Cassazione Civile, Sentenza n. 22502/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal proprietario di un fabbricato danneggiato dal sisma contro i confinanti, rispettivamente nudo proprietari e usufruttuaria del terreno attiguo, per ottenere l'arretramento di una costruzione realizzata ex novo in asserita violazione delle distanze legali/urbanistiche. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la decisione è stata confermata, ma la Corte territoriale ha ritenuto violata la distanza non rispetto al fabbricato indicato nell'atto introduttivo come oggetto della pretesa, bensì rispetto a un diverso corpo di fabbrica del medesimo attore, qualificato come preesistente e dotato di parete finestrata. I ricorrenti principali hanno quindi denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 163 n. 3 e 189 c.p.c., per avere il giudice d'appello accolto la domanda sulla base di una diversa causa petendi, mutando d'ufficio il petitum sostanziale; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., per asserita carenza di interesse ad agire del vicino, poiché le distanze rispetto al fabbricato effettivamente indicato nella domanda non sarebbero state quelle rilevanti; 3) violazione degli artt. 873, 877 e 2697 c.c., assumendo che, in applicazione del principio di prevenzione, se il vicino aveva ricostruito il proprio fabbricato demolito, anche i ricorrenti avrebbero dovuto poter edificare nella posizione contestata. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta violazione delle norme sulle preclusioni e sulle distanze, perché, secondo la sua prospettazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto imporre un arretramento tale da garantire la distanza di legge dalla parete dell'edificio ricostruito, evitando che l'arretramento effettivo risultasse inferiore a quello richiesto dalla disciplina sulle distanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse confermato la condanna all'arretramento sulla base di una causa petendi diversa da quella dedotta in citazione, ossia considerando la violazione delle distanze rispetto a un immobile diverso da quello originariamente indicato. Tale mutamento del fatto costitutivo ha integrato violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio del contraddittorio, perché la domanda non può essere accolta su un presupposto fattuale differente da quello allegato. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale, essendo quest'ultimo condizionato all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può accogliere la domanda fondandola su un fatto costitutivo diverso da quello dedotto, pena violazione del contraddittorio.
art. 163, n. 3, c.p.c.
La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa; la diversa individuazione dell'immobile incide sul fatto costitutivo della domanda.
art. 189 c.p.c.
Le conclusioni non possono introdurre una domanda nuova o modificare il thema decidendum oltre i limiti consentiti dalle preclusioni.
art. 100 c.p.c.
Il resistente aveva eccepito la carenza di interesse ad agire; la censura non è stata decisa nel merito perché assorbita.
art. 873 c.c.
Norma sulle distanze legali tra costruzioni richiamata per la disciplina del caso.
art. 877 c.c.
Richiamato in relazione al principio della prevenzione e alla ricostruzione del fabbricato demolito.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova in tema di distanze tra costruzioni; il motivo è rimasto assorbito.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di preclusioni e difese del convenuto.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale per la devoluzione in appello delle questioni non riproposte.
art. 6, comma 4, l. n. 1684 del 1962
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro sulle distanze edilizie.
art. 20, n. 1, d.lgs. n. 42 del 2004
Richiamato nel ricorso incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di merito sulla violazione delle distanze tra costruzioni, il giudice non può accogliere la domanda facendo riferimento a un immobile diverso da quello specificamente indicato nell'atto introduttivo come base del fatto costitutivo della pretesa.
- La sostituzione dell'immobile rilevante comporta una modifica della causa petendi e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre a pregiudicare il diritto di difesa della controparte, che deve potersi difendere sulle distanze, sulla prevenzione e sulle eventuali servitù in relazione allo specifico bene contestato.
- Il principio di prevenzione e le regole sulle distanze devono essere verificati con riferimento al fabbricato effettivamente dedotto in domanda; la ricostruzione o la presenza di ulteriori corpi di fabbrica non consente al giudice di sostituire d'ufficio il bene oggetto della pretesa.
- In presenza dell'accoglimento di un motivo che assorbe gli altri, restano assorbite anche le censure subordinate o condizionate, compreso il ricorso incidentale proposto in via condizionata.
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