Corte di giustizia, Sentenza C-419/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019. — Profi Credit Polska S.A. contro Bogumiła Włostowska e a. e Profi Credit Polska S.A. contro OH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie e dal Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Contratti di credito al consumo – Liceità della garanzia del credito derivante da tale contratto mediante un pagherò cambiario emesso in bianco – Domanda di pagamento del debito cambiario – Portata del potere del giudice. — Cause riunite C-419/18 e C-483/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’uso di un pagherò cambiario in bianco come garanzia di un credito al consumo non è in sé vietato dal diritto UE, ma può essere ammesso solo se la clausola contrattuale e l’accordo cambiario sono trasparenti e conformi alla disciplina sulle clausole abusive e sulle informazioni precontrattuali. Ha inoltre ribadito che il giudice nazionale deve poter compiere un controllo d’ufficio effettivo, anche richiedendo la produzione dei documenti contrattuali necessari, quando sorgano seri dubbi sulla validità della pretesa azionata.
Tutela del consumatore nei crediti al consumo garantiti da pagherò cambiario in bianco e poteri del giudice nazionale di controllo d’ufficio delle clausole abusive
La questione giuridica
Se le direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE ostino a una disciplina nazionale che consente di garantire un credito da contratto di credito al consumo mediante pagherò cambiario emesso in bianco, subordinato a un accordo cambiario; e se, in presenza di una domanda fondata su tale pagherò, il giudice debba/esiga d’ufficio il controllo delle clausole del contratto fondamentale e possa richiedere al professionista la produzione del relativo documento, anche se il convenuto non solleva eccezioni e il procedimento è improntato al principio dispositivo.
Principio di diritto
La Corte afferma che il diritto dell’Unione non osta a che un contratto di credito al consumo preveda la garanzia mediante pagherò cambiario in bianco, purché la clausola che lo impone e il connesso accordo cambiario rispettino i requisiti di trasparenza e di equilibrio della direttiva 93/13 e le informazioni obbligatorie della direttiva 2008/48. Inoltre, quando un giudice nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un simile pagherò, esso deve poter verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del rapporto fondamentale e può chiedere al professionista di produrre l’atto scritto che le accerta, senza che ciò violi il principio dispositivo.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 14 direttiva 2008/48/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 19 direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22 direttiva 2008/48/CE
- Articolo 23 direttiva 2008/48/CE
Tutela del consumatore nei crediti al consumo garantiti da pagherò cambiario in bianco e poteri del giudice nazionale
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali polacchi in materia di credito al consumo e clausole abusive, nei quali il creditore professionale agiva contro consumatori sulla base di pagherò cambiari emessi in bianco e successivamente completati dal creditore. La Corte si è concentrata sul rapporto tra disciplina cambiaria nazionale e obblighi di tutela del consumatore derivanti dalle direttive 93/13/CEE e 2008/48/CE.
Fatti e procedimento principale
Profi Credit Polska S.A., società operante nel settore del credito, aveva stipulato contratti di credito al consumo con diversi consumatori. A garanzia del rimborso, i mutuatari avevano emesso pagherò cambiari in bianco, poi completati unilateralmente dalla società dopo l’inadempimento. Nei procedimenti principali la società agiva in pagamento sulla base dei soli titoli cambiari; in uno dei giudizi il contratto di credito era disponibile, in un altro il giudice non disponeva del contratto ma conosceva modelli standard utilizzati dalla società.
Quadro normativo dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, specie gli articoli 1, 3, 5, 6 e 7;
- la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2;
- il principio di interpretazione conforme e il dovere degli Stati membri e dei giudici nazionali di assicurare l’effettività del diritto UE. La Corte precisa invece che, nel caso concreto, non sono rilevanti gli articoli 14, 17, 19 e 22 della direttiva 2008/48, perché le controversie non riguardano il recesso, la cessione del credito, il TAEG o l’armonizzazione piena di quelle specifiche discipline.
Prima questione: liceità del pagherò cambiario in bianco come garanzia
Il giudice del rinvio chiedeva se il diritto dell’Unione osti a una normativa che consente di garantire il credito derivante da un contratto di credito al consumo mediante un pagherò cambiario in bianco, purché sia previamente concluso un accordo cambiario che regoli le modalità di completamento.
La Corte risponde negativamente, ma con una condizione importante: la direttiva 93/13 non vieta in sé una simile tecnica di garanzia, perché l’obbligo di emettere il pagherò deriva dal contratto e l’accordo cambiario può rientrare nell’ambito della direttiva quando costituisce una clausola non negoziata individualmente. Tuttavia, la validità della clausola e dell’accordo dipende dal rispetto dei requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza previsti dagli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, nonché dell’articolo 10 della direttiva 2008/48 in tema di informazioni obbligatorie nel contratto di credito.
La Corte sottolinea che il consumatore deve avere ricevuto tutte le informazioni necessarie per comprendere la portata dei propri obblighi e le conseguenze, anche processuali, dell’uso del pagherò in bianco. In particolare, occorre verificare se la clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile e se il consumatore abbia effettivamente potuto prenderne conoscenza prima di impegnarsi.
Seconda questione: controllo d’ufficio del giudice e produzione dei documenti
La Corte affronta poi il problema dei poteri del giudice nazionale quando il creditore fondi la domanda solo sul rapporto cambiario e il convenuto non sollevi eccezioni.
Essa ribadisce che, in presenza di seri dubbi sulla fondatezza della domanda, il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo d’ufficio sulle clausole che disciplinano il rapporto fondamentale, poiché l’effettività della tutela garantita dalla direttiva 93/13 richiede che le clausole abusive non producano effetti vincolanti. Se il giudice non dispone del contratto o dell’accordo cambiario, può chiedere al professionista di produrre l’atto scritto che documenta tali clausole, anche se ciò comporta un’attività istruttoria d’ufficio.
La Corte precisa che tale richiesta non contrasta con il principio dispositivo, perché si colloca nell’ambito dell’istruzione della causa e serve soltanto a verificare il fondamento della domanda. Inoltre, se il giudice accerta una violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, deve trarne d’ufficio le conseguenze previste dal diritto nazionale, nel rispetto del contraddittorio.
Rapporto con il diritto processuale nazionale
La Corte osserva che, se il diritto interno o la giurisprudenza nazionale impedissero un controllo d’ufficio effettivo, il giudice dovrebbe interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto UE e, se necessario, disapplicare le disposizioni o prassi interne ostative. In tal modo, il principio dispositivo non può essere invocato per svuotare la protezione del consumatore assicurata dalle direttive europee.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- il diritto UE non osta alla possibilità di prevedere, in un contratto di credito al consumo, l’obbligo del mutuatario di emettere un pagherò cambiario in bianco, subordinatamente a un accordo cambiario, purché siano rispettati gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13 e l’articolo 10 della direttiva 2008/48;
- il giudice nazionale, quando nutra seri dubbi sulla fondatezza di una domanda basata su un pagherò in bianco a garanzia di un credito al consumo, deve esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole e può chiedere al professionista di produrre i documenti scritti che le accertano.
Principi affermati
La sentenza conferma che la tutela del consumatore nei contratti di credito si estende anche alle tecniche di garanzia formalmente distinte dal contratto principale, come il pagherò cambiario in bianco. Al tempo stesso, ribadisce l’obbligo del giudice nazionale di garantire un controllo effettivo e non meramente formale delle clausole contrattuali, anche attraverso poteri istruttori d’ufficio.
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