Cassazione Penale, Sentenza n. 01129/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati dai reati contestati ai capi 2), 3) e 6) (tra cui ipotesi di corruzione propria aggravata e corruzione elettorale aggravata), nonché confermando o statuendo altre assoluzioni; il processo riguarda l'asserito patto corruttivo/pluridecennale tra l'On. Sandro Principe (e amministratori a lui vicini) e esponenti della cosca di 'ndrangheta Lanzino/Ruà per il procacciamento di voti in cambio di favori amministrativi, con fatti concreti indicati (assunzioni, scomputo canoni, agevolazioni amministrative, gestione di cooperative e società pubbliche, vicenda del bar "Colibrì", ecc.). Il Procuratore Generale deduceva vizio di motivazione e violazione dell'obbligo di "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello, lamentando la mancata valutazione o la svalutazione di dichiarazioni di collaboratori e persone informate sui fatti, intercettazioni e altri elementi probatori utili a dimostrare l'esistenza e il contenuto del patto corruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso, in parte, fondato: ha annullato la sentenza della Corte di appello con rinvio per i reati contestati ai capi 2), 3) e 6) disponendo che la Corte d'appello osservi e applichi correttamente l'obbligo di motivazione rafforzata nel riesame (cioè compia un'analisi approfondita e confronti serratamente la decisione di primo grado con la propria valutazione, motivando perché emerge un ragionevole dubbio rispetto alla condanna). Ha rilevato che la Corte d'appello non ha esaminato e confutato adeguatamente i numerosi elementi probatori valorizzati dal Tribunale e ha fornito motivazione insufficiente sul punto del "patto" corruttivo. Per contro, la Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale con riferimento ai reati per i quali era già intervenuta una doppia sentenza di assoluzione (appello confermativo della proscioglimento): su tali posizioni, a causa dei limiti imposti dall'art. 608 c.1-bis c.p.p. la facoltà di impugnazione è circoscritta e il ricorso è inammissibile nella misura in cui denunciava vizi motivazionali non rientranti nei motivi consentiti. Conseguenza pratica: annullamento e rinvio per i capi 2,3,6; mantenimento delle assoluzioni definitivamente confermate per le posizioni colpite dalla doppia assoluzione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza dell'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa: la contestazione dell'aggravante è centrale nello sviluppo dell'accusa ma la Corte d'appello deve motivare rafforzatamente la valutazione delle prove che la concretizzano
art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 (menzione del comma 3-bis nel testo)
Predisposizione della disciplina sulla motivazione; il principio richiamato è l'obbligo di motivazione rafforzata del giudice d'appello quando ribalta la decisione di primo grado
art. 319 cod. pen.
Discute la natura del reato di corruzione propria quale reato che può assumere profilo unitario quando l'asservimento del pubblico ufficiale è stabile e le utilità derivano da un medesimo accordo
art. 318 cod. pen.
Riferimento alla corruzione semplice in relazione alla distinzione tra atti singoli e patto corruttivo unitario; la Corte evidenzia che atti successivi possono essere momenti consumativi di un unico accordo
art. 608 cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorso del pubblico ministero contro la conferma in appello della sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado: l'impugnazione è ammessa solo per specifici motivi (art. 606 c.1, lett. a,b,c), con conseguente inammissibilità del ricorso per vizi meramente motivazionali quando ricorre la doppia assoluzione
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. a), b), c)
Elenca i motivi di impugnazione consentiti in cassazione: il ricorso del P.M. contro doppia assoluzione è limitato ai motivi previsti da queste lettere; motivi meramente di valutazione o motivazionali possono essere inammissibili
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello ribalta una decisione di primo grado deve fornire una "motivazione rafforzata": analisi approfondita della sentenza impugnata, confronto serrato con le argomentazioni del primo giudice e spiegazione puntuale delle ragioni che giustificano il nuovo convincimento
- Nel caso di assoluzioni in appello che riformano una precedente condanna, la motivazione rafforzata può consistere nel mostrare l'esistenza di un ragionevole dubbio (argomentazione "in positivo" che solleva dubbi rispetto alla tesi accusatoria), non nell'annientamento di ogni possibile dubbio richiesto per la condanna
- Il "patto corruttivo" può avere natura ampia e duratura: non è sempre necessario dimostrare un singolo atto scambio per ogni evento elettorale se emerge un accordo unitario e un asservimento stabile del pubblico ufficiale agli interessi privati
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le intercettazioni e gli accertamenti investigativi devono essere valutati nel loro insieme; il giudice d'appello che valuti diversamente la loro portata deve motivare accuratamente perché le ritiene generiche o inattendibili
- Il pubblico ministero ha limiti specifici nell'impugnazione delle doppie assoluzioni (art. 608 c.1-bis): i ricorsi meramente motivazionali o di diversa valutazione del materiale probatorio possono risultare inammissibili
- In processi con compendi probatori complessi e numerosi elementi (collaboratori, intercettazioni, atti amministrativi), la decisione di secondo grado che cambia l'esito richiede un'esposizione argomentativa completa che metta a confronto, punto per punto, le evidenze valorizzate dal primo giudice
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01068/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01069/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01070/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01072/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01074/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01075/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →