Cassazione Civile, Ordinanza n. 31089/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento collegata a una cartella di pagamento IRPEF 2002. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non provata la notifica della cartella presupposta; in appello la commissione regionale aveva invece ritenuto provata la notifica e accolto l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'agente della riscossione non potesse stare in giudizio davanti al giudice tributario con difensore esterno del libero foro; (2) violazione degli artt. 140 e 112 c.p.c., assumendo che la notifica della cartella, eseguita per irreperibilità relativa, fosse nulla o non provata perché mancava la prova della ricezione della raccomandata informativa, essenziale nel procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, affermando la legittimità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione mediante avvocato del libero foro. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa; nel caso concreto la sentenza d'appello si era limitata a constatare la spedizione della raccomandata, senza accertarne la ricezione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
non impedisce, nel sistema vigente, che l'agente della riscossione sia rappresentato in giudizio anche da avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina speciale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 140 c.p.c.
nella notificazione per irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento o la prova della compiuta giacenza della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nel dedurre il vizio della notifica; la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma.
art. 156 c.p.c.
non opera sanatoria della dedotta invalidità della notifica della cartella presupposta quando l'atto impugnato è l'intimazione di pagamento e non la cartella stessa.
art. 43 r.d. n. 1611 del 1933
è richiamato per ricostruire il passaggio dal patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato a un sistema che ammette anche il libero foro per l'agente della riscossione.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
viene interpretato, alla luce della norma autenticamente interpretativa successiva, nel senso che il rapporto con l'Avvocatura dello Stato ha rilievo speciale solo in presenza di specifica convenzione.
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
richiamato come norma di interpretazione autentica che chiarisce la disciplina del patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e il ruolo della convenzione con l'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'agente della riscossione può costituirsi in giudizio anche mediante avvocato del libero foro, oltre che mediante Avvocatura dello Stato o propri dipendenti delegati, secondo il sistema delineato dalla disciplina speciale; la costituzione in giudizio implica di regola la sussistenza dei presupposti legali richiesti, senza necessità di ulteriore prova documentale in giudizio.
- La notifica di una cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona solo se è dimostrata, in giudizio, la ricezione della raccomandata informativa o la sua compiuta giacenza; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è parte integrante della prova del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può essere invocata per colmare il difetto di prova della notifica di un atto presupposto quando il giudizio ha ad oggetto l'atto consequenziale e non l'atto presupposto stesso.
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