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Sentenza

Sentenza n. 5559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Sardegna, Sez. II, n. 206 del 4 febbraio 2026 (non notificata), emessa sul ricorso principale, proposto da Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop., e sul ricorso incidentale, proposto da De Vizia Transfer s.p.a., per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari del comune di Arzachena.

Giustizia amministrativa202602010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto settennale per i servizi di igiene urbana e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale dell'aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La gara, indetta dalla Città metropolitana di Sassari per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e complementari del Comune di Arzachena con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era stata aggiudicata a De Vizia, prima classificata, mentre Ciclat si era classificata seconda. Ciclat ha contestato la sentenza di primo grado riproponendo tre gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che l'offerta tecnica dell'aggiudicataria violasse requisiti minimi inderogabili del capitolato: il numero minimo di tre spazzatrici meccanizzate in funzionamento contemporaneo, la fornitura di cinque contenitori per oli esausti e le specifiche relative agli ecocentri mobili, nonché che tali carenze imponessero l'esclusione o l'azzeramento dei punteggi premiali. In secondo luogo, ha contestato l'indicazione di soli 17 passaggi annui per la raccolta del rifiuto urbano residuo nei porti durante l'alta stagione, ritenendola incompatibile con la frequenza minima prescritta e non emendabile come errore materiale. In terzo luogo, ha censurato il giudizio di anomalia dell'offerta, deducendo contraddizioni tra l'offerta tecnica relativa al parco mezzi green e i giustificativi economici, la mancata quantificazione di costi per servizi e forniture e l'attribuzione di un punteggio premiale per la raccolta dei rifiuti abbandonati. De Vizia ha proposto appello incidentale, contestando anzitutto l'ordine di esame seguito dal TAR e riproponendo le doglianze dirette a escludere Ciclat, al fine di negarle interesse al ricorso principale.

La decisione

L'appello principale è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto esaminare prioritariamente il ricorso principale, poiché, anche in presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, il concorrente non aggiudicatario conserva un interesse strumentale alla riedizione della gara. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Quanto alle spazzatrici, l'offerta non conteneva una previsione contraria al requisito di tre mezzi contemporaneamente operativi: la tabella dei mezzi equivalenti indicava soltanto il rapporto tra mezzi e ore di servizio necessarie, non il numero massimo o definitivo delle macchine fisicamente impiegabili. L'omessa indicazione specifica è stata colmata dalla clausola dell'offerta con cui De Vizia aveva accettato ex ante tutte le prescrizioni della documentazione di gara non espressamente illustrate, senza integrazione postuma dell'offerta. La stessa clausola rendeva vincolanti gli obblighi relativi ai cinque contenitori per oli esausti e alle dotazioni minime degli ecocentri mobili. Per questi ultimi, il capitolato rimetteva inoltre alla fase esecutiva la determinazione delle località e del calendario; non era quindi necessario indicare tali elementi nell'offerta. Le contestazioni sui punteggi premiali non sono state esaminate nel merito perché l'appello non formulava specifiche critiche alla sentenza di primo grado. Il secondo motivo è stato respinto: l'indicazione di 17 passaggi nei porti durante l'alta stagione costituiva un errore materiale immediatamente riconoscibile, alla luce dell'impegno a estendere al periodo di spalla le condizioni dell'alta stagione, dell'indicazione di 121 passaggi nel periodo di spalla e degli ulteriori dati coerenti contenuti nell'offerta. Non vi era quindi integrazione giudiziale dell'offerta. Il primo sotto-motivo relativo all'anomalia è stato dichiarato in parte inammissibile perché la deduzione di modifica postuma dell'offerta era nuova in appello e comunque infondato nel merito: i giustificativi servono a dimostrare la sostenibilità economica dell'offerta, senza modificarne le caratteristiche qualitative, e il giudizio di anomalia è globale e sintetico. Il secondo sotto-motivo è stato respinto perché i costi non puntualmente quantificati risultavano, per la parte effettivamente rilevante, coperti dalle voci di costi generali e utile, sicché l'offerta non risultava complessivamente insostenibile. Il terzo sotto-motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica critica alla motivazione della sentenza appellata. L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al rigetto dell'appello principale. Ciclat è stata condannata alle spese del secondo grado in favore del Comune e di De Vizia, nella misura di euro 7.000 per ciascuna parte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Individuato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella gara.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato non consente di derogare alla lex specialis né al principio di legalità; nel caso concreto il suo richiamo non era comunque decisivo, poiché l'offerta è stata ritenuta conforme ai requisiti di gara.

  • art. 104 c.p.a.

    La deduzione in appello della modifica postuma dell'offerta è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sugli affidamenti pubblici, quando sono proposti ricorsi reciprocamente escludenti, il giudice deve esaminare anche il ricorso principale e non può ometterne la trattazione per effetto del prioritario accoglimento del ricorso incidentale, poiché il ricorrente principale conserva un interesse strumentale alla riedizione della gara.
  • L'offerta tecnica non è in contrasto con un requisito minimo della lex specialis quando non contiene indicazioni incompatibili con esso, ma si limita a ometterne la specificazione, qualora l'offerente abbia assunto un impegno espresso ad accettare e rispettare tutte le prescrizioni della documentazione di gara non specificamente riportate nell'offerta. Tale clausola può rendere l'offerta ab origine comprensiva degli impegni omessi, senza costituire integrazione postuma.
  • Una tabella volta a rappresentare l'equivalenza tra mezzi e ore di servizio non può essere interpretata, in assenza di elementi contrari, come una limitazione del numero fisico massimo dei mezzi che l'operatore si impegna a utilizzare; occorre distinguere il dimensionamento matematico del servizio dall'obbligo operativo previsto dal capitolato.
  • L'errore materiale contenuto nell'offerta può essere rettificato quando la sua natura sia immediatamente riconoscibile sulla base del complessivo contenuto dell'offerta e dei dati tra loro coerenti, senza che ciò comporti una scelta nuova o un'integrazione sostanziale della proposta negoziale.
  • Il giudizio di anomalia dell'offerta ha carattere globale e sintetico: singole incongruenze o voci di costo non puntualmente giustificate non determinano automaticamente l'anomalia, se l'offerta nel suo complesso risulta economicamente sostenibile e i costi possono essere assorbiti da altre componenti economiche.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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