Tribunale, Sentenza T-47/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 7 June 2023. — DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark THE PLANET – Earlier EU figurative mark PLANÈTE + – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-47/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Groupe Canal+ contro il marchio THE PLANET. Pur confermando l’identità o similarità di diversi servizi e riconoscendo una somiglianza fonetica e concettuale media tra i segni, il Tribunale valorizza la forte incidenza degli elementi figurativi e delle differenze visive complessive. Ne deriva l’assenza di un rischio di confusione per il pubblico pertinente, anche in presenza di un marchio anteriore con distintività rafforzata in Francia.
Marchio UE: opposizione tra THE PLANET e PLANÈTE +; annullata la decisione EUIPO per insussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussista un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto THE PLANET e il marchio figurativo anteriore PLANÈTE +, tenuto conto della definizione del pubblico pertinente, della comparazione dei servizi, della comparazione dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e della valutazione globale del rischio di confusione.
Principio di diritto
In un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione deve essere escluso quando, pur a fronte dell’identità o somiglianza dei servizi, le differenze visive tra i segni – specie se i rispettivi elementi figurativi hanno un ruolo rilevante nell’impressione complessiva – incidono in modo tale da prevalere sulla somiglianza solo bassa sul piano visivo, nonostante la somiglianza fonetica e concettuale media e il carattere distintivo almeno medio del marchio anteriore. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso perché non aveva attribuito sufficiente peso agli elementi figurativi e aveva tratto un rischio di confusione senza una vera ponderazione globale di tutti i fattori rilevanti.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE THE PLANET contro PLANÈTE +: rischio di confusione negato
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno figurativo THE PLANET possa convivere con il marchio anteriore PLANÈTE + alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
La società richiedente aveva domandato la registrazione del segno figurativo THE PLANET per servizi delle classi 35 e 41, tra cui pubblicazione di stampati a fini pubblicitari, servizi di festival musicali, intrattenimento, eventi di danza, pubblicazioni online e pubblicazione di materiale stampato. Groupe Canal+ aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio figurativo anteriore PLANÈTE + che copriva, tra l’altro, servizi di pubblicità, pubblicazione di testi pubblicitari, intrattenimento, produzioni audiovisive, pubblicazione elettronica e servizi culturali. L’opposizione era stata accolta in primo grado e poi confermata dalla commissione di ricorso, che aveva ritenuto sussistente il rischio di confusione.
Ammissibilità di alcuni argomenti
Il Tribunale distingue tra argomenti effettivamente nuovi e semplici sviluppi difensivi. Dichiara ammissibili le censure relative al pubblico di lingua inglese, perché la definizione del pubblico pertinente è parte necessaria dell’esame ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Ritiene invece inammissibili solo gli argomenti fondati su circostanze fattuali nuove circa l’uso di un determinato carattere tipografico nel marchio richiesto, perché introdotte per la prima volta davanti al Tribunale.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza dei segni e dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre che la valutazione deve essere globale e interdipendente, secondo la percezione del consumatore medio, e che la legalità della decisione EUIPO va controllata alla luce del contesto di fatto e di diritto sottoposto alla commissione di ricorso.
Pubblico pertinente e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che per i servizi di classe 35 il pubblico è costituito da professionisti con livello di attenzione superiore alla media, mentre per quelli di classe 41 il pubblico è composto dal grande pubblico, con attenzione variabile da media ad alta, e anche da professionisti. Respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il proprio settore di attività, legato a specifici eventi musicali, imporrebbe una diversa modulazione del livello di attenzione: ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rileva la descrizione dei servizi registrati, non le concrete modalità di commercializzazione.
Comparazione dei servizi
Il Tribunale conferma l’identità o la similarità di gran parte dei servizi. In particolare:
- i servizi di "publication of printed matter for advertising purposes" sono identici ai servizi di "publication of publicity texts" del marchio anteriore, poiché questi ultimi comprendono anche la pubblicazione di testi pubblicitari in forma cartacea;
- i servizi di festival musicali, organizzazione di eventi musicali, intrattenimento musicale, eventi di danza, feste e club/discoteche rientrano nella categoria ampia di "entertainment" del marchio anteriore, quindi sono identici;
- i servizi di pubblicazione di stampati coincidono con la pubblicazione e il prestito di libri e testi;
- i servizi di pubblicazioni online elettroniche nel settore musicale sono simili alla pubblicazione elettronica online di periodici e libri, per finalità, produttore e pubblico pertinente. Il Tribunale ricorda che, in caso di inclusione del servizio della domanda nel servizio più ampio coperto dal marchio anteriore, vi è identità.
Comparazione dei segni: elementi distintivi e dominanti
Sul piano dei segni, il Tribunale ritiene che tanto PLANÈTE quanto PLANET presentino un grado normale di distintività, perché non descrivono in modo chiaro e specifico i servizi in questione. Esclude che il segno richiesto sia percepito in ogni caso come contenente la parola "rave": una parte non trascurabile del pubblico vedrà invece un elemento figurativo astratto, per via della scarsa leggibilità delle lettere.
Il Tribunale attribuisce maggiore importanza agli elementi figurativi di entrambi i marchi rispetto a quanto aveva fatto la commissione di ricorso. Per il marchio richiesto, l’elemento grafico è originale, ben memorizzabile e non descrittivo; per il marchio anteriore, il cerchio rosso e il rettangolo grigio non sono meri sfondi decorativi, ma contribuiscono realmente all’origine commerciale percepita dal pubblico. Ne consegue che la commissione di ricorso ha sottovalutato il ruolo delle componenti figurative.
Somiglianza visiva, fonetica e concettuale
Il Tribunale riconosce una somiglianza visiva solo bassa. È vero che il marchio richiesto riproduce quasi integralmente la sequenza letterale di PLANÈTE, ma le differenze nella presenza di THE, del simbolo +, nei font, nei colori, nella composizione e soprattutto nei rispettivi elementi figurativi producono un’impressione complessiva diversa.
Sul piano fonetico conferma una somiglianza media, poiché il pubblico francofono pronuncerà il marchio richiesto in tre sillabe e l’anteriore in due sillabe più il segno + reso come "plus"; due delle tre sillabe coincidono. Sul piano concettuale conferma una somiglianza media, perché i termini PLANET e PLANÈTE evocano entrambi il concetto di pianeta, mentre le altre componenti non introducono un significato alternativo sufficiente a eliminare tale richiamo comune.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale ritiene che il marchio PLANÈTE + possieda almeno un grado medio di distintività intrinseca, oltre a una distintività rafforzata acquisita in Francia per alcuni servizi di intrattenimento e radio-televisione. Respinge la tesi della mancanza di distintività intrinseca, ricordando che un marchio validamente registrato presenta comunque un minimo di capacità distintiva. Esclude anche che il segno PLANÈTE sia debole per il solo fatto di essere un termine d’uso comune o di comparire in altri marchi non dimostrati sul mercato rilevante.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur riconoscendo l’identità o similarità dei servizi, la somiglianza fonetica e concettuale media e la distintività almeno media del marchio anteriore, il Tribunale censura la commissione di ricorso per non avere attribuito sufficiente peso alle differenze visive, che nel caso concreto assumono particolare rilievo perché i servizi di pubblicazione e intrattenimento sono spesso selezionati e percepiti visivamente, anche su schermi, brochure, manifesti o inviti. In tale contesto, le differenze figurative sono immediatamente percepibili e restano impresse, con effetto decisivo sull’impressione complessiva.
Dispositivo e spese
Il Tribunale conclude che non sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e annulla la decisione della commissione di ricorso. EUIPO è condannato alle spese del giudizio, mentre Groupe Canal+ sopporta le proprie spese.
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