Cassazione Penale, Ordinanza n. 34024/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 27 novembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lanciano per furto in abitazione pluriaggravato. Con l’unico motivo ha censurato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni testimoniali. La rinnovazione era richiesta per assumere una prova dichiarativa; la Corte d’appello aveva ritenuto tale prova superflua, non decisiva e inidonea a inficiare le ragioni della sentenza di primo grado. Secondo la motivazione d’appello, le persone offese avevano riconosciuto l’imputato in dibattimento e lo avevano già riconosciuto durante le indagini preliminari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. La mancata rinnovazione istruttoria in appello è censurabile in cassazione soltanto quando sia dimostrata l’oggettiva necessità dell’incombente e risultino dalla motivazione lacune o manifeste illogicità su punti decisivi, presumibilmente evitabili assumendo o riassumendo la prova. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva motivato adeguatamente la superfluità e la non decisività della prova dichiarativa, anche considerando i riconoscimenti già avvenuti. È stata inoltre esclusa una dimostrazione compiuta del travisamento: il ricorso non indicava un’evidenza pretermessa o rappresentata infedelmente, dotata di univoca e immediata valenza esplicativa e capace di disarticolare la motivazione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che, presumibilmente, sarebbero state evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello
La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello può essere censurata in cassazione solo se è dimostrata l’oggettiva necessità della prova e la motivazione presenta lacune o manifeste illogicità su punti decisivi che l’assunzione o la riassunzione della prova avrebbe presumibilmente evitato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il ricorso non contiene alcuna compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati
La denuncia di travisamento richiede la compiuta indicazione e dimostrazione di un’evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, con valenza esplicativa univoca e immediata e incompatibile con la motivazione impugnata.
art. 616 c.p.p.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è censurabile in cassazione soltanto se il ricorrente dimostra l’oggettiva necessità dell’incombente e individua nella motivazione lacune o manifeste illogicità relative a punti decisivi, che presumibilmente sarebbero state evitate assumendo o riassumendo la prova.
- La censura di travisamento della prova dichiarativa deve indicare e dimostrare compiutamente un’evidenza pretermessa o infedelmente rappresentata, dotata di valenza univoca, oggettiva e immediata, tale da risultare intrinsecamente incompatibile con la motivazione impugnata.
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