Cassazione Penale, Sentenza n. 4357/2022 del 08/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato il loro ricorso contro l'ingiunzione di demolizione disposta con sentenza penale n. 245/1996. Le censure principali contestano: 1) la incompetenza del magistrato onorario che ha deciso l'incidente di esecuzione per mancanza di delega e per la materia eccedente la sua giurisdizione; 2) la presunta prescrizione dell'ordine di demolizione (art. 173 c.p.); 3) l'incompetenza della Procura ad eseguire la demolizione, dovendo tale incombenza spettare al Comune in base alla sentenza originaria; 4) la sospensione/sospetta rilevanza del ricorso amministrativo pendente sul diniego di condono edilizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondate le censure: il giudice onorario di Tribunale era competente a trattare il procedimento (art. 43‑bis Ord. giud. richiamato con art. 550 c.p.p.), e non è necessaria una specifica delega del Presidente del Tribunale; l'ordine di demolizione ha natura di misura amministrativa ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione penale dell'art. 173 c.p.; la competenza ad eseguire l'ordine giudiziale spetta alla Procura salvo che l'ordine sia contenuto in atto amministrativo; la mera pendenza di ricorso amministrativo sul condono non sospende o revoca l'ordine di demolizione di sentenza irrevocabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 550 cod. proc. pen.
Disciplina i reati cui si applica la competenza dei magistrati onorari; la Corte interpreta che il rinvio quoad poenam è riferibile ai delitti ma non estende il limite alle contravvenzioni, per le quali il giudice onorario di Tribunale può essere competente.
art. 43‑bis, comma 3, lett. b) Ordinamento giudiziario
Consente l'assegnazione ai giudici onorari di Tribunale dei procedimenti indicati dall'art. 550 c.p.p.; la Corte afferma che tale previsione ha valore organizzativo e legittima la trattazione anche nelle fasi esecutive senza necessità di delega specifica.
art. 173 cod. pen.
Norma sulla prescrizione delle pene: la Corte esclude l'applicazione di tale disciplina all'ordine di demolizione, ritenuto misura amministrativa ripristinatoria priva di natura punitiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede sanzioni pecuniarie a carico di chi propone ricorso infondato: la Corte lo applica per condannare i ricorrenti al pagamento di somme alla Cassa delle ammende e alle spese.
Massime di principio
- Il giudice onorario di Tribunale può trattare procedimenti relativi alle contravvenzioni e alle liti previste dall'art. 550 c.p.p., anche nella fase esecutiva, e non è necessaria una delega specifica del Presidente del Tribunale.
- La figura del Giudice di pace è distinta da quella del giudice onorario di Tribunale; le contestazioni terminologiche o confuse tra le due figure non valgono a determinare nullità o incompetenza se la materia rientra nei compiti del giudice onorario di Tribunale.
- L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con sentenza penale divenuta irrevocabile, ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non rientra nella prescrizione delle sanzioni penali prevista dall'art. 173 c.p.
- La competenza a dare esecuzione coattiva a un provvedimento giurisdizionale spetta alla Procura della Repubblica locale quando l'ordine è contenuto in una sentenza; solo atti amministrativi diversi possono attribuire competenze diverse.
- La semplice pendenza di un ricorso amministrativo avverso il diniego di condono edilizio non sospende né revoca automaticamente l'ordine di demolizione dettato da una sentenza penale irrevocabile.
- Le questioni di incompetenza o di irregolarità procedurali sollevate con motivi manifestamente infondati possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni per spese e ammende.
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