Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-309/21

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 7 giugno 2023. — TC contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Termine ragionevole – Onere della prova – Diritto di essere ascoltato – Tutela dei dati personali – Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 26 dello statuto. — Causa T-309/21

Giurisprudenza europea62021TJ0309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale affronta un ricorso di annullamento proposto da un deputato contro il recupero di somme versate per l’assistenza parlamentare del proprio assistente accreditato. Una parte del ricorso viene dichiarata senza oggetto perché il Parlamento ha revocato parzialmente la decisione impugnata in corso di causa. Sul resto, il Tribunale accoglie il secondo motivo e annulla il recupero poiché il Parlamento ha negato senza sufficiente giustificazione l’accesso a documenti e dati necessari al deputato per difendersi utilmente. Restano quindi irrilevanti gli altri motivi di ricorso esaminati solo in parte.

Annullamento parziale del recupero di spese di assistenza parlamentare per violazione del diritto di essere ascoltato e non luogo a statuire parziale per sopravvenuta revoca dell’atto

La questione giuridica

Se il Parlamento abbia legittimamente disposto il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare, e in particolare: se il recupero fosse intervenuto entro il termine previsto dal regolamento finanziario; se fossero stati rispettati il diritto di essere ascoltato, l’accesso al fascicolo e l’obbligo di motivazione; se il rifiuto di comunicare documenti e dati relativi all’assistente parlamentare fosse giustificato dal regolamento (UE) 2018/1725 e dall’articolo 26 dello Statuto.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, nei procedimenti di recupero di spese di assistenza parlamentare, il deputato deve poter disporre degli elementi pertinenti detenuti dal Parlamento o da altri suoi servizi per esercitare in modo utile ed effettivo il diritto di essere ascoltato; il diniego di accesso a documenti e dati richiesti è illegittimo se non è giustificato da motivi specifici e proporzionati. Inoltre, una volta adottata la disciplina dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il controllo del termine per l’emissione della nota di addebito va compiuto sulla base di tale disposizione e non del solo principio del termine ragionevole. Di conseguenza, la decisione di recupero e la nota di addebito sono annullate nella parte in cui riguardano le somme relative al periodo 22 maggio 2015-31 marzo 2016; per il resto, il ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito della revoca parziale dell’atto impugnato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 5 bis RAA
  • Articolo 127 RAA
  • Articolo 139 RAA
  • Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 26 dello Statuto
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1725
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 19 maggio e del 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (MAS)
  • Articolo 33 MAS
  • Articolo 62 MAS
  • Articolo 68 MAS
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale

Recupero di spese di assistenza parlamentare e tutela del diritto di difesa del deputato

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da TC, deputato al Parlamento europeo, contro una decisione del segretario generale del Parlamento e la relativa nota di addebito con cui veniva richiesto il recupero di somme versate per l’assistenza parlamentare del suo assistente accreditato. Il Tribunale esamina sia il profilo del non luogo a statuire parziale, dovuto alla revoca successiva di una parte della decisione, sia la legittimità del recupero residuo alla luce del diritto di essere ascoltato e della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Fatti e procedimento principale

Il Parlamento aveva assunto un assistente parlamentare accreditato per TC ai sensi dell’articolo 5 bis del RAA. Successivamente il rapporto si deteriorò e il deputato chiese la risoluzione del contratto; la procedura di conciliazione fallì e il Parlamento risolse il contratto per cessazione del rapporto di fiducia. In un successivo giudizio promosso dall’assistente, il Tribunale annullò la decisione di licenziamento, rilevando che il deputato era a conoscenza delle attività esterne irregolari e ne era, secondo il fascicolo, l’iniziatore diretto.

Sulla base di tale contesto, il Parlamento avviò nel 2020 una procedura di recupero ai sensi dell’articolo 68 delle MAS per un importo complessivo di EUR 78.838,21. Il deputato chiese l’accesso a numerosi documenti e dati, tra cui il fascicolo personale dell’assistente, la corrispondenza elettronica, il verbale di conciliazione e il fascicolo della precedente causa T-59/17. Il Parlamento rifiutò in parte la comunicazione, richiamando il regolamento (UE) 2018/1725 e l’articolo 26 dello Statuto.

Non luogo a statuire parziale

Nel corso del giudizio il Parlamento ha revocato ex tunc una parte della decisione impugnata relativa ai pagamenti dell’assistente per il periodo 1º aprile-22 novembre 2016, per complessivi EUR 28.083,67, emettendo anche una nota di credito. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso privo di oggetto in tale parte, ritenendo irrilevante che gli importi della revoca non fossero corredati da ulteriori giustificativi.

Normativa applicabile in materia di assistenza parlamentare

Il Tribunale ricorda che l’articolo 33 delle MAS riconosce ai deputati il diritto di essere assistiti da collaboratori personali scelti liberamente, ma impone che il Parlamento rimborsi solo spese effettivamente sostenute, interamente ed esclusivamente risultanti dall’assunzione di assistenti conformemente alle MAS e direttamente collegate al mandato parlamentare. L’articolo 62 delle MAS destina le somme esclusivamente ad attività connesse al mandato e l’articolo 68 prevede il recupero di ogni importo indebitamente versato, previa audizione del deputato.

Richiamando la giurisprudenza precedente, il Tribunale ribadisce che spetta al deputato dimostrare l’effettività delle prestazioni svolte dall’assistente e conservare i documenti giustificativi pertinenti, anche in assenza di un obbligo esplicito in tal senso nel diritto dell’Unione. Tale impostazione è coerente con la giurisprudenza della Corte richiamata nelle ordinanze Gollnisch/Parlamento e Le Pen/Parlamento.

Primo motivo: termine ragionevole e articolo 98, paragrafo 2, del regolamento finanziario

Il ricorrente sosteneva che il Parlamento avesse agito tardivamente, aspettando oltre tre anni dopo la causa T-59/17 per avviare il recupero. Il Tribunale respinge il motivo, osservando che l’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 introduce oggi una disciplina specifica: la nota di addebito deve essere trasmessa immediatamente dopo l’accertamento del credito e al più tardi entro cinque anni da quando l’istituzione è stata normalmente in grado di far valere il proprio credito.

Poiché la nota di addebito è stata inviata il 31 marzo 2021, il Tribunale constata che il termine è stato rispettato sia prendendo come dies a quo il ricorso nella causa T-59/17 sia prendendo come riferimento la sentenza del 7 marzo 2019. Ne deriva il rigetto del primo motivo.

Secondo motivo: diritto di essere ascoltato, accesso al fascicolo e protezione dei dati

Il punto centrale della decisione riguarda il diritto di essere ascoltato ex articolo 41, paragrafo 2, della Carta. Il Tribunale ammette che il ricorrente può contestare, nell’ambito del ricorso contro la decisione finale di recupero, anche il diniego contenuto nella lettera dell’8 gennaio 2021, perché tale diniego si inserisce nel procedimento amministrativo conclusosi con l’atto impugnato.

Il Tribunale afferma che, quando il Parlamento invita il deputato a dimostrare l’effettività del lavoro svolto dall’assistente, deve consentirgli di accedere agli elementi detenuti dall’istituzione o da suoi servizi che siano necessari per presentare osservazioni utili ed effettive. Il diritto di essere ascoltato può imporre la comunicazione di dati e documenti pertinenti, salvo motivi specifici e proporzionati che giustifichino il rifiuto.

Rifiuto di comunicare e-mail e corrispondenza

Il Parlamento aveva invocato la propria politica di conservazione delle e-mail, limitata in linea di principio a 90 giorni, e la possibilità per i deputati di effettuare archiviazioni personali. Il Tribunale ritiene che tali argomenti non bastino: in una situazione di conflitto già nota dal 2016 e in presenza di possibili procedimenti giurisdizionali e amministrativi, il Parlamento avrebbe dovuto assicurare la conservazione delle e-mail pertinenti e non poteva sottrarsi alla loro comunicazione quando richieste per la difesa del deputato. Inoltre, non è stato dimostrato che le comunicazioni interne sulla politica di conservazione fossero state effettivamente portate a conoscenza del ricorrente.

Rifiuto di trasmettere il fascicolo personale dell’assistente e dati di sicurezza

Quanto al "fascicolo personale" dell’assistente, il Parlamento aveva richiamato il regolamento 2018/1725 e l’articolo 26 dello Statuto. Il Tribunale chiarisce che la protezione dei dati personali non è assoluta e che il regolamento 2018/1725 va interpretato alla luce del principio di proporzionalità e della necessità di bilanciare diritti fondamentali concorrenti. In questo contesto, il Parlamento doveva ponderare l’interesse dell’assistente alla riservatezza e quello del deputato a difendersi utilmente nel procedimento di recupero.

Il richiamo all’articolo 26 dello Statuto è ritenuto inconferente nella misura in cui la riservatezza dei documenti non può essere opposta al deputato, specie per i documenti da lui stesso redatti in qualità di superiore gerarchico dell’assistente. Analogo ragionamento vale per i dati di accesso e per le informazioni detenute dalla DG Sicurezza e protezione: il Parlamento avrebbe dovuto conservarli per un periodo superiore a quello ordinario, visto il contenzioso in corso e il successivo procedimento di recupero.

Fascicolo della causa T-59/17 e anonimato

Il Parlamento aveva infine negato l’accesso al fascicolo della precedente causa invocando il regolamento 2018/1725 e l’anonimato concesso all’assistente. Il Tribunale precisa che l’anonimato ex articolo 66 del regolamento di procedura riguarda la pubblicità degli atti processuali, non la riservatezza assoluta dei documenti nei rapporti tra le parti e i terzi. Pertanto, tale anonimato non impediva al Parlamento di trasmettere documenti utili alla difesa del deputato.

Esito del secondo motivo e annullamento

Poiché il Parlamento non ha correttamente giustificato il rifiuto di comunicare i documenti richiesti, il Tribunale ritiene che il ricorrente sia stato privato della possibilità di difendersi più efficacemente e che ciò abbia potuto incidere sul contenuto della decisione di recupero. Viene quindi accolto il secondo motivo, limitatamente alla violazione del diritto di essere ascoltato, e la decisione impugnata e la nota di addebito sono annullate per la parte residua, relativa alle somme versate per il periodo 22 maggio 2015-31 marzo 2016, pari a EUR 50.754,54.

Motivi residui, prova tardiva e spese

Alla luce dell’accoglimento del secondo motivo, il Tribunale non esamina gli altri argomenti del secondo motivo, né i motivi dal terzo al quinto, né la ricevibilità della prova prodotta il 22 novembre 2022, né la domanda di mezzi istruttori. In materia di spese, il Parlamento è condannato a sopportarle integralmente.

Come è indicizzato

Materiespese di assistenza parlamentarerecupero di somme indebitamente versatediritto di essere ascoltatoprotezione dei dati personalidiritto amministrativo dell’ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.