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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-555/22

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell' 8 maggio 2024. — Repubblica francese contro Commissione europea. — Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Limitazione della scelta della lingua 2 all’inglese – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità. — Causa T-555/22

Giurisprudenza europea62022TJ0555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato il bando EPSO/AD/400/22 perché la limitazione della lingua 2 all’inglese non era sufficientemente giustificata né proporzionata. La Commissione si era fondata sull’asserita esigenza che i nuovi assunti fossero immediatamente operativi nella direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio, ma non ha dimostrato in modo concreto che le funzioni descritte imponessero l’uso esclusivo dell’inglese. Il Tribunale ha quindi accolto il primo motivo e non ha esaminato gli altri.

Annullamento di un bando EPSO che limitava la lingua 2 all’inglese per carenza di giustificazione oggettiva e di proporzionalità rispetto alle esigenze del servizio

La questione giuridica

Se la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alla sola lingua inglese, prevista dal bando EPSO/AD/400/22 per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio, costituisca una discriminazione fondata sulla lingua vietata dallo Statuto e dalla Carta, e se tale limitazione sia oggettivamente giustificata da reali esigenze del servizio e proporzionata; in via consequenziale, se il bando sia sufficientemente motivato.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la limitazione della lingua 2 di un concorso EPSO alla sola lingua inglese costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, ammissibile solo se l’istituzione dimostra, in concreto, che essa risponde a reali esigenze del servizio ed è proporzionata a tali esigenze, sulla base di criteri chiari, oggettivi e prevedibili. Nel caso di specie, la Commissione non ha provato il nesso concreto tra l’uso dell’inglese nella direzione generale interessata e le funzioni poste a concorso, né ha dimostrato un adeguato bilanciamento con gli altri interessi rilevanti; perciò il bando è stato annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 342 TFUE
  • Articolo 1 del regolamento n. 1
  • Articolo 6 del regolamento n. 1
  • Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento del bando EPSO/AD/400/22 per limitazione linguistica illegittima

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica francese contro un bando di concorso generale EPSO per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio. Il nucleo della controversia è la previsione secondo cui la lingua 2 del concorso doveva essere obbligatoriamente l’inglese.

Fatti e contenuto del bando

La Commissione aveva creato nel 2020 la direzione generale per l’industria della difesa e lo spazio; nel 2022 l’EPSO ha pubblicato il bando impugnato per costituire una lista di riserva. Il bando richiedeva la conoscenza di due lingue ufficiali dell’Unione e imponeva che una di esse fosse l’inglese; inoltre, varie prove e la sezione "Talent screener" dovevano essere svolte in inglese.

Il bando giustificava tale scelta con la necessità che il personale della direzione generale fosse immediatamente operativo, poiché l’inglese sarebbe la principale lingua di lavoro per analisi, comunicazione interna, contatti esterni, briefing, relazioni, atti legislativi e formazione specialistica.

Motivi del ricorso

La Repubblica francese ha dedotto cinque motivi:

  • violazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, letto alla luce degli articoli 21 e 22 della Carta;
  • violazione dell’articolo 27 dello Statuto;
  • sviamento della procedura prevista dall’articolo 342 TFUE e dall’articolo 6 del regolamento n. 1;
  • violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e dell’articolo 22 della Carta;
  • violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale ricorda che:

  • l’articolo 1 del regolamento n. 1 elenca le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni;
  • l’articolo 6 del medesimo regolamento consente alle istituzioni di stabilire modalità di applicazione del regime linguistico nei propri regolamenti interni;
  • l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto vieta le discriminazioni fondate sulla lingua;
  • l’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, ammette limitazioni solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificate e proporzionate a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale;
  • l’articolo 28, lettera f), dello Statuto richiede la conoscenza di una seconda lingua, ma non autorizza in sé la restrizione a poche lingue;
  • l’articolo 27 dello Statuto e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III non offrono una base generale per limitare le lingue di concorso;
  • gli articoli 21 e 22 della Carta tutelano il divieto di discriminazione e la diversità linguistica.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ribadisce la propria giurisprudenza e quella della Corte: una limitazione linguistica in un concorso UE è una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata, e può essere ammessa solo se l’istituzione dimostra in concreto che:

  • la limitazione risponde alle reali esigenze del servizio;
  • è proporzionata alle funzioni da svolgere;
  • si fonda su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.

Il Tribunale osserva che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza, nel proprio regolamento interno, di misure di applicazione del regime linguistico ex articolo 6 del regolamento n. 1. Soprattutto, ha ritenuto insufficiente la prova fornita dalla Commissione sull’uso prevalente dell’inglese nella direzione generale interessata.

In particolare:

  • le statistiche sui documenti e sui briefing non erano decisive, perché una quota rilevante di documenti non recava indicazione linguistica e perché l’uso dell’inglese appariva spesso frutto di una scelta organizzativa, non di una necessità inerente alle funzioni;
  • gli avvisi di posti vacanti prodotti dalla Commissione non dimostravano che l’inglese fosse l’unica lingua realmente necessaria, poiché molti di essi richiedevano anche il francese, talvolta come lingua di lavoro;
  • la Commissione non ha fornito elementi ulteriori e specifici per ciascuna delle attività menzionate nel bando.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che la Commissione si è limitata a sostenere che i nuovi assunti dovessero essere immediatamente operativi in un servizio che già lavorava in inglese, ma tale argomento non prova, da solo, il nesso concreto richiesto dalla giurisprudenza tra limitazione linguistica e funzioni da esercitare.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha osservato che la Commissione non ha mostrato di avere effettuato il necessario bilanciamento tra l’obiettivo dell’immediata operatività e gli altri interessi rilevanti, inclusa la diversità linguistica. La tesi secondo cui non vi sarebbero alternative meno restrittive è stata respinta, perché non sufficiente a giustificare il passaggio a una sola lingua.

Decisione

Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, ha annullato il bando di concorso EPSO/AD/400/22 e ha ritenuto superfluo esaminare gli altri motivi. La Commissione è stata condannata alle spese, mentre le spese degli Stati membri intervenienti restano a loro carico.

Principio affermato

La limitazione della lingua 2 di un concorso UE alla sola lingua inglese non è legittima se l’istituzione non dimostra, con elementi concreti riferiti alle funzioni oggetto del concorso, che tale scelta è necessaria e proporzionata rispetto alle reali esigenze del servizio; non basta invocare in modo astratto l’immediata operatività dei vincitori o l’uso prevalente dell’inglese nel servizio interessato.

Come è indicizzato

Materieregime linguisticoconcorso pubblico uediscriminazione linguisticafunzione pubblica europeamotivazione degli atti ue

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