Ordinanza n. 154/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, anche ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 5 settembre 2022 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Brescia ha rigettato l’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, chiedendo incidentalmente la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo emergono contestazioni relative a vizi procedimentali, con particolare riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché alla valutazione del requisito reddituale del datore di lavoro. Il ricorrente aveva dedotto che il reddito avrebbe potuto essere integrato mediante gli emolumenti percepiti da familiari non conviventi dichiaratisi disponibili a tal fine. Era inoltre contestato il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un primo sommario esame, di apprezzabili profili di fondatezza. Quanto ai vizi procedimentali, ha rilevato che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza era stata regolarmente consegnata sia al datore di lavoro sia al lavoratore l’11 gennaio 2021, come comprovato dalla documentazione depositata in giudizio. Quanto al requisito reddituale, ha ritenuto non provata la ricorrenza e il grado dei legami di parentela con i familiari non conviventi che avrebbero dovuto integrare il reddito del datore di lavoro; inoltre, tali soggetti non avevano presentato dichiarazioni dei redditi per l’anno di riferimento. La Prefettura aveva quindi correttamente escluso gli emolumenti asseritamente percepiti da tali familiari dal computo utile al raggiungimento della soglia reddituale prevista dalla circolare INPS n. 68 del 31 maggio 2020. Il giudice ha poi affermato che, in mancanza della capacità economica minima del datore di lavoro, non può essere rilasciato il permesso per attesa occupazione, poiché ciò renderebbe priva di effetto la previsione legislativa di un reddito minimo datoriale. Ha richiamato la funzione del requisito reddituale, diretto a garantire l’effettiva capacità economica del datore di lavoro e la sostenibilità del costo del lavoro, a tutela del trattamento retributivo e contributivo del lavoratore. Infine, ha ritenuto che, in assenza di una domanda di emersione astrattamente accoglibile, il diniego del permesso per attesa occupazione fosse vincolato; pertanto, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto sarebbe comunque sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina l’istanza di emersione dal lavoro irregolare oggetto del giudizio.
art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020
Prevede il requisito del reddito minimo del datore di lavoro, ritenuto necessario anche per valutare la sostenibilità del rapporto di lavoro emerso.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Consente di ritenere non invalidante il vizio procedimentale quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia evidente che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale sulla quale il TAR ha deciso.
Circolare INPS n. 68 del 31 maggio 2020
Individua la soglia reddituale rilevante per il requisito economico del datore di lavoro ai fini dell’emersione.
Massime di principio
- Ai fini dell’emersione dal lavoro irregolare, il requisito del reddito minimo del datore di lavoro deve essere effettivamente dimostrato; i redditi di familiari non conviventi possono essere considerati solo se risultano provati i legami di parentela rilevanti e la loro effettiva consistenza reddituale mediante documentazione idonea.
- In mancanza del requisito di capacità economica minima del datore di lavoro, non può essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione collegato a una domanda di emersione, poiché tale rilascio renderebbe sostanzialmente irrilevante la previsione legislativa del reddito minimo datoriale.
- Il requisito reddituale del datore di lavoro svolge una funzione di garanzia dell’effettiva sostenibilità economica del rapporto di lavoro e della tutela del lavoratore quanto al corretto trattamento retributivo e contributivo.
- Quando la domanda di emersione non è astrattamente accoglibile per carenza di un requisito sostanziale, il diniego del permesso per attesa occupazione ha natura vincolata; l’eventuale omissione del preavviso di rigetto può pertanto essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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