Cassazione Civile, Ordinanza n. 21231/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva presentato istanze di rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo di avere svolto l'attività in assenza di autonoma organizzazione, senza dipendenti o collaboratori e con apporto personale esclusivo. In particolare deduceva di svolgere attività di componente di collegi sindacali e di consulente aziendale, con partita IVA separata rispetto all'attività svolta nello studio associato di cui era socio. Dopo un primo parziale accoglimento in CTP, la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva nuovamente negato il rimborso. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997, degli artt. 115 e 2697 c.p.c., per erronea ritenuta sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Con il secondo motivo lamentava omessa/apparente motivazione, sostenendo che la CTR avesse indebitamente valorizzato la struttura dell'associazione professionale e le spese sostenute per affermare l'esistenza del presupposto IRAP, senza confrontarsi con le allegazioni e i documenti prodotti e con i criteri fissati dalla precedente cassazione con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, perché la sentenza di rinvio non si è attenuta ai principi già enunciati nella precedente ordinanza di cassazione. La CTR ha erroneamente preteso dal contribuente la prova di non avere utilizzato la struttura dell'associazione professionale per l'attività di sindaco/revisore, valorizzando in modo apodittico costi, beni strumentali e compensi a terzi, senza verificare lo scorporo dei redditi riferibili alle attività svolte quale organo di una compagine terza e senza un effettivo confronto con le produzioni documentali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
l'IRAP colpisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; per il lavoro autonomo occorre verificare l'effettiva autonoma organizzazione.
art. 3 d.lgs. n. 446/1997
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2, in relazione all'assoggettamento all'IRAP.
art. 115 c.p.c.
richiamato per denunciare che il giudice di merito avrebbe deciso senza adeguato confronto con le prove e le allegazioni di parte.
art. 2697 c.p.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul presupposto impositivo e sullo scorporo dei compensi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per omessa o apparente motivazione.
art. 380.1 bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione nei confronti del professionista va accertato in concreto dal giudice di merito e ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre soglia meramente esecutiva.
- Quando il professionista svolge anche attività di sindaco, revisore o comunque organo di controllo/amministrazione di soggetti terzi, il reddito riferibile a tali incarichi non è assoggettato a IRAP se è separato e scorporabile rispetto all'attività esercitata nell'ambito di un'organizzazione professionale; l'imposizione può riguardare solo l'eventuale eccedenza rispetto alla produttività auto-organizzata.
- In tema di rimborso IRAP, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e, in particolare, la separatezza dei redditi che si assume non imponibili; tuttavia il giudice non può invertire surrettiziamente l'onere probatorio pretendendo prove estranee ai criteri legali e giurisprudenziali sul presupposto impositivo.
- La sentenza di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla precedente cassazione e deve confrontarsi in modo effettivo con le allegazioni e le produzioni documentali delle parti; una motivazione che valorizzi in modo generico costi, beni strumentali o struttura associativa senza verificare lo scorporo delle attività non è conforme ai criteri applicabili.
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