Cassazione Civile, Ordinanza n. 23275/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorrente tra una giornalista e una società editrice. La Corte d'appello aveva accertato, in parziale riforma del primo grado, l'esistenza dal gennaio 2007 di un rapporto di lavoro dipendente riconducibile alla figura del collaboratore fisso ex art. 2 c.c.n.l. giornalistico, respingendo le ulteriori domande. La giornalista ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2 e 36 c.c.n.l.g., dell'art. 36 Cost. e dei criteri interpretativi contrattuali, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il diritto a differenze retributive pur a fronte di attività svolta come collaboratrice formalmente autonoma ma ricondotta poi alla figura del collaboratore fisso; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione della retribuzione ex art. 2099 c.c. e per difetto di motivazione sulla valorizzazione, da parte della Corte d'appello, di circostanze che la ricorrente assumeva già dedotte in primo grado. La società editrice ha proposto ricorso incidentale, contestando la qualificazione del rapporto come collaborazione fissa ai sensi dell'art. 2 c.c.n.l.g., sostenendo che mancasse l'accertamento dei relativi presupposti, in particolare la responsabilità del servizio, e che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo eccessivo alla continuità della collaborazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettando il secondo e rigettando integralmente il ricorso incidentale. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come collaborazione fissa, ma ha censurato la decisione di merito nella parte in cui ha escluso le differenze retributive senza procedere a una concreta verifica della sufficienza e proporzionalità della retribuzione alla luce dell'effettivo impegno lavorativo e dei compensi già percepiti. Per questo motivo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto l'obbligo, a carico della ricorrente incidentale soccombente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 c.c.n.l.g.
La figura del collaboratore fisso va ricostruita secondo i parametri della prestazione continuativa, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, valutando in concreto gli indici della subordinazione nel lavoro giornalistico.
art. 36 c.c.n.l.g.
Il contratto collettivo non esaurisce il criterio di determinazione della retribuzione del collaboratore fisso, poiché fissa solo una soglia minima di collaborazioni mensili.
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere sufficiente e proporzionata, e tale verifica deve essere compiuta in concreto anche per il collaboratore fisso giornalistico.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo invocato dalla parte ricorrente.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo invocato dalla parte ricorrente.
art. 1367 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico del contratto collettivo invocato dalla parte ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma processuale per denunciare violazione di legge sostanziale nel ricorso principale e nel ricorso incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e difetto di motivazione.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 188 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato per il profilo del difetto di motivazione e del giusto processo.
art. 2086 c.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione del rapporto.
art. 2094 c.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale come norma sulla subordinazione.
art. 2095 c.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale.
art. 2104 c.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale.
art. 2099 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base della domanda di determinazione della retribuzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel lavoro giornalistico la collaborazione fissa va accertata in concreto attraverso indici sintomatici quali continuità della prestazione, inserimento nell'organizzazione redazionale, disponibilità a seguire le indicazioni del responsabile del servizio e copertura di un'area predeterminata dell'informazione.
- La "responsabilità di un servizio" non implica l'esclusiva su un settore, ma l'assegnazione stabile di un'area informativa che il collaboratore è tenuto a presidiare con continuità.
- La determinazione della retribuzione del collaboratore fisso giornalistico non può arrestarsi alla soglia minima prevista dal contratto collettivo: occorre verificare in concreto la proporzionalità e sufficienza del compenso rispetto all'effettivo impegno lavorativo, al numero delle collaborazioni, alla frequenza delle prestazioni e alla natura delle materie trattate, tenendo conto di quanto già corrisposto.
- La domanda di differenze retributive collegata alla qualificazione del rapporto non può essere rigettata per il solo fatto che il rapporto sia stato in precedenza formalizzato come autonomo, dovendosi comunque scrutinare se i compensi percepiti soddisfino il parametro costituzionale di cui all'art. 36 Cost.
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