Circolare numero 220 del 27-12-2000
Le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate in competenza 2001, tenendo conto della perequazione automatica e di parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4885 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), nel testo approvato dal Senato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza 2001, distinguendo tra liquidazioni provvisorie e definitive in base alla disponibilità dei coefficienti e al sistema di calcolo. Aggiorna inoltre importi, limiti reddituali, cumuli e trattenute fiscali/contributive, nonché varie procedure informatiche e istruzioni operative per le prestazioni INVCIV e per specifiche categorie bancarie. Sono richiamati i valori e gli allegati della circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 per importi, redditi e parametri applicativi dell’anno 2001.
Disposizioni operative per il calcolo delle pensioni in competenza 2001 e aggiornamenti procedurali
Calcolo delle pensioni in competenza 2001 e aggiornamenti operativi
La circolare fornisce istruzioni per l’avvio delle liquidazioni pensionistiche relative al 2001, con indicazioni distinte per le prestazioni da trattare in via provvisoria o definitiva. Integra inoltre parametri economici, fiscali e contributivi, oltre ad aggiornamenti procedurali per le applicazioni informatiche dell’Istituto.
Ambito di applicazione e disponibilità delle procedure
Con il messaggio n. 486 del 12 dicembre 2000 sono stati resi disponibili gli archivi necessari per attivare la funzione di calcolo delle pensioni in competenza 2001. La circolare chiarisce che possono essere calcolate anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture tramite procedura ICNULI.
In assenza dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni da liquidare in forma retributiva con decorrenza 2001, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 2000 devono essere liquidate in via provvisoria. Restano invece liquidabili in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nel 2001 derivanti da pensione diretta con decorrenza anteriore al medesimo anno.
Le pensioni da calcolare con il sistema contributivo e decorrenza 1° gennaio 2001 possono essere invece liquidate definitivamente, poiché il tasso di capitalizzazione da applicare al 31 dicembre per la determinazione del montante è già stato fornito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Importi delle pensioni per il 2001
Dal 1° gennaio 2001 le pensioni sono incrementate della perequazione automatica nella misura del 2,4%, prevista dal decreto ministeriale 20 novembre 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277. L’aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio in sede di perequazione per l’anno 2002.
Gli importi per il 2001 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono richiamati nell’allegato 2 della circolare n. 211 del 18 dicembre 2000.
Limiti di reddito e valori pensionabili
La circolare rinvia all’allegato 2 della circolare n. 211 per i limiti di reddito necessari a:
- l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- l’integrazione degli assegni di invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- l’attribuzione della pensione sociale ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544;
- l’attribuzione dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nello stesso allegato sono inoltre riportati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80%, nonché le fasce di retribuzione e reddito soggette ad aliquote decrescenti. Vi sono infine i minimali di retribuzione utili per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Incumulabilità e cumulo con redditi da lavoro
Sono richiamate le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, secondo le tabelle F e G della legge n. 335 del 1995, con i relativi limiti reddituali indicati nell’allegato 2 della circolare n. 211.
La circolare aggiorna anche la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro in base all’articolo 65 del disegno di legge n. 4885, nel testo approvato dal Senato. Dal 1° gennaio 2001:
- le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente, anche se liquidate prima dell’entrata in vigore della legge;
- le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità che eccedono il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%;
- le trattenute non possono comunque superare il 30% dei predetti redditi;
- per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 2001 resta applicabile la disciplina previgente, se più favorevole.
Cumulo tra rendita INAIL e reversibilità INPS
La procedura di nuova liquidazione è stata aggiornata in conseguenza dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, e dell’articolo 66, comma 1, del disegno di legge n. 4885. Tali interventi hanno comportato, a decorrere dal 1° luglio 2000, la cessazione del divieto di cumulo previsto dall’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 tra trattamento di reversibilità a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e la rendita ai superstiti INAIL spettante in caso di decesso conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Prestazioni INVCIV e assegni di invalidità non confermati
Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria già scaduta, la procedura azzera gli importi a partire dal mese di scadenza della revisione. Analogamente, nel caso di assegni di invalidità non confermati, gli importi vengono azzerati dal mese di scadenza del triennio di validità.
La circolare segnala inoltre che, per le pensioni di categoria INVCIV, è possibile acquisire più codici isola, in particolare da 60 a 69. Per le prestazioni acquisite con la procedura ICNULI, il codice isola 06 può essere modificato dall’operatore entro il medesimo intervallo.
Contributo di solidarietà
Il decreto ministeriale 7 agosto 2000, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, disciplina la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà nella misura del 2%, calcolata sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.
Il massimale annuo è indicato in lire 144.263.000 per il 2000 e in lire 147.725.000 per il 2001. La procedura determina la trattenuta considerando l’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, inclusi quelli liquidati a carico dell’AGO, dei regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, dei regimi obbligatori per i liberi professionisti e di ogni altro regime pensionistico obbligatorio, anche se integrativo o aggiuntivo.
La trattenuta è deducibile dall’imponibile IRPEF in quanto contributo obbligatorio. Il relativo importo viene memorizzato in GP5HG02 con codice 196 in GP5HG01 e in GP8MD50. Le pensioni soggette a questo prelievo vengono temporaneamente scartate al calcolo con codice 295, in attesa di un successivo aggiornamento procedurale.
Calcolo delle quote con il sistema contributivo
Per le quote di pensione o i supplementi contributivi da liquidare con decorrenza nel corso dell’anno 2001, il montante contributivo individuale deve essere calcolato applicando i coefficienti di rivalutazione già previsti dalla circolare n. 219 del 17 dicembre 1999. In particolare, il montante maturato al 31 dicembre di ciascun anno deve essere rivalutato con i seguenti coefficienti:
- 1,055871 per il montante al 31 dicembre 1996;
- 1,053597 per il montante al 31 dicembre 1997;
- 1,056503 per il montante al 31 dicembre 1998;
- 1,051781 per il montante al 31 dicembre 1999.
Modifiche ai pannelli e ai dati reddituali
Il pannello MNRLA consente l’acquisizione di 8 righi per il reddito da lavoro autonomo. Resta obbligatoria l’acquisizione del reddito relativo all’anno di decorrenza della pensione. Dal 2001 non è più prevista l’acquisizione del reddito per le pensioni di vecchiaia e per le altre pensioni liquidate con almeno 2080 contributi settimanali.
Acquisizione dei codici di detrazione d’imposta
La circolare segnala un errore operativo riscontrato presso alcune sedi, che acquisivano codici di detrazione d’imposta uguali a zero quando il titolare della pensione già beneficiava di altri trattamenti. Viene ribadito che le detrazioni d’imposta sono riferite al soggetto e che l’ultimo dato acquisito si applica a tutte le prestazioni dello stesso. Di conseguenza, sulla pensione di nuova liquidazione devono essere acquisiti i codici relativi alle detrazioni spettanti al soggetto.
Pensioni bancarie VOBANC, IOBANC e SOBANC
La procedura IVS74 è stata aggiornata per consentire l’acquisizione delle pensioni di categoria VOBANC, IOBANC e SOBANC da liquidare agli ex dipendenti degli enti pubblici creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, con i quali è stata stipulata apposita convenzione il 15 febbraio 1999.
L’acquisizione è riservata alle sedi indicate per ciascuna banca. Le categorie sono numerate come segue:
- VOBANC, codice 032, numerazione da 3.000.000 a 3.399.999;
- IOBANC, codice 033, numerazione da 3.400.000 a 3.699.999;
- SOBANC, codice 034, numerazione da 3.700.000 a 3.999.999.
Per ciascuna banca è previsto uno specifico ufficio pagatore memorizzato dalla procedura, con codici BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, LLL, MMM e NNN a seconda dell’istituto di credito. Sul pannello MNLCR11 devono essere acquisiti, con codice gestione 1, i dati relativi all’anzianità complessiva maturata sia presso gli istituti di credito interessati sia presso altre aziende, come lavoratore dipendente iscritto all’A.G.O. ordinaria. L’anzianità maturata nell’A.G.O. ordinaria deve essere indicata come "di cui" dell’anzianità complessiva, con codice di gestione H.
Sul pannello MNLAN30 non devono essere acquisiti i codici di detrazione d’imposta, poiché il sostituto d’imposta è l’istituto di credito; non è prevista neppure l’acquisizione del codice sindacato. Per gli altri dati valgono le regole generali.
Aggiornamenti procedurali e tecnici
La circolare annuncia che con successivo messaggio sarà comunicato l’aggiornamento della procedura CARPE per l’anno 2001. È inoltre in corso l’adeguamento delle procedure per il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Nell’allegato 1 sono elencati i programmi, le mappe e il printer file disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, con date di disponibilità comprese tra l’11 e il 12 dicembre 2000.
Punti principali
Liquidazione delle pensioni 2001
Sono resi disponibili gli archivi per l’attivazione del calcolo delle pensioni in competenza 2001. Le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture con procedura ICNULI possono essere calcolate. In attesa dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni retributive con decorrenza 2001, le pensioni dirette e indirette successive al 31 dicembre 2000 devono essere liquidate provvisoriamente. Sono invece liquidabili in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza nel 2001 derivanti da pensione diretta anteriore al 2001, nonché le pensioni calcolate con il sistema contributivo aventi decorrenza 1° gennaio 2001.
Importi 2001 e perequazione automatica
Dal 1° gennaio 2001 alle pensioni è riconosciuto l’aumento di perequazione automatica del 2,4%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 2000. L’aumento è attribuito in via previsionale, con successivo conguaglio in sede di perequazione per il 2002. Gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali per il 2001 sono indicati nell’allegato 2 della circolare n. 211 del 18 dicembre 2000.
Limiti reddituali, pensionabili e minimali contributivi
Nell’allegato 2 della circolare n. 211 sono riepilogati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo, per la maggiorazione sociale, per l’integrazione degli assegni di invalidità, per la pensione sociale e per l’assegno sociale. Lo stesso allegato riporta anche i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima dell’80% e le fasce soggette ad aliquote decrescenti, nonché i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici.
Incumulabilità e cumulo con redditi da lavoro
Sono richiamate le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, secondo le tabelle F e G della legge n. 335 del 1995. La circolare aggiorna inoltre la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro: dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e quelle liquidate con almeno 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con redditi da lavoro autonomo e dipendente; per pensioni dirette di anzianità, invalidità e assegni diretti di invalidità, le quote eccedenti il trattamento minimo sono cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, con trattenuta massima pari al 30% del reddito.
Rendita INAIL e reversibilità
La procedura di nuova liquidazione è stata adeguata alla soppressione, dal 1° luglio 2000, del divieto di cumulo tra trattamento di reversibilità INPS e rendita ai superstiti INAIL nei casi previsti dall’articolo 85 del DPR n. 1124 del 1965. Il coordinamento deriva dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e dall’articolo 66, comma 1, del disegno di legge n. 4885 (legge finanziaria 2001).
Prestazioni INVCIV e assegni di invalidità
Per le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, la procedura azzera gli importi dal mese di scadenza della revisione. Per gli assegni di invalidità non confermati, l’azzeramento decorre dal mese di scadenza del triennio di validità. È inoltre prevista, per le pensioni INVCIV, la possibilità di acquisire più codici isola, da 60 a 69; per le prestazioni acquisite con ICNULI, il codice isola 06 può essere variato dall’operatore in tale intervallo.
Contributo di solidarietà
È confermata la trattenuta del contributo di solidarietà nella misura del 2% sulla quota eccedente il massimale annuo ex legge n. 335 del 1995. Il massimale è pari a lire 144.263.000 per il 2000 e a lire 147.725.000 per il 2001. La procedura calcola la trattenuta sull’imponibile IRPEF complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto ed evidenzia che la trattenuta è deducibile dall’imponibile IRPEF; le pensioni soggette a tale prelievo sono temporaneamente scartate al calcolo con codice 295.
Istruzioni di calcolo contributivo
Per le quote di pensione o i supplementi contributivi con decorrenza nel 2001, il montante contributivo individuale va rivalutato con i coefficienti già indicati dalla circolare n. 219 del 17 dicembre 1999: 1,055871 per il montante al 31 dicembre 1996, 1,053597 per il 31 dicembre 1997, 1,056503 per il 31 dicembre 1998 e 1,051781 per il 31 dicembre 1999.
Aggiornamenti delle procedure e dei pannelli
Sono descritte modifiche ai pannelli MNRLA e MNLAN30, con acquisizione di 8 righi per il reddito da lavoro autonomo e mantenimento dell’obbligo di acquisire il reddito dell’anno di decorrenza della pensione. Dal 2001 non è più prevista l’acquisizione del reddito per le pensioni di vecchiaia e per le altre pensioni liquidate con almeno 2080 contributi settimanali. Per MNLAN30 non devono essere acquisiti codici di detrazione d’imposta né codice sindacato.
Pensioni bancarie VOBANC, IOBANC, SOBANC
La procedura IVS74 è stata aggiornata per acquisire le pensioni VOBANC, IOBANC e SOBANC destinate agli ex dipendenti di enti pubblici creditizi convenzionati. L’acquisizione è riservata a specifiche sedi territoriali e le pensioni sono temporaneamente memorizzate come "errate". Sono definite anche la numerazione delle categorie, i codici dell’ufficio pagatore per ciascuna banca e i dati contributivi da acquisire sui pannelli MNLCR11 e MNLAN30.
IRPEF, addizionali e arretrati
Per le nuove liquidazioni in competenza 2001 la tassazione viene determinata applicando aliquote per scaglioni e detrazioni indicate nell’allegato 2 della circolare n. 211, in coerenza con il disegno di legge n. 4885. Per gli arretrati dell’anno 2001 si applica l’aliquota media sulla base delle aliquote e scaglioni vigenti; per gli arretrati relativi ad anni precedenti nelle nuove liquidazioni si applica l’aliquota minima del 18%.
Elenco programmi e oggetti disponibili
Nell’allegato 1 sono elencati i programmi, le mappe e il printer file disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400, con date di disponibilità tra l’11 e il 12 dicembre 2000. La circolare richiama anche l’aggiornamento della procedura CARPE, che sarà comunicato con successivo messaggio, e l’adeguamento in corso delle procedure per interessi legali e rivalutazione monetaria.
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