Sentenza n. 1727/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione n.986 del 20.10.2021 del Comune di Pescaglia avente oggetto il diniego di rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria notificato il 20.10.2021 ai fini della esecuzione di lavori per la realizzazione di piscina e pertinenza a corredo di fabbricato per civile abitazione in Loc. Marginetta, Fraz. Colognora, nel Comune di Pescaglia; - del preavviso di parere negativo prot. 7197 del 18.06.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara; - del provvedimento negativo e di non accoglibilità delle osservazioni prot. 8210 reso in data 13.07.2021 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara, ricevuto il 26.07.2021; - di ogni altro atto presupposto o conseguente ai provvedimenti di cui sopra, ancorché di estremi ignoti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina e relativa pertinenza, nonché i presupposti pareri negativi della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistica e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria e gli atti negativi della Soprintendenza relativi alla realizzazione di una piscina a corredo di un fabbricato per civile abitazione. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio è emerso che la società ricorrente era stata volontariamente cancellata dal Registro delle imprese il 23 maggio 2022, pochi mesi dopo il deposito del ricorso. Il difensore ha inoltre riferito di non essere più riuscito a contattare il legale rappresentante o i soci, i quali non hanno manifestato alcuna volontà di proseguire il giudizio. L’amministrazione, informata della cancellazione, è rimasta silente.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’interesse a ricorrere deve sussistere dall’origine e permanere per tutta la durata del processo, con carattere concreto, attuale e finalizzato a un’utilità pratica, diretta e immediata. La cancellazione volontaria della società, titolare dell’interesse pretensivo all’autorizzazione e unica destinataria degli effetti dell’eventuale annullamento, ha reso incompatibile la prosecuzione dell’azione demolitoria. Una pronuncia favorevole sarebbe stata inutiliter data, poiché non avrebbe potuto produrre utilità per una società non più esistente. Gli ex soci o l’ex legale rappresentante non potevano subentrare nella posizione processuale, né vantare un interesse personale alla prosecuzione, essendo titolari, eventualmente, di un interesse diverso e autonomo, azionabile mediante una nuova istanza amministrativa. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. Il dispositivo reca tuttavia la formula di dichiarazione di irricevibilità, in contrasto con la motivazione, che qualifica chiaramente l’esito come improcedibilità.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Consente al giudice di desumere da fatti, atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse e di definire il giudizio senza ulteriori formalità.
art. 100 c.p.c.
Individua il fondamento dell’interesse ad agire, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a.; l’interesse deve essere concreto e attuale.
art. 39 c.p.a.
Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 73 c.p.a.
È richiamato in relazione alla segnalazione alle parti delle questioni rilevate d’ufficio prima della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disciplina processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve essere concreto, attuale e diretto a conseguire un’utilità pratica immediata; deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione.
- La cancellazione volontaria dal Registro delle imprese e la conseguente estinzione della società determinano la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire un’azione di annullamento relativa a un provvedimento amministrativo destinato a produrre utilità esclusivamente per la società estinta, quando l’azione mirava a tutelarne l’attività o la profittabilità.
- L’estinzione della società non consente all’ex legale rappresentante o agli ex soci di proseguire il giudizio in nome di un interesse personale diverso da quello originariamente azionato; eventuali interessi propri devono essere fatti valere, ove ne ricorrano i presupposti, mediante una nuova domanda amministrativa e un autonomo procedimento.
- Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento delle parti e da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1774/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1775/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1776/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1777/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 1778/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 ago 2026Sentenza n. 2510/2026 - Palermo, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →