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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07596/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un dipendente assunto nel 2007 e inquadrato al livello C3 del CCNL Federculture. Il lavoratore ha sostenuto di essere stato assegnato dal gennaio 2013 all’Ufficio Formazione del Personale, con mansioni di responsabile, e anche all’Ufficio Sicurezza, e di avere svolto mansioni superiori riconducibili al livello Q1; la Corte d’appello, però, ha ritenuto provato che le mansioni effettive fossero quelle di progettare, coordinare e gestire gli interventi formativi, individuare opportunità di finanziamento, predisporre gli atti necessari e redigere il piano formativo aziendale, con autonomia di iniziativa e responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi, gestionali e sulle risorse umane, ma senza preposizione a più unità organizzative complesse, escludendo dunque l’Area Quadri e riconducendo le mansioni al livello D3. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 24 CCNL Federculture, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale non bastassero per il livello D3, sia perché il lavoratore era sottoposto al Direttore del personale, sia perché non operava in attività di elevata ampiezza e complessità, non godeva di piena autonomia programmatoria e non gestiva informazioni complesse; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle eccezioni relative alle differenze retributive, poiché in appello aveva contestato la domanda per mancata produzione di conteggi, buste paga, tabelle contrattuali e indicazione della retribuzione percepita e della norma collettiva invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva fondato il riconoscimento del livello D3 sugli elementi indicati dalla ricorrente, ma sull’accertata autonomia di iniziativa nella programmazione e soluzione dei problemi gestionali e organizzativi, sulla responsabilità dei risultati e sul contenuto concreto delle mansioni, oltre che sulla declaratoria contrattuale del livello D3 che richiede funzioni professionali con competenza su tutti i processi della specializzazione. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione implichi il rigetto dell’eccezione e, comunque, la censura non rispettava gli oneri di specificità e autosufficienza, non trascrivendo il contenuto della memoria di appello ma limitandosi a un rinvio per relationem. Il controricorso è stato considerato tardivo; pertanto non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 CCNL Federculture del 7 luglio 2009

    La declaratoria del livello D3 richiede funzioni professionali con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione; non è sufficiente la mera allegazione di una sottoposizione gerarchica o la contestazione della mancanza di funzioni direttive di unità organizzative ampie e complesse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge, ma il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio relativo all’omessa pronuncia; la censura è inammissibile se non rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza e se la decisione impugnata comporta un rigetto implicito dell’eccezione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice comporti un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione, incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre l’esame espresso di ogni argomento o rilievo incompatibile con la decisione stessa.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti; non è sufficiente un rinvio per relationem.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    L’atto su cui si fonda il motivo deve essere specificamente indicato e non solo richiamato genericamente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione rigettata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Ai fini dell’inquadramento contrattuale, ciò che rileva è il contenuto effettivo delle mansioni accertate dal giudice di merito e la corrispondenza alle declaratorie collettive, non la sola collocazione gerarchica formale del lavoratore.
  • Il riconoscimento di un livello professionale superiore può fondarsi sull’autonomia di iniziativa nella programmazione e soluzione dei problemi gestionali e organizzativi, sulla responsabilità dei risultati e sulla competenza su tutti i processi della specializzazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti implicitamente il rigetto dell’eccezione o della domanda, rendendo superfluo un esame espresso della singola doglianza.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che si fondano su atti processuali devono rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, con trascrizione o puntuale indicazione del contenuto rilevante, non essendo sufficiente il richiamo per relationem.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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