Sentenza n. 1132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6158/2020 e nel riesame della domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di abilitazione estera)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Romania. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6158/2020, aveva accolto l'appello, stabilendo che il riconoscimento non poteva essere negato per il mancato riconoscimento, da parte delle autorità rumene, della laurea conseguita in Italia. La sentenza aveva inoltre imposto alle autorità nazionali di valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero secondo i principi del diritto dell'Unione europea, inclusa la verifica che durata complessiva, livello e qualità delle formazioni a tempo parziale non fossero inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva adottato né comunicato alcun nuovo provvedimento sulla domanda di riconoscimento, nonostante il giudicato e le specifiche indicazioni conformative contenute nella sentenza. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine congruo e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accertato che il Ministero non aveva posto in essere alcuna attività esecutiva e non aveva ottemperato alla sentenza n. 6158/2020. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di riesaminare l'istanza di riconoscimento del titolo abilitante estero applicando i principi di diritto e i criteri valutativi fissati nella sentenza passata in giudicato. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega a un dirigente ministeriale; il commissario dovrà insediarsi automaticamente allo scadere del termine assegnato all'amministrazione e avrà ulteriori sessanta giorni per provvedere in sostituzione. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato relativo sia al precedente giudizio sia al giudizio di ottemperanza, nonché al pagamento delle spese della fase di ottemperanza, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l'esecuzione del giudicato e può imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari, assegnando un termine e nominando un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
principi del diritto dell'Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali
"la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"
Il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro non può essere negato automaticamente perché il titolo di studio sottostante è stato conseguito in Italia o non è stato riconosciuto dalle autorità dello Stato estero. L'amministrazione nazionale deve valutare la congruità e l'equivalenza delle formazioni secondo i criteri sovranazionali indicati.
Massime di principio
- L'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato amministrativo rispettando non solo il dispositivo, ma anche i principi di diritto e le prescrizioni conformative contenuti nella motivazione della sentenza.
- L'inerzia dell'amministrazione, consistente nella mancata adozione di qualsiasi provvedimento esecutivo del giudicato, integra inottemperanza e legittima il giudice dell'ottemperanza ad assegnare un termine per provvedere e a nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Nel riesame di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione nazionale non può fondarsi automaticamente sul mancato riconoscimento, da parte delle autorità dello Stato estero, del titolo di studio conseguito in Italia; deve invece valutare autonomamente la congruità, la durata, il livello e la qualità della formazione secondo i principi sovranazionali applicabili.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con insediamento automatico alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, così da assicurare l'effettività e la tempestività dell'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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