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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17095/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per violazione di legge: il PG contestava che il Tribunale di Mantova aveva riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis C.d.S. (aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza) e, nondimeno, aveva comunque applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dal comma 9-bis, che il ricorrente riteneva inapplicabile "fuori dai casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo"; ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una pena illegale e quindi l'annullamento della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura verte sull'illegittimità dell'applicazione della pena sostitutiva per violazione dell'art. 186 comma 9-bis C.d.S., ma non sulla sussistenza di una pena "illegale" nel senso che la sanzione sarebbe extra o contra legem o eccederebbe per specie o quantum i limiti edittali. La Corte ha chiarito la distinzione tra pena illegale (solo questa apre la via della cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis) e pena illegittima (errore applicativo o di computo che non consente la cassazione in questa sede). Ha inoltre spiegato che le pene sostitutive sono accessorie alla pena detentiva principale e che, poiché la pena detentiva sostituita rientrava nei limiti edittali, l'eventuale violazione delle modalità di sostituzione integra al più una illegittimità non sindacabile in cassazione conformemente ai limiti del citato art. 448, comma 2-bis. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    la norma non consentiva la sostituzione delle pene previste qualora ricorra anche la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis; l'istituto era consentito "fuori dai casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo"

    La Corte interpreta la norma evidenziando che il comma 9-bis limita l'applicabilità della pena sostitutiva nei casi previsti dal comma 2-bis; tuttavia, l'applicazione della sostitutiva, se la pena principale resta nei limiti edittali, costituisce al più un errore di applicazione (illegittimità) e non una pena illegale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura del patteggiamento: la sentenza è stata emessa ai sensi di tale articolo e pertanto rientra nei limiti di sindacabilità tipizzati dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto con legge 23 giugno 2017, n.103)

    Tipizza i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: ammette la cassazione solo per vizio di espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato queste limitazioni per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • legge n. 689/1981, art. 66

    Richiamata per spiegare la natura accessoria delle pene sostitutive rispetto alla pena detentiva principale e il principio secondo cui, ai fini del computo e dei limiti, la pena sostitutiva si misura rispetto alla pena detentiva originaria.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nei ragionamenti giurisprudenziali (principio di irretroattività della legge penale più favorevole) a supporto della distinzione tra pena illegale e altre ipotesi; la Corte considera tali principi nella valutazione dei limiti della sindacabilità.

Massime di principio

  • La cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammessa solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure diverse saranno inammissibili.
  • La "pena illegale" è soltanto quella inflitta contra o extra legem o che ecceda per specie o quantum i limiti edittali; errori di applicazione o di computo costituiscono, al più, pena illegittima non sindacabile in cassazione sulla base dell'art. 448, comma 2-bis.
  • Le pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) sono accessorii rispetto alla pena detentiva principale: per valutare l'illegalità va esaminata la pena principale; se questa rientra nei limiti edittali, la sostitutiva non è di per sé "illegale".
  • Se si ritiene che il giudice abbia violato il divieto di applicare misure sostitutive in presenza dell'aggravante (art. 186, comma 2-bis), la censura utile in Cassazione dev'essere formulata entro i motivi ammessi (es. errata qualificazione giuridica del fatto o illegittimità della pena se davvero extra/contra legem); altrimenti si rischia l'inammissibilità.
  • In casi analoghi conviene valutare rimedi alternativi: impugnazioni diverse (es. impugnazione in appello, rimedi nei confronti del progetto esecutivo della pena sostitutiva o strumenti di impugnazione amministrativa/penale idonei) quando la questione è di illegittimità procedurale o di calcolo della pena.

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