Tribunale, Sentenza T-735/21
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 7 June 2023. — Luigi Aprile and Commerciale Italiana Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Figurative EU trade mark representing a bat in an oval surround – Absolute grounds for invalidity – Distinctive character – No descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001) – Restriction of the goods covered by the application for a declaration of invalidity – Obligation to state reasons. — Case T-735/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione EUIPO relativa al marchio figurativo di Batman. Conferma che il segno ha carattere distintivo e non è descrittivo dei beni controversi, perché il pubblico pertinente lo associa all’origine commerciale riconducibile a DC Comics. Respinge anche il motivo sulla motivazione e quello relativo alla mancata restrizione della domanda di nullità.
Azione di annullamento contro la decisione EUIPO che aveva confermato la validità del marchio figurativo UE del Batman: esclusa l’assenza di carattere distintivo e il carattere descrittivo del segno, nonché l’incidenza della mancata restrizione del perimetro dei beni contestati.
La questione giuridica
Se il marchio figurativo raffigurante il simbolo di Batman, registrato per taluni beni delle classi 25 e 28, fosse nullo per difetto di carattere distintivo o per descrittività ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94; se la decisione impugnata fosse viziata da difetto di motivazione; e se EUIPO avesse violato l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 rifiutando di limitare la domanda di nullità ai beni indicati nella motivazione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno figurativo associato a un personaggio noto può svolgere funzione distintiva se il pubblico pertinente lo percepisce come indicazione di origine commerciale; la sola associazione a un personaggio di fantasia, o il suo uso su abbigliamento e costumi, non basta a escludere il carattere distintivo né a renderlo descrittivo. In sede di nullità, l’onere di provare fatti specifici che mettono in discussione la validità del marchio grava sul richiedente, e prove non sufficientemente pertinenti o lontane nel tempo dalla data di deposito non bastano a ribaltare la presunzione di validità. Il Tribunale ritiene inoltre sufficiente la motivazione per relationem della decisione della commissione di ricorso e considera irrilevante, nel caso concreto, il mancato accoglimento della restrizione della domanda di nullità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 33, paragrafo 2
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 1, lettera a)
Marchio figurativo di Batman e domanda di nullità
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO del 6 settembre 2021, resa in una procedura di nullità concernente un marchio figurativo UE raffigurante il simbolo di Batman inserito in un ovale. La controversia verte sui motivi assoluti di nullità relativi al carattere distintivo e alla descrittività del segno, nonché sulla portata della domanda di nullità proposta dai ricorrenti.
Fatti e procedimento amministrativo
Il marchio controverso era stato depositato il 1 aprile 1996 da DC Comics. La domanda di nullità era stata presentata il 21 gennaio 2019 da Commerciale Italiana Srl; in seguito, il ricorso al Tribunale è stato proposto anche da Luigi Aprile, quale unico socio della società.
I beni indicati nella domanda di nullità riguardavano, in sostanza:
- classe 25: articoli di abbigliamento e costumi;
- classe 28: maschere, bottoni ornamentali, articoli per veglioni e cappelli da festa.
Nella motivazione allegata, i richiedenti avevano però circoscritto i beni a quelli:
- legati al personaggio Batman; oppure
- destinati a essere indossati per rappresentare Batman.
La divisione di cancellazione aveva rifiutato la restrizione della domanda e aveva respinto integralmente la richiesta di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.
Normativa applicabile
Poiché la domanda di registrazione era stata presentata nel 1996, il Tribunale applica il diritto sostanziale del regolamento n. 40/94, in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). Sul piano procedurale, la controversia è invece disciplinata dal regolamento 2017/1001, in particolare dagli articoli 94 e 95.
Il Tribunale richiama inoltre:
- articolo 296 TFUE;
- articolo 41, paragrafo 2, della Carta;
- giurisprudenza sulla motivazione per relationem e sull’onere probatorio in materia di nullità.
Questioni sottoposte al Tribunale
I ricorrenti articolavano quattro motivi principali:
- violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per non avere EUIPO esaminato integralmente la domanda di nullità e per aver rifiutato la restrizione richiesta;
- violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001;
- violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, per difetto di carattere distintivo;
- violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, per carattere descrittivo.
Ragionamento del Tribunale sulla motivazione
Il Tribunale respinge il motivo relativo alla motivazione. Ricorda che la motivazione richiesta all’EUIPO deve rendere comprensibile il ragionamento seguito e consentire il controllo giurisdizionale, senza però imporre una risposta analitica a tutti gli argomenti delle parti.
Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva effettuato un esame congiunto dei motivi fondati sulle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, e aveva rinviato, per la descrittività, ai passaggi della divisione di cancellazione. Tale rinvio è stato ritenuto sufficiente, perché permetteva ai ricorrenti di comprendere le ragioni del rigetto e al Tribunale di esercitare il proprio controllo.
Carattere distintivo del segno
Sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ribadisce che un marchio ha carattere distintivo quando consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei beni. La valutazione va compiuta in relazione ai beni controversi e alla percezione del pubblico pertinente, che nel caso di specie non era contestata ed era costituita dal grande pubblico dell’Unione.
Il Tribunale osserva che il fatto che il segno richiami un personaggio di fantasia non esclude, di per sé, la funzione di indicazione di origine. La commissione di ricorso aveva accertato che il pubblico associa il simbolo di Batman all’interveniente DC Comics.
Quanto alle prove prodotte dai ricorrenti, il Tribunale ritiene che esse non dimostrino che, alla data rilevante del 1 aprile 1996:
- il pubblico non collegasse il simbolo a DC Comics;
- il segno fosse associato a un’altra origine commerciale;
- il segno fosse usato sul mercato senza autorizzazione dell’interveniente.
In particolare, il Tribunale considera non decisive le prove tratte da copertine di fumetti, estratti di Wikipedia e immagini di prodotti, perché o non attestano la percezione del pubblico alla data rilevante, o hanno valore probatorio limitato, o sono troppo remote nel tempo. Mancando prova contraria sufficientemente specifica, la presunzione di validità del marchio non è stata superata.
Il Tribunale aggiunge che il segno non perde carattere distintivo solo perché abitualmente apposto su abbigliamento o costumi. Infine, respinge l’argomento relativo al copyright: la protezione autoriale di un’opera non esclude, in linea di principio, la protezione del medesimo segno come marchio.
Carattere descrittivo del segno
Quanto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ricorda che un segno è descrittivo solo se il pubblico vi percepisce immediatamente e senza ulteriori riflessioni una designazione delle caratteristiche dei beni.
Nel caso di specie, i ricorrenti si limitavano a sostenere che il simbolo fosse necessario per raffigurare Batman, senza però dimostrare che ciò si traducesse in una descrizione delle caratteristiche dei beni contestati. Il Tribunale ritiene quindi non provato che il pubblico percepisse il marchio come indicazione che i beni contengono una raffigurazione di Batman o che il segno descriva una caratteristica dei prodotti. Il motivo è quindi respinto.
Limiti dell’esame e restrizione della domanda di nullità
In relazione all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il Tribunale rileva che EUIPO deve limitare l’esame ai motivi e agli argomenti dedotti dalle parti. Tuttavia, nel caso concreto, il rifiuto di limitare la domanda di nullità non ha inciso sull’esito, perché la commissione di ricorso aveva comunque accertato che il simbolo di Batman era percepito come indicazione dell’origine dei beni in questione e che i ricorrenti non avevano fornito elementi idonei a scalfire tale conclusione.
Di conseguenza, il Tribunale considera il motivo inefficace.
Esito e dispositivo
Il ricorso è integralmente respinto. I ricorrenti sono condannati alle spese. In sostanza, la decisione EUIPO che confermava la validità del marchio figurativo di Batman viene lasciata ferma, sia perché il segno è ritenuto distintivo, sia perché non è dimostrata la sua descrittività rispetto ai beni controversi.
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