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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07126/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di condanna per la violazione del divieto del Questore.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per la violazione del divieto del Questore di accesso a una determinata zona urbana, contestando: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) la violazione di legge in relazione al diniego del beneficio della non menzione della condanna. La Corte rileva che il giudice di merito ha motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi e la condotta successiva al fatto, consistita nella reiterazione della medesima violazione. Quanto alla non menzione, la Corte osserva che il giudizio espresso dal giudice territoriale è di merito, non sindacabile in cassazione, ed è fondato sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato, che ha deliberatamente ignorato un divieto posto a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 10 D.L. n. 14/2017

    Norma posta a base della condanna per la violazione del divieto del Questore di accesso a una determinata zona urbana.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico; richiedono la presenza di elementi positivi, sicché la loro assenza può legittimare il diniego.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione è rimesso a una valutazione di merito del giudice, fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi nella personalità dell'imputato o nella condotta tenuta, non essendo sufficiente la sola mancanza di elementi negativi.
  • La concessione delle attenuanti generiche non integra un diritto dell'imputato: il giudice può negarle se non emergono specifici elementi meritevoli di favore, anche valorizzando la condotta successiva al reato e l'eventuale reiterazione della violazione.
  • Il beneficio della non menzione della condanna è espressione di valutazione discrezionale di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica sulle modalità del fatto e sulla personalità del reo.
  • La reiterazione della medesima condotta illecita dopo il fatto costituisce elemento idoneo a supportare sia il diniego delle attenuanti generiche sia il diniego della non menzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali

Testo integrale

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