specifiche contro la lex specialis, circostanza che avrebbe potuto comportare valutazioni diverse sulla competenza. La causa deve essere riassunta davanti al TAR Liguria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    tra i due criteri di riparto della competenza territoriale, quello del luogo della sede dell'autorità emanante, e quello del luogo di produzione degli effetti dell'atto impugnato, si deve dare prevalenza a quest'ultimo in virtù del dato letterale costituito dall'uso dell'espressione "comunque"

    Per gli atti di una procedura di evidenza pubblica, il criterio del luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante. Quando l'impugnazione riguarda l'affidamento di servizi in un lotto territoriale autonomo, rileva il luogo di esecuzione delle prestazioni.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    In caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, il giudice indica il tribunale amministrativo regionale ritenuto competente, davanti al quale la causa deve essere riassunta nel termine previsto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

Massime di principio

  • Una gara suddivisa in più lotti costituisce, ai fini della competenza territoriale, una pluralità di autonome procedure di affidamento, anche quando bando, commissione giudicatrice e responsabile unico del progetto siano comuni; ciascun lotto è riferito a un distinto contratto e può produrre effetti territorialmente autonomi.
  • Per l'impugnazione di un atto di gara relativo esclusivamente a un lotto territoriale, la competenza territoriale si determina in base al luogo di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, quale luogo di produzione degli effetti diretti dell'atto, e non in base alla sede della stazione appaltante, al luogo delle operazioni di gara o alla sede del concorrente.
  • La competenza territoriale può essere valutata diversamente quando il ricorso censura specificamente la lex specialis complessiva, anziché un atto riferito soltanto a uno dei lotti autonomi.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.