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Circolare

Circolare numero 215 del 22-12-2000

Istruzioni per il pagamento dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività LSU presso Enti utilizzatori che stipulano apposita convenzione con l’INPS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ribadisce che le convenzioni con gli Enti che svolgono attività socialmente utili fuori dall’ambito del d.lgs. n. 81/2000 devono uniformarsi integralmente allo schema-tipo già approvato, senza modifiche. Vengono precisati durata semestrale, costo di gestione a carico dell’Ente per il semestre 1° novembre 2000/30 aprile 2001, modalità e termini dei versamenti all’INPS, individuazione delle Sedi competenti, condizioni per la liquidazione dell’assegno ASU e le successive operazioni di rendicontazione e conguaglio. È inoltre richiamato l’adeguamento dell’importo dell’assegno dal 1° gennaio 2001 e l’obbligo delle Direzioni Regionali di trasmettere i provvedimenti regionali in materia.

Convenzioni per attività socialmente utili escluse dal d.lgs. n. 81/2000: modalità, costi e versamenti all’INPS

Convenzioni per attività socialmente utili escluse dal d.lgs. n. 81/2000

La circolare disciplina le convenzioni che l’INPS stipula con gli Enti che svolgono attività socialmente utili non rientranti nel decreto legislativo n. 81/2000 e che affidano all’Istituto il pagamento dell’assegno dovuto ai lavoratori interessati. Il documento richiama lo schema di convenzione tipo già trasmesso con circolare n. 143 del 1° agosto 2000 e chiarisce gli aspetti applicativi relativi a durata, costi, versamenti, erogazione dell’assegno, rendicontazione e aggiornamenti dell’importo.

Schema convenzionale e vincolatività del modello

Viene ribadito che tutte le convenzioni devono necessariamente uniformarsi allo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000. Non sono ammesse modifiche allo schema di convenzione. La circolare richiama inoltre quanto già illustrato nella precedente n. 143/2000 sui contenuti delle convenzioni e quanto comunicato con messaggio n. 975 del 28 settembre 2000 sulla delega ai Direttori Regionali per la sottoscrizione delle convenzioni.

Durata delle convenzioni e periodo di riferimento

La durata delle convenzioni è semestrale, in analogia a quanto previsto per le attività socialmente utili il cui onere grava sul Fondo per l’occupazione. Il primo periodo di validità è indicato dal 1° maggio al 31 ottobre 2000. Per il semestre successivo, dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001, sono precisate le regole economiche e operative applicabili.

Costo di gestione e importi dovuti dagli Enti

Per il semestre 1° novembre 2000/30 aprile 2001 il costo di gestione da addebitare all’Ente, da indicare al punto 7 della convenzione, è pari a lire 19.663 più IVA per ciascun lavoratore interessato e per l’intero periodo semestrale. La circolare evidenzia che tale importo sostituisce quello precedente di lire 18.863 più IVA.

Per la copertura degli oneri connessi al pagamento dell’assegno, l’Ente deve versare mensilmente all’INPS l’importo necessario per:

  • l’assegno ASU, pari a lire 860.710 fino al 31 dicembre 2000;
  • l’assegno per il nucleo familiare, nella misura media regionale indicata nella tabella allegata alla circolare n. 143/2000.

Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno ASU dovrà essere rivalutato ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; di conseguenza dovrà essere adeguata anche la somma versata dagli Enti all’INPS per ciascun lavoratore.

Condizioni per il pagamento dell’assegno

L’INPS può disporre il pagamento dell’assegno solo dopo aver verificato che l’Ente finanziatore abbia accreditato, per il mese di riferimento, l’intero importo dovuto a copertura dell’assegno stesso e dell’assegno per il nucleo familiare. La circolare sottolinea che il pagamento può avvenire soltanto previa precostituzione della necessaria provvista, in conformità al principio per cui l’Istituto può effettuare i pagamenti solo dopo aver ricevuto integralmente le somme dovute.

Termini e modalità dei versamenti

I versamenti all’INPS delle somme dovute dagli Enti devono essere effettuati a livello locale entro il giorno 5 del mese in cui si svolgono le attività per le quali l’assegno è corrisposto. Il versamento va eseguito sulla contabilità speciale accesa alla Sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato e, in via provvisoria, imputato al conto GPA 10/99, in attesa delle istruzioni procedurali e contabili definitive.

Individuazione della Sede competente e verifica della provvista

La circolare detta i criteri per individuare la Sede INPS presso la quale devono essere precostituiti i fondi:

  • se l’Ente convenzionato è una Regione, la Sede competente è quella provinciale capoluogo di regione;
  • se l’Ente è una Provincia, la Sede competente è la coesistente Sede provinciale;
  • per gli altri Enti, la Sede competente è quella coesistente se dotata di autonomia contabile; in mancanza di tale autonomia o se le Sedi coesistenti sono più d’una, la scelta spetta al Direttore Regionale.

Ai fini della verifica dell’avvenuto accreditamento, copia dell’elenco completo dei lavoratori interessati dalla convenzione deve essere trasmessa anche alla Sede presso cui devono essere precostituiti i fondi. Tale Sede, una volta accertato che il versamento sia stato effettuato per l’importo integralmente dovuto, invia alle altre Sedi interessate l’autorizzazione al pagamento dell’assegno ASU.

Rendicontazione, conguagli e comunicazioni all’Ente

Al termine del semestre di durata della convenzione, entro i trenta giorni successivi alla corresponsione dell’ultima mensilità, la Sede presso cui sono stati precostituiti i fondi deve procedere alla rendicontazione e ai conguagli tra quanto versato all’INPS dall’Ente e quanto effettivamente pagato ai lavoratori interessati.

Con apposita comunicazione l’Ente deve essere informato:

  • dell’importo da versare per la copertura della contribuzione figurativa, ai sensi del punto 6 della convenzione;
  • dell’eventuale importo ancora necessario per coprire integralmente le somme corrisposte a titolo di assegni per il nucleo familiare;
  • dell’eventuale somma da rimborsare se versata in eccedenza rispetto a quanto complessivamente pagato per il medesimo titolo.

Adempimenti delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Sede Centrale, Progetto Coordinamento LSU, copia degli eventuali provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dalle singole Regioni in materia di lavori socialmente utili. Tale adempimento è finalizzato a consentire la predisposizione di ulteriori istruzioni, se necessarie, per l’erogazione degli assegni agli aventi titolo.

Punti principali

Schema di convenzione e divieto di modifiche

Tutte le convenzioni da stipulare con gli Enti che svolgono attività socialmente utili non rientranti nel d.lgs. n. 81/2000 devono conformarsi allo schema-tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione. La circolare ribadisce che non può essere apportata alcuna modifica allo schema di convenzione.

Durata semestrale e periodo di validità

In analogia a quanto previsto per le attività socialmente utili a carico del Fondo per l’occupazione, la durata delle convenzioni è semestrale. Il primo periodo di validità è fissato dal 1° maggio al 31 ottobre 2000; per il periodo successivo si fa riferimento al semestre 1° novembre 2000/30 aprile 2001.

Costo di gestione a carico dell’Ente

Per le convenzioni da stipulare per il periodo 1° novembre 2000/30 aprile 2001 il costo di gestione da addebitare all’Ente, da indicare al punto 7 della convenzione, è pari a lire 19.663 + IVA per ciascun lavoratore interessato e per l’intero periodo semestrale. Il precedente importo di lire 18.863 + IVA non è più applicabile.

Presupposto per il pagamento dell’assegno ASU

L’assegno ai lavoratori interessati può essere corrisposto solo dopo la verifica dell’avvenuto accredito all’INPS, da parte dell’Ente finanziatore, dell’importo complessivamente dovuto per la copertura dell’assegno stesso e dell’assegno per il nucleo familiare. L’Istituto può effettuare i pagamenti solo previa costituzione della necessaria provvista.

Importi da versare e termine di versamento

Per ciascun mese di riferimento l’Ente deve accreditare l’importo dovuto per la copertura dell’assegno ASU, pari a lire 860.710 fino al 31 dicembre 2000, e dell’assegno per il nucleo familiare calcolato secondo l’importo medio regionale indicato nella tabella allegata alla circolare n. 143/2000. I versamenti devono essere effettuati a livello locale entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività.

Individuazione della Sede INPS competente

La Sede presso cui precostituire i fondi varia in base all’Ente convenzionato: per le Regioni è la Sede provinciale capoluogo di regione; per le Province è la coesistente Sede provinciale; per gli altri Enti è la Sede coesistente se dotata di autonomia contabile, mentre il Direttore Regionale individua la Sede competente se la Sede coesistente non ha autonomia contabile o se vi sono più Sedi coesistenti.

Modalità contabili del versamento

Le somme dovute dagli Enti devono essere versate sulla contabilità speciale accesa alla Sede INPS interessata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. In via provvisoria, i versamenti vanno imputati al conto GPA 10/99, in attesa delle istruzioni procedurali e contabili definitive.

Verifica dei fondi e autorizzazione al pagamento

Per verificare l’avvenuto accreditamento, copia dell’elenco completo dei lavoratori interessati deve essere trasmessa anche alla Sede presso cui sono precostituiti i fondi. Dopo aver accertato l’avvenuto versamento integrale da parte dell’Ente per il mese di riferimento, tale Sede invia alle altre Sedi interessate una comunicazione di autorizzazione al pagamento dell’assegno ASU.

Rendicontazione e conguaglio a fine semestre

Entro 30 giorni dalle operazioni di corresponsione dell’ultima mensilità, la Sede presso cui sono stati precostituiti i fondi deve procedere, ai sensi del punto 9 della convenzione, alla rendicontazione e al conguaglio tra quanto versato all’INPS dall’Ente e quanto effettivamente pagato ai lavoratori.

Comunicazioni finali all’Ente

L’Ente deve essere informato dell’importo da versare per la copertura della contribuzione figurativa, dell’eventuale importo mancante per coprire integralmente le somme pagate a titolo di assegni per il nucleo familiare e dell’eventuale eccedenza da rimborsare se versata in misura superiore rispetto a quanto complessivamente pagato per tale titolo.

Obblighi delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali devono trasmettere tempestivamente alla Sede Centrale, Progetto Coordinamento LSU, copia degli eventuali provvedimenti legislativi e amministrativi adottati dalle singole Regioni in materia di lavori socialmente utili, affinché possano essere predisposte ulteriori istruzioni se necessarie.

Rivalutazione dell’assegno dal 1° gennaio 2001

Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno ASU sarà rivalutato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del d.lgs. n. 468/1997, nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Di conseguenza, dalla stessa data dovrà essere adeguato anche l’importo che gli Enti versano all’INPS per ciascun lavoratore, attualmente pari a lire 860.710.

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