Cassazione Penale, Sentenza n. 23135/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del giusto processo per presunta omessa o tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore (richiamando artt.23 d.l. 9/11/2020, n.149, art.24 Cost. e art.6 CEDU); 2) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria per avere il giudice di merito attribuito rilievo decisivo alla intestazione formale del veicolo e aver ritenuto implicita ammissione dal silenzio dell'imputata, nonostante mancassero elementi certi che la proprietaria fosse l'effettiva utilizzatrice abituale del veicolo ripreso dalle telecamere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: ha interpretato la disciplina emergenziale (art.23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con legge n.176/2020) nel senso che la tempestività della trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale, sebbene meritevole di pronta comunicazione, non produce automaticamente la nullità della sentenza; la nullità può sussistere solo se le parti siano state effettivamente precluse dalla possibilità di concludere. Nel caso di specie le conclusioni del Procuratore generale sono pervenute al difensore in tempo utile (25/02/2021) per permettere la formulazione delle controdeduzioni nei termini previsti e la Corte d'Appello ha considerato le conclusioni prodotte. Tuttavia la Corte di cassazione ha ritenuto dirimente la riclassificazione del fatto operata dalla Corte d'appello come furto semplice (art.624 c.p.), che richiede la querela per la procedibilità: dagli atti risultava solo una denuncia orale del 2/7/2015 e non una querela con richiesta di punizione; pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità (mancanza della querela) in relazione agli artt.110 e 624 c.p.
Norme richiamate
Codice penale - art.624
Il reato di furto semplice richiede la querela come condizione di procedibilità; la Corte ha disposto che, essendo il fatto riclassificato come furto semplice e mancando la querela, l'azione penale era improcedibile e ciò giustifica l'annullamento senza rinvio.
Codice penale - art.625, comma 1, n.4
Circostanza aggravante originariamente contestata ma esclusa dalla Corte d'appello; la Corte di cassazione registra tale esclusione ma decide l'annullamento per altra ragione (mancanza di querela).
Codice penale - art.110
Concorso di persone nel reato: la qualificazione del concorso rimane, ma l'azione penale è viziata per la carenza della querela relativa al reato di furto semplice.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23-bis
«A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, ... per la decisione sugli appelli ... la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori ... Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria ... La cancelleria invia l'atto immediatamente ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni ...»
La disposizione regolamenta la trattazione scritta emergenziale e prevede termini per la trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale; la Corte interpreta i termini come non perentorî ai fini di nullità generale: la mancata tempestiva comunicazione non genera automaticamente nullità, salvo che la parte sia stata effettivamente impedita a concludere.
Codice di procedura penale - art.178
La nullità prevista dall'art.178 (nullità che incidono sul diritto di difesa) si verifica se la violazione ha effettivamente privato la parte della possibilità di difendersi; la Corte rammenta che la mancata osservanza temporale della procedura telematica non determina automaticamente nullità se non è dimostrato l'evento pregiudizievole.
Codice di procedura penale - art.129
La querela è condizione di procedibilità per il reato di furto semplice; la sua mancanza può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e determina l'improcedibilità dell'azione penale.
Codice di procedura penale - artt.189, 192 e 533
Norme richiamate dalla difesa in tema di valutazione delle prove e del silenzio dell'imputato; la Corte osserva i principi generali sulla valutazione probatoria (il silenzio non costituisce prova autonoma di colpevolezza) ma la decisione della cassazione è fondata sulla improcedibilità per mancata querela.
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, art.16, comma 4
Riguarda la trasmissione telematica degli atti alla cancelleria; citato come quadro normativo per la trasmissione delle conclusioni, ma la Corte ritiene che l'obbligo di "immediata" trasmissione non comporti di per sé una sanzione di nullità se i termini non sono rigidamente rispettati.
Costituzione - art.24
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte valuta che tale diritto è stato sostanzialmente rispettato dato che la difesa ha potuto formulare osservazioni entro i termini regolamentari.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art.6
Invocato in relazione al giusto processo; la Corte verifica la compatibilità delle modalità procedurali emergenziali con il diritto a un equo processo, ritenendo che non sia stata dimostrata lesione effettiva del diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata o tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero in base alla normativa emergenziale non determina automaticamente la nullità della sentenza: la nullità sussiste solo se la parte è stata effettivamente privata della possibilità di formulare le proprie conclusioni.
- Se in sede di gravame il fatto viene riclassificato in un reato per il quale è necessaria la querela (es. furto semplice, art.624 c.p.), l'assenza della querela rende l'azione penale improcedibile e può condurre all'annullamento senza rinvio anche in sede di cassazione.
- Il silenzio dell'imputato non può essere considerato, di per sé, prova di responsabilità: i giudici devono fondare la condanna su elementi probatori autonomi e pertinenti.
- La titolarità formale del veicolo (intestazione) non costituisce prova sufficiente dell'identità dell'autore del reato; è necessario riscontro probatorio che colleghi in modo specifico la persona al gesto criminoso.
- I difetti di procedura che non abbiano inciso concretamente sulla possibilità di difesa delle parti non integrano automaticamente violazioni rilevanti ai fini di annullamento; l'effetto sanzionatorio dipende dal pregiudizio effettivamente subito.
- La mancanza di una condizione di procedibilità (querela) può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e prevale su questioni di merito quando ostacola la validità dell'azione penale.
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