Cassazione Penale, Sentenza n. 28538/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Messina per violazione di legge e vizi della motivazione. Il ricorrente contestava in particolare l'integrazione del dolo specifico necessario per il reato contestato relativo al concorso nella fittizia e fraudolenta intestazione di quote societarie finalizzata a sottrarre beni alla misura di prevenzione, sostenendo altresì la mancanza degli altri requisiti richiesti dalla norma sottesa alla fattispecie. Inoltre censurava il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti innominate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, rilevando che le doglianze erano meramente reiterative di censure già svolte nei gradi di merito e che le questioni proposte richiedevano una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 c.p.p., precisando che non sussiste travisamento della prova indicato con la necessaria specificità e che la Corte territoriale ha adeguatamente valutato la attendibilità delle dichiarazioni e la convergenza probatoria, nonché l'elemento soggettivo di dolo specifico in relazione alla fittizietà delle attribuzioni societarie intrafamiliari. Sulla richiesta di attenuanti innominate la Corte ha ritenuto assente ogni elemento positivo idoneo a sostenerle. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità: il giudice della cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella del merito ma deve verificare l'adeguatezza e la completezza della motivazione; il travisamento della prova è sindacabile solo se indicati specificamente gli elementi probatori ritenuti travisati e se tali elementi risultino decisivi.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità o infondatezza manifesta del ricorso; applicata la sanzione di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 12621 del 22/12/2016 (dep. 2017) - presunzione di fittizietà nelle cessioni intrafamiliari
Sez. U., n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270087
Svolge il principio secondo cui le cessioni intrafamiliari possono essere osservate con sospetto e, in presenza di elementi indizianti (es. mantenimento del dominus sui beni, finanziamenti da altri familiari, contesto processuale), può ritenersi la fittizietà dell'operazione al fine di eludere misure preventive.
Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020 - principio di conformità verticale
Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01
Consente di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado quando la sentenza d'appello richiama e conferma la motivazione di primo grado adottando i medesimi criteri valutativi; la Corte d'appello può aderire alle valutazioni del primo giudice ma deve comunque formulare un autonomo apprezzamento, come avvenuto nel caso di specie.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riconsiderare la valutazione delle prove: i motivi che si limitano a rinnovare critiche di merito sono inammissibili.
- Per censurare la motivazione per travisamento della prova occorre indicare in modo specifico e inequivocabile quali elementi probatori sarebbero stati travisati o omessi e dimostrarne la decisività per la decisione.
- Nelle ipotesi di trasferimenti intrafamiliari, ove sussistano elementi che dimostrano il perdurare del controllo del cedente e l'assenza di autentico scambio patrimoniale (finanziamenti familiari, mantenimento della gestione), il giudice può ritenere la fittizietà dell'operazione e inferire il dolo di elusione delle misure preventive.
- Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti innominate devono essere corredate da elementi specifici e positivi; l'assenza di tali elementi legittima il rigetto.
- Chi impugna in cassazione deve porre questioni di diritto o, se attacca la motivazione, deve circostanziare il travisamento della prova; altrimenti si espone al rigetto e a sanzioni economiche secondo l'art. 616 c.p.p.
- In casi analoghi è consigliabile focalizzarsi su profili di diritto applicabile e violazioni normative specifiche piuttosto che su una riedizione del giudizio di merito, e documentare puntualmente qualsiasi censura relativa alla motivazione.
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