Cassazione Penale, Sentenza n. 30058/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, quale giudice della riparazione ex art. 314 c.p.p., ha riconosciuto a Davide Perfetto un equo indennizzo per ingiusta detenzione (misura cautelare disposta dal G.I.P. con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, poi assolto con sentenza irrevocabile a seguito di giudizio abbreviato). Il Ministero deduce violazione di legge e vizi motivazionali: 1) errata qualificazione della fattispecie come "ingiustizia formale" e valutazione ex post invece che ex ante; 2) mancato esame della possibile condotta colposa o dolosa del ricorrente (connivenza con il coimputato Carbone) come causa della custodia cautelare, con conseguente ostativo al riconoscimento dell'indennizzo; 3) omissione di considerare la colpa lieve ai fini della liquidazione; 4) insufficiente motivazione e sproporzione nell'aumento equitativo del quantum dall'importo giornaliero aritmetico di Euro 1.650,74 a Euro 6.000,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha condiviso la qualificazione della fattispecie come "ingiustizia formale" (art. 314, comma 2 c.p.p.) e la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui l'assenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura (in particolare la gravità indiziaria) era stata accertata con decisione irrevocabile sulla base dei medesimi elementi a disposizione del G.I.P.; in tale ipotesi la valutazione della responsabilità dolosa o della colpa grave del detenuto non può essere presa in considerazione come causa della custodia (perché il giudice della cautela avrebbe potuto negare o revocare la misura). Ha inoltre rigettato le censure relative alla mancata considerazione della colpa lieve (rilevando l'assenza di elementi concreti posti a fondamento della doglianza) e quelle sul quantum, ritenendo adeguatamente motivato l'incremento equitativo dell'indennizzo sulla base delle conseguenze psicologiche e relazionali della prima esperienza carceraria di un soggetto incensurato. Conseguenza pratica: confermata l'ordinanza della Corte d'appello e l'indennizzo così determinato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione; comma 1 per l'ingiustizia sostanziale (accertata l'innocenza), comma 2 per l'ingiustizia formale (insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura). La Corte ha interpretato il comma 2 come applicabile anche quando l'insussistenza ab origine è accertata con decisione irrevocabile in sede di merito.
art. 273 cod. proc. pen.
Individua le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (in particolare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). La sentenza valuta se la misura è stata disposta in difetto di tali condizioni.
art. 280 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari di carattere generale; rilevante per stabilire se le esigenze che giustificano la custodia cautelare fossero presenti.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principio nomofilattico secondo cui la condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare opera come condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; tuttavia, se l'insussistenza ab origine è stata accertata sulla base degli stessi elementi disponibili al giudice cautelare, non è possibile attribuire efficacia causale alla condotta del detenuto.
Giurisprudenza di legittimità successiva (es. Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio; Sez. 3, n. 15786 del 04/02/2020, Ubaldini)
Confermano e specificano i principi: la valutazione della rilevanza della condotta dolosa o gravemente colposa dipende dalla natura e dalla diversità del materiale probatorio che ha portato all'accertamento ex post dell'insussistenza delle condizioni cautelari.
Corte Costituzionale, nn. 231 e 413 del 2004
Riferimenti al fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che giustifica l'estensione della tutela anche agli accertamenti ex post.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "ingiustizia sostanziale" (accertata innocenza) e "ingiustizia formale" (illegalità o insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura): l'art. 314 c.p.p. comma 2 opera anche quando l'insussistenza è accertata ex post con decisione irrevocabile.
- Se l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare è stata accertata basandosi sugli stessi elementi che erano a disposizione del giudice che ha disposto la custodia, non è possibile attribuire al detenuto efficacia causale (dolosa o gravemente colposa) nella determinazione della misura; ciò apre la strada al riconoscimento dell'indennizzo.
- La condotta dolosa o gravemente colposa del detenuto resta invece ostativa al riconoscimento o può incidere sul periodo indennizzabile quando l'accertamento dell'insussistenza sia frutto di elementi probatori nuovi o diversi rispetto a quelli originalmente valutati.
- Per far valere la colpa lieve ai fini della riduzione del quantum, il resistente (stato) deve dedurre e provare elementi concreti e specifici: censure generiche non sono ammissibili.
- La determinazione del quantum può discostarsi dal mero calcolo aritmetico su base giornaliera e essere aumentata equitativamente dal giudice in presenza di effetti dannosi concreti (es. rilevanti conseguenze psicologiche, relazionali, la prima esperienza carceraria, incensuratezza): l'aumento deve però essere adeguatamente motivato con riferimenti fattuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30048/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30049/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30050/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30052/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30054/2022 del 29/07/2022
- Sentenza penale · 29 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30055/2022 del 29/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →