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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33578/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società immobiliare, pronunciata dal Tribunale su istanza di una società creditrice. In sede di reclamo ex art. 18 l.fall., la corte territoriale ha rigettato il reclamo ritenendo provato, almeno incidenter tantum, il credito fatto valere dal creditore istante e desumendo lo stato di insolvenza da vari indici: mancata approvazione dei bilanci dal 2013, cessazione dell’attività imprenditoriale sostanzialmente limitata alla locazione di un solo bene a canone modesto, mancata prova documentale della titolarità di beni immobili e del contratto di locazione dedotti dalla reclamante. La società fallita ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1, 5 e 15 l.fall., sostenendo che il mancato deposito dei bilanci non dovesse essere letto come segnale di volontà di cessare l’attività o di insolvenza, poiché tale omissione sarebbe dipesa dall’inerzia o mala gestio del professionista incaricato degli adempimenti contabili; ha inoltre affermato di non essere insolvente, richiamando patrimonio immobiliare, conti correnti e redditi locativi, nonché il fatto che il creditore non aveva prima promosso esecuzione individuale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d’appello non avesse considerato che la notifica del titolo esecutivo e del precetto sarebbe stata eseguita nel 2019 via PEC a un domicilio digitale non riconducibile alla società destinataria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sull’accertamento dello stato di insolvenza, che costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e non affetta da omesso esame di fatti decisivi. Ha osservato che la corte territoriale aveva valorizzato, oltre all’omesso pagamento del debito, anche la mancata approvazione dei bilanci e la sostanziale inattività reddituale, e che aveva correttamente considerato il preteso disguido del professionista non come giustificazione, ma come ulteriore indice di cattiva gestione e confusione amministrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la questione della mancata notificazione del titolo e del precetto non era stata posta a fondamento dell’accertamento dello stato di insolvenza. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e, in solido con il legale rappresentante, anche ai sensi dell’art. 94 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 6 l.fall.

    rileva ai fini della legittimazione del creditore istante per la domanda di fallimento, che può essere verificata incidenter tantum sulla base degli elementi di causa.

  • art. 1 l.fall.

    richiamato insieme agli artt. 5 e 15 l.fall. nel motivo di ricorso, senza diversa autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 5 l.fall.

    richiamato per contestare l’accertamento dello stato di insolvenza; la Corte ribadisce che l’insolvenza è apprezzamento di fatto riservato al merito.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte esclude il vizio perché la questione prospettata non era decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte nega la decisività dei fatti allegati o il loro collegamento con la decisione impugnata.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    citato con riferimento alla memoria del controricorrente e all’eccezione di improcedibilità del ricorso, non esaminata per ragione più liquida.

  • art. 94 c.p.c.

    ritenuto applicabile per la condanna solidale del legale rappresentante con la società quando la proposizione dell’impugnazione sia manifestamente imprudente e generi inutili esborsi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’accertamento dello stato di insolvenza in sede fallimentare costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non affetto da omesso esame di fatti decisivi.
  • Ai fini della prova dell’insolvenza possono essere valorizzati, oltre all’inadempimento del debito azionato, anche indici sintomatici desumibili dalla gestione societaria, quali la mancata approvazione dei bilanci e la sostanziale assenza di un’attività imprenditoriale redditizia.
  • La deduzione di responsabilità di terzi professionisti nel mancato deposito dei bilanci non esclude di per sé la rilevanza dell’omissione, potendo tale circostanza essere apprezzata dal giudice come segnale di disorganizzazione o confusione nella gestione dell’impresa.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto allegato sia stato effettivamente trascurato e sia idoneo a incidere sulla ratio decidendi della decisione impugnata; se la questione non ha inciso sul fondamento della pronuncia, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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