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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36502/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo, in sostanza, l'erroneità della ritenuta sussistenza della recidiva. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura riguardava la valorizzazione, da parte del giudice di merito, delle plurime precedenti vicende processuali, ritenute non indicative di un effettivo ravvedimento; la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che il giudice di appello aveva correttamente considerato l'inincidenza di quei precedenti sulla pericolosità del ricorrente, la mancanza di resipiscenza e la natura non occasionale del reato per cui si procedeva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato nella parte in cui contestava la recidiva. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla sussistenza della recidiva, basata sulla persistenza della pericolosità del ricorrente, sull'assenza di resipiscenza e sulla non occasionalità del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi precedenti vicende processuali, persistenza della pericolosità, mancanza di resipiscenza e non occasionalità del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, della pericolosità desunta dai precedenti dell'imputato, dall'assenza di ravvedimento e dalla non occasionalità del fatto.
  • Ai fini della conferma della recidiva, il giudice può valorizzare non solo i precedenti penali o processuali in sé, ma anche la loro significatività rispetto alla capacità a delinquere e alla persistenza di un atteggiamento antisociale.
  • Quando il ricorso per cassazione si rivela manifestamente infondato, la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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