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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-33/22

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 7 June 2023. — Vallegre, Vinhos do Porto, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark PORTO INSÍGNIA – Earlier EU word mark INSIGNIA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-33/22

Giurisprudenza europea62022TJ0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Vallegre contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Joseph Phelps Vineyards al marchio PORTO INSÍGNIA. Conferma che i prodotti sono identici, che l’elemento "insignia" ha carattere distintivo normale e che "porto" è descrittivo, con conseguente elevata similitudine dei segni e rischio di confusione. Ne consegue la conferma del rigetto della registrazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Opposizione al marchio UE PORTO INSÍGNIA: la Corte conferma il rischio di confusione con il marchio anteriore INSIGNIA per vini identici.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 ritenendo sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto PORTO INSÍGNIA e il marchio anteriore INSIGNIA, in particolare quanto a identità dei prodotti, carattere distintivo dei segni e similitudine visiva, fonetica e concettuale.

Principio di diritto

In materia di opposizione al marchio UE, i prodotti "vini" designati dal marchio anteriore e il "Port wine" richiesto devono essere considerati identici se la seconda denominazione rientra nella prima, a prescindere dall’effettiva origine geografica o dalle caratteristiche commerciali dei prodotti. Se il segno anteriore è riprodotto integralmente nel segno richiesto e l’elemento aggiunto è descrittivo, può sussistere un rischio di confusione anche quando il marchio richiesto è composto da due elementi, poiché l’elemento comune conserva carattere distintivo normale ed è idoneo a dominare l’impressione d’insieme.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Opposizione al marchio UE PORTO INSÍGNIA per rischio di confusione con INSIGNIA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo UE PORTO INSÍGNIA. La controversia attiene a un procedimento di opposizione nel settore dei vini, fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Vallegre, Vinhos do Porto, SA aveva chiesto il 22 febbraio 2017 la registrazione del segno PORTO INSÍGNIA per prodotti della classe 33, descritti come vini di Porto conformi al disciplinare della relativa indicazione geografica protetta. Joseph Phelps Vineyards LLC, titolare del marchio anteriore INSIGNIA per "wine" in classe 33, ha proposto opposizione. A seguito della richiesta di prova dell’uso effettivo, l’opponente ha fornito la documentazione richiesta; l’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione e, poi, la commissione di ricorso ha respinto il gravame dell’aspirante titolare.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 22 febbraio 2017, la fattispecie è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, identiche sul punto a quelle del regolamento 2017/1001. Viene richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché, sul piano processuale, l’articolo 263 TFUE e l’articolo 47 della Carta, oltre al regolamento n. 1308/2013 in relazione alla denominazione di origine protetta Porto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • i prodotti non fossero identici, poiché il marchio richiesto riguardava vino di Porto, mentre il marchio anteriore copriva vini prodotti in California;
  • il segno INSIGNIA fosse debole o laudativo;
  • il termine PORTO fosse invece dominante e distintivo;
  • di conseguenza, non vi fosse rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti sono identici. Il marchio anteriore copre "wine" in classe 33 e la domanda riguarda "Port wine", che rientra nella categoria dei vini. Ai fini del confronto rileva la formulazione delle specificazioni nei registri, non i prodotti effettivamente commercializzati. Il fatto che il vino di Porto sia protetto da una denominazione di origine protetta e abbia caratteristiche specifiche non altera la sua appartenenza alla categoria dei vini, né impedisce la conclusione di identità con la voce generale "wine".

Carattere distintivo dei segni

Il Tribunale approva la valutazione secondo cui:

  • "INSIGNIA" ha un carattere distintivo normale nel settore dei vini;
  • "PORTO" è descrittivo, poiché indica la tipologia e l’origine geografica del prodotto richiesto, oltre alle sue qualità e alla sua reputazione legate alla PDO Porto.

Le prove invocate dalla ricorrente non sono ritenute idonee a dimostrare che "INSIGNIA" sia percepito dal pubblico rilevante come elemento laudativo o descrittivo dei vini. Le decisioni precedenti dell’EUIPO relative a marchi per altri prodotti non sono decisive, perché riguardavano beni differenti e si basavano su valutazioni svolte in un contesto non sovrapponibile.

Confronto visivo

Pur essendo il segno richiesto composto da due elementi e il segno anteriore da uno solo, il Tribunale conferma l’elevata similitudine visiva. L’elemento comune "insignia" è quello distintivo, più lungo e capace di attrarre maggiormente l’attenzione, mentre "porto" è descrittivo. Non vale, in modo automatico e in tutti i casi, il criterio secondo cui il consumatore presta maggiore attenzione alla parte iniziale del marchio: la valutazione deve restare globale.

Confronto fonetico

La somiglianza fonetica è confermata almeno in misura superiore alla media, poiché il marchio anteriore è integralmente riprodotto nel marchio richiesto. La presenza dell’elemento descrittivo "porto" non elimina la consonanza sonora generata da "insignia".

Confronto concettuale

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui i segni avrebbero significati diversi o che il pubblico assocerebbe "porto" a un’idea distinta e dominante. Poiché "INSIGNIA" ha carattere distintivo normale e "PORTO" è descrittivo, il segno richiesto non produce per il pubblico anglofono un significato concettuale diverso da quello del marchio anteriore.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenendo conto dell’identità dei prodotti, del carattere distintivo normale del marchio anteriore, dell’alta similitudine visiva, della similitudine fonetica almeno sopra la media e dell’elevata similitudine concettuale, il Tribunale conferma che esiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. È irrilevante che il marchio richiesto inizi con "PORTO", perché tale elemento non è idoneo a dominare l’impressione complessiva.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata a sopportare le spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione e rischio di confusionevini e denominazioni di origine protettaproprietà intellettualecarattere distintivo dei segni

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