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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34802/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntisti)

La controversia

La controversia nasce da indebiti accrediti sul conto corrente di due clienti, per complessivi euro 285.367,64 oltre interessi legali, somme provenienti da una società asseritamente inesistente e prelevate da conti di altri soggetti. In primo grado la domanda principale era stata respinta, mentre nel processo erano intervenute chiamate in garanzia nei confronti di un altro istituto di credito e di un suo referente. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e ha condannato i correntisti alla restituzione delle somme in favore della banca. I soccombenti hanno ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza e del procedimento nonché violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che il giudizio di appello si era svolto senza integrare il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato in garanzia, benché la controversia, per la chiamata, fosse inscindibile e l'impugnazione dovesse essere notificata anche al garante. La banca ha resistito eccependo preliminarmente vizi del ricorso notificato via PEC, tra cui incompletezza della copia notificata, invalidità dell'attestazione di conformità e inidoneità della notifica telematica del ricorso originariamente cartaceo; ha inoltre sostenuto l'improcedibilità del successivo "ricorso in sanatoria". La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sulla notificazione del ricorso per cassazione, ha ricostruito il fatto processuale rilevando che l'appello era stato notificato al garante ma non validamente al chiamato in garanzia, e ha affermato che, nel caso di rigetto della domanda principale con chiamata in garanzia, l'impugnazione del vero soccombente deve essere rivolta anche nei confronti del garante, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., trattandosi di causa inscindibile. Poiché ciò non era avvenuto, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e dichiarato la nullità del giudizio di appello, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della banca sulla ritualità del ricorso per cassazione, ma ha accolto il motivo unico dei ricorrenti. Ha stabilito che, nel giudizio di appello conseguente a una chiamata in garanzia, quando la domanda principale sia stata respinta in primo grado, l'impugnazione deve essere proposta anche nei confronti del garante quale litisconsorte necessario processuale. Poiché nel caso concreto l'appello non risultava validamente notificato a Unicredit, chiamata in garanzia, la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata, cassandola con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza e del procedimento e violazione dell'art. 331 c.p.c.

  • art. 331 c.p.c.

    In presenza di cause inscindibili determinate dalla chiamata in garanzia, l'impugnazione deve essere notificata a tutte le parti necessarie; la mancata integrazione del contraddittorio comporta nullità del giudizio di appello e della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    Non è stata ravvisata l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza nei punti dedotti dalla resistente, poiché la questione processuale rilevante era comunque ricavabile dagli atti e dal fascicolo.

  • art. 370 c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione dei fatti processuali opera anche per il controricorrente.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione della domanda di garanzia ex art. 346 c.p.c. non può supplire alla mancata evocazione del garante nel giudizio di impugnazione.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    La notificazione telematica del ricorso per cassazione formato originariamente su supporto analogico è consentita, se la copia informatica è attestata conforme all'originale.

  • art. 6 l. 53/1994

    La notifica a mezzo PEC del ricorso cartaceo trasposto in copia informatica è regolare alle condizioni previste dalla legge e dalle norme tecniche vigenti.

  • art. 16-quater d.l. 179/2012

    È richiamato come norma che ha introdotto modifiche alla disciplina delle notifiche telematiche.

  • art. 82 d.lgs. 82/2005

    Per la validità della copia informatica notificata è necessaria l'attestazione di conformità all'originale secondo la disciplina vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • La mancanza di alcune pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma integra un vizio della notificazione sanabile con efficacia ex tunc, anche per effetto della costituzione dell'intimato, salvo il diritto di quest'ultimo a un termine per difese integrative.
  • La notificazione via PEC di un atto originariamente formato su supporto analogico è valida, purché la copia informatica notificata sia attestata conforme all'originale secondo la disciplina applicabile; non è necessaria, di per sé, la firma digitale sull'atto originariamente cartaceo.
  • Nelle controversie in cui il convenuto abbia chiamato in garanzia un terzo, se la domanda principale è stata respinta e l'unico effettivo soccombente è l'attore, l'impugnazione deve essere proposta anche nei confronti del garante, perché la causa è inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario processuale in appello.
  • La riproposizione della domanda di garanzia o l'assenza di appello incidentale non possono sanare la mancata partecipazione del garante al giudizio di impugnazione, poiché la norma sull'integrazione del contraddittorio richiede la previa evocazione del soggetto necessario nel grado successivo.
  • Quando la notifica dell'atto di appello al destinatario risulti priva di prova del perfezionamento, e in particolare manchi l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, la notificazione non può ritenersi validamente eseguita e il contraddittorio deve essere integrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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