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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4357/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato il loro ricorso contro l'ingiunzione di demolizione disposta con sentenza penale n. 245/1996. Le censure principali contestano: 1) la incompetenza del magistrato onorario che ha deciso l'incidente di esecuzione per mancanza di delega e per la materia eccedente la sua giurisdizione; 2) la presunta prescrizione dell'ordine di demolizione (art. 173 c.p.); 3) l'incompetenza della Procura ad eseguire la demolizione, dovendo tale incombenza spettare al Comune in base alla sentenza originaria; 4) la sospensione/sospetta rilevanza del ricorso amministrativo pendente sul diniego di condono edilizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure: il giudice onorario di Tribunale era competente a trattare il procedimento (art. 43‑bis Ord. giud. richiamato con art. 550 c.p.p.), e non è necessaria una specifica delega del Presidente del Tribunale; l'ordine di demolizione ha natura di misura amministrativa ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione penale dell'art. 173 c.p.; la competenza ad eseguire l'ordine giudiziale spetta alla Procura salvo che l'ordine sia contenuto in atto amministrativo; la mera pendenza di ricorso amministrativo sul condono non sospende o revoca l'ordine di demolizione di sentenza irrevocabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Disciplina i reati cui si applica la competenza dei magistrati onorari; la Corte interpreta che il rinvio quoad poenam è riferibile ai delitti ma non estende il limite alle contravvenzioni, per le quali il giudice onorario di Tribunale può essere competente.

  • art. 43‑bis, comma 3, lett. b) Ordinamento giudiziario

    Consente l'assegnazione ai giudici onorari di Tribunale dei procedimenti indicati dall'art. 550 c.p.p.; la Corte afferma che tale previsione ha valore organizzativo e legittima la trattazione anche nelle fasi esecutive senza necessità di delega specifica.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione delle pene: la Corte esclude l'applicazione di tale disciplina all'ordine di demolizione, ritenuto misura amministrativa ripristinatoria priva di natura punitiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede sanzioni pecuniarie a carico di chi propone ricorso infondato: la Corte lo applica per condannare i ricorrenti al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alle spese.

Massime di principio

  • Il giudice onorario di Tribunale può trattare procedimenti relativi alle contravvenzioni e alle liti previste dall'art. 550 c.p.p., anche nella fase esecutiva, e non è necessaria una delega specifica del Presidente del Tribunale.
  • La figura del Giudice di pace è distinta da quella del giudice onorario di Tribunale; le contestazioni terminologiche o confuse tra le due figure non valgono a determinare nullità o incompetenza se la materia rientra nei compiti del giudice onorario di Tribunale.
  • L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con sentenza penale divenuta irrevocabile, ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non rientra nella prescrizione delle sanzioni penali prevista dall'art. 173 c.p.
  • La competenza a dare esecuzione coattiva a un provvedimento giurisdizionale spetta alla Procura della Repubblica locale quando l'ordine è contenuto in una sentenza; solo atti amministrativi diversi possono attribuire competenze diverse.
  • La semplice pendenza di un ricorso amministrativo avverso il diniego di condono edilizio non sospende né revoca automaticamente l'ordine di demolizione dettato da una sentenza penale irrevocabile.
  • Le questioni di incompetenza o di irregolarità procedurali sollevate con motivi manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni per spese e ammende.

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