Cassazione Penale, Sentenza n. 05250/2026 del 10/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 337 c.p., articolando due censure principali: (1) violazione dell'art. 337 c.p. e vizio cumulativo della motivazione, sostenendo che la condotta a lui addebitata si sarebbe svolta dopo il completamento della perquisizione e quindi sarebbe inidonea a coartare o impedire un atto di ufficio; (2) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, lamentando l'assenza di una valutazione concreta della maggiore pericolosità sociale dell'imputato in rapporto al fatto in contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso solo in parte fondato. Il primo motivo è stato respinto come mera reiterazione del motivo di appello: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato ritenendo che l'imputato avesse tenuto una condotta oppositiva e violenta nel corso della perquisizione. Il secondo motivo è stato invece accolto: la valutazione della recidiva da parte della Corte di appello è risultata insufficiente perché non ha esaminato concretamente, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per verificare se tali precedenti indichino una perdurante inclinazione al delitto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su tale punto; nel resto il ricorso è stato rigettato e l'accertamento della responsabilità è dichiarato irrevocabile.
Norme richiamate
La norma è stata invocata quale disposizione del reato contestato; il giudice di merito ha ritenuto sussistente una condotta oppositiva violenta in occasione della perquisizione, ossia gli elementi costitutivi del reato così come dedotti dall'accusa sono stati ritenuti provati
Richiamata in rapporto alla recidiva e alla determinazione della pena; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'applicazione della recidiva non possa limitarsi alla mera enumerazione dei precedenti ma richiede una valutazione della maggiore pericolosità sociale
Indicata come criterio di valutazione concreto per accertare la rilevanza dei precedenti ai fini della recidiva: il giudice deve verificare il rapporto tra le precedenti condanne e il fatto attuale per accertare se esista una perdurante inclinazione al delitto
Precedente giurisprudenziale: Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (Antignano, dep. 2023)
Richiamato per il principio consolidato secondo cui la recidiva va intesa come sintomo di accentuata pericolosità sociale e non come mera descrizione dell'esistenza di precedenti; la valutazione deve essere concreta e comparativa rispetto al fatto in esame
Massime di principio
- Quando si contesta che una condotta sia idonea a ostacolare un atto di ufficio, è determinante provare il momento temporale e il nesso causale tra la condotta e l'atto: se la condotta è successiva e priva di incidenza sull'atto, difficilmente potrà integrare il reato di ostacolo a un pubblico ufficiale
- Il riconoscimento della recidiva non può basarsi esclusivamente sul numero o sulla gravità delle precedenti condanne: il giudice deve valutare concretamente, ai sensi dell'art. 133 c.p., la relazione fra i precedenti e il fatto attuale per accertare se vi sia una perdurante inclinazione al delitto
- Se il giudice di merito omette o svolge una valutazione astratta e non comparativa dei precedenti, la cassazione è propensa ad annullare il provvedimento solo nella parte relativa alla recidiva e a disporre il rinvio per un nuovo esame di quella specifica questione
- In fase difensiva, per contrastare la recidiva conviene produrre elementi concreti di riabilitazione o di discontinuità tra le condotte pregresse e l'evento in esame (es. lungo lasso di tempo, natura diversa dei reati, circostanze attenuanti rilevanti) e richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
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