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Circolare

Circolare numero 219 del 27-12-2000

Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro possono effettuare a fine anno o con la denuncia di gennaio 2001, senza oneri accessori, per una serie di istituti contributivi e retributivi. Vengono disciplinati in dettaglio decontribuzione dei premi di risultato, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell'1%, elementi variabili della retribuzione, erogazioni liberali, fringe benefit e operazioni societarie. Per ciascun istituto sono indicati criteri di calcolo, casistiche, effetti sul conguaglio e codici da utilizzare nelle denunce contributive.

Conguagli di fine anno e di gennaio 2001 su contributi previdenziali e assistenziali

Conguagli di fine anno 2000 e gennaio 2001

La circolare disciplina le principali operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale che i datori di lavoro possono effettuare a cavallo tra fine 2000 e inizio 2001. L’obiettivo è consentire la corretta determinazione dell’imponibile contributivo, l’applicazione delle aliquote vigenti e la sistemazione delle componenti variabili della retribuzione, con possibilità di operare i conguagli con la denuncia di dicembre 2000 o, in alternativa, con quella di gennaio 2001, senza oneri accessori.

Decontribuzione dei premi di risultato

La prima parte è dedicata alla decontribuzione prevista dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, per i premi di risultato previsti dalla contrattazione aziendale o di secondo livello. La circolare ricorda che i contratti devono essere depositati presso l’U.P.L.M.O. entro 30 giorni dalla stipula.

Il regime prevede che gli importi erogati siano assoggettati, in luogo della contribuzione ordinaria, al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche di legge. Per l’anno 2000 il beneficio è contenuto entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento.

La decontribuzione non si applica alla parte destinata a previdenza complementare ex D.LGS. n. 124/1993; se la destinazione è solo parziale, il contributo di solidarietà si applica sulla parte residua. La circolare precisa inoltre che il regime riguarda l’intera contribuzione previdenziale e assistenziale, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, e che il riferimento è la retribuzione corrisposta dal singolo datore di lavoro che effettua l’erogazione.

Modalità di calcolo e conguaglio della decontribuzione

Il datore di lavoro può applicare la decontribuzione al momento dell’erogazione, sulla base di una retribuzione annua presunta, oppure rinviare il calcolo alla fine dell’anno. In entrambi i casi, a fine anno o alla cessazione del rapporto, è necessario verificare la coerenza tra retribuzione presunta e retribuzione effettiva.

Se la retribuzione presunta coincide con quella effettiva, non si procede ad alcun conguaglio. Se la retribuzione effettiva è superiore a quella presunta, il tetto di decontribuzione aumenta e il datore di lavoro deve:

  • portare in detrazione dall’imponibile del mese di conguaglio l’ulteriore quota dell’erogazione soggetta a decontribuzione;
  • assoggettare tale quota al contributo di solidarietà del 10% con codice M931, preceduto dalla dicitura "CONG. CONTRIB. SOLID. 10%";
  • rimborsare al lavoratore la differenza della quota del contributo a suo carico trattenuta in eccesso durante l’anno.

Se invece la retribuzione effettiva è inferiore a quella presunta, il tetto si riduce e il datore di lavoro deve:

  • sommare all’imponibile del mese di conguaglio l’importo dell’erogazione non più decontribuibile;
  • recuperare il contributo di solidarietà già versato con codice L931, preceduto dalla dicitura "REC. CONTRIB. SOLID. 10%";
  • trattenere al lavoratore la differenza della quota del contributo a suo carico trattenuta in misura inferiore.

La circolare riporta anche gli esempi numerici di calcolo, fondati sulla formula che determina l’importo soggetto a decontribuzione in base al rapporto tra retribuzione e tetto del 3%.

Codici e recuperi collegati alla decontribuzione

Per il regime di decontribuzione e per i conguagli connessi, la circolare richiama specifici codici da utilizzare nelle denunce contributive. In particolare, per i casi in cui il regime contributivo del mese di conguaglio sia diverso da quello del mese di erogazione, possono essere impiegati codici di recupero o di restituzione relativi a sgravi e differenze contributive, sia nel quadro B/C sia nel quadro D.

Sono inoltre richiamati i codici E775 ed E776 per la restituzione delle prestazioni di malattia e maternità conguagliate in misura superiore.

Massimale contributivo ex legge n. 335/1995

La circolare riepiloga anche l’applicazione del massimale annuo di base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 per gli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva e per coloro che abbiano optato per il sistema contributivo.

Per l’anno 2000 il massimale è fissato in lire 144.263.000, pari a euro 74.505,62. Il massimale si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Il datore di lavoro deve assoggettare a tutte le contribuzioni l’intera retribuzione fino al raggiungimento del massimale; sulla parte eccedente si versano soltanto le contribuzioni minori, con codice tipo contribuzione 98.

La circolare precisa che:

  • il massimale non è frazionabile a mese;
  • in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni precedenti si cumulano e il lavoratore deve esibire la certificazione CUD al nuovo datore di lavoro;
  • in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del massimale e ciascun datore di lavoro contribuisce in base ai dati forniti dal lavoratore.

Se nel corso dell’anno sono stati versati contributi IVS sulla parte eccedente il massimale, il recupero avviene in sede di conguaglio con il codice D L952, preceduto dalla dicitura "RECUPERO CONTRIBUZIONE IVS SU MASSIMALE". La stessa regola vale per il recupero della contribuzione IVS dovuta ai fondi sostitutivi o alle gestioni speciali INPS.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

L’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede un contributo aggiuntivo dell’1%, a carico del lavoratore, per i regimi pensionistici con aliquota a suo carico inferiore al 10%, sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile.

Per il 2000, la prima fascia mensile è pari a lire 5.527.000, corrispondenti a lire 66.324.000 annue. La circolare elenca i codici di versamento utilizzati dalle diverse gestioni, tra cui:

  • M950 per la generalità delle aziende;
  • B980 per banche ed enti pubblici creditizi;
  • X960 per il fondo elettrici;
  • X970 per il fondo telefonici;
  • X980 per l’ex fondo autoferrotranviari.

Il contributo si applica anche, dal 1° gennaio 2000, al personale iscritto al soppresso fondo ante 31.12.1995 nel settore dei pubblici servizi di trasporto, in forza dell’armonizzazione prevista dalla legge n. 488/1999.

Il sistema della mensilizzazione può rendere necessari conguagli a credito o a debito del lavoratore, effettuabili con la denuncia di dicembre 2000 o gennaio 2001. A tal fine vengono indicati i codici di conguaglio e recupero per quadro B/C e quadro D.

La circolare affronta anche il caso in cui, nel corso dell’anno, si modifichi il regime pensionistico obbligatorio del lavoratore. In tale situazione il datore di lavoro deve conguagliare il regime cessato e, per i periodi successivi, versare l’aliquota aggiuntiva del 1% alla nuova gestione pensionistica, effettuando poi a fine anno il conguaglio complessivo tenendo conto delle retribuzioni percepite.

Elementi variabili della retribuzione

Un’ulteriore sezione riguarda gli elementi variabili della retribuzione disciplinati dal D.M. 7 ottobre 1993, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993. Quando nel mese intervengono elementi o eventi che modificano l’imponibile contributivo, il datore di lavoro può tenerne conto nel mese successivo, purché nell’anno solare vi sia corrispondenza tra competenza retributiva e contribuzione.

La circolare elenca gli eventi rilevanti, tra cui:

  • straordinari;
  • diarie e missioni;
  • indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
  • riposi per allattamento;
  • giornate retribuite ai donatori di sangue;
  • riduzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali non a zero ore.

Sono assimilate anche l’indennità di cassa e i prestiti ai dipendenti, con rinvio ai chiarimenti già emanati in precedenti circolari.

Per gli eventi di competenza dicembre 2000, con adempimenti assolti nel mese di gennaio 2001, devono essere utilizzati appositi codici di aumento o diminuzione dell’imponibile nel quadro B/C, diversi a seconda della gestione. La circolare precisa che, ai fini assicurativi, tali elementi sono di competenza dicembre 2000, mentre ai fini contributivi sono considerati retribuzione di gennaio 2001. Essi devono essere riportati nella certificazione CUD/2001 e nella dichiarazione 770/2001, quadro SA.

Erogazioni liberali

Per le erogazioni liberali in occasione di festività o ricorrenze, l’art. 48, comma 2, lettera b), del TUIR prevede la non concorrenza al reddito entro il limite di lire 500.000 per periodo d’imposta. La circolare chiarisce che, per effetto dell’unificazione tra basi imponibili fiscale e previdenziale, il limite opera anche ai fini contributivi.

In sede di conguaglio, se occorre tener conto di erogazioni effettuate da precedenti datori di lavoro, il datore di lavoro che effettua il conguaglio può operare con la denuncia di dicembre 2000 o gennaio 2001. Se l’importo complessivo supera lire 500.000 e la parte eccedente non è stata assoggettata a contribuzione, il datore deve aumentare l’imponibile del mese di denuncia per la quota eccedente e trattenere al lavoratore la differenza del contributo a suo carico trattenuta in misura inferiore.

Se invece nel corso dell’anno l’erogazione è stata assoggettata a contribuzione e si rende necessario correggerne il trattamento, il datore di lavoro deve diminuire l’imponibile del mese di denuncia dell’importo non imponibile fino al limite di lire 500.000 e rimborsare al lavoratore la quota di contributo trattenuta in eccesso.

Fringe benefit

La disciplina dei fringe benefit è ricondotta all’art. 48, comma 3, del TUIR. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre al reddito se, complessivamente, non supera lire 500.000 nel periodo d’imposta; se il limite è superato, l’intero valore diventa imponibile fiscalmente.

Ai fini previdenziali, in caso di superamento del limite, l’azienda che effettua il conguaglio assoggetta a contribuzione il valore complessivo dei fringe benefit da essa erogati, tenendo conto anche di quelli eventualmente corrisposti da precedenti datori di lavoro. La circolare prevede che:

  • l’imponibile del mese di denuncia sia aumentato dell’importo dei fringe benefit corrisposti dall’azienda, quando il cumulo supera lire 500.000 e il valore non sia stato già assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • sia recuperata o regolata la differenza della quota di contributo a carico del lavoratore non trattenuta nel corso dell’anno.

Operazioni societarie

Nelle operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante può effettuare il conguaglio contributivo su tutte le retribuzioni complessivamente erogate nell’anno al lavoratore. Tale facoltà riguarda tutti gli istituti trattati dalla circolare, compresi decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.

Rinvii e coordinamento con precedenti circolari

Per quasi tutti gli istituti, la circolare richiama espressamente numerose circolari precedenti per approfondimenti e chiarimenti applicativi. Il documento si pone quindi come istruzione di coordinamento per i conguagli di fine anno 2000 e inizio 2001, più che come fonte autonoma di disciplina, e fornisce soprattutto codici, tempistiche e criteri operativi da applicare nelle denunce contributive.

Punti principali

Termini generali per il conguaglio

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2000, con scadenza 16/1/2001, oppure con quella di gennaio 2001, con scadenza 16/2/2001, senza aggravio di oneri accessori. La circolare richiama l’esigenza di determinare correttamente l’imponibile contributivo, applicare le aliquote corrette e imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione.

Decontribuzione dei premi di risultato

Per i premi di risultato previsti da contrattazione collettiva aziendale o di secondo livello, la decontribuzione si applica entro il tetto del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore per il 2000. L’importo è soggetto al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, salvo la parte destinata a previdenza complementare. La circolare disciplina il calcolo su retribuzione presunta o effettiva, i conguagli a fine anno o alla cessazione del rapporto, e i codici M930, M931 e L931, oltre ai codici per recuperi di prestazioni di malattia e maternità.

Massimale contributivo ex legge 335/1995

Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva, o per chi opta per il sistema contributivo, si applica il massimale annuo di base contributiva e pensionabile. Per il 2000 il massimale è pari a lire 144.263.000. Raggiunto il massimale, sulla quota eccedente si versano solo le contribuzioni minori con codice tipo contribuzione 98. In caso di errore e di versamenti IVS oltre il massimale, il recupero avviene con il codice L952.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Il contributo aggiuntivo dell’1% si applica sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile mensile, pari per il 2000 a lire 5.527.000. La circolare indica i codici di versamento e di conguaglio per le diverse gestioni, sia in quadro B/C sia in quadro D, e precisa che il conguaglio può essere fatto a dicembre 2000 o gennaio 2001. Sono chiarite anche le ipotesi di rapporti successivi, simultanei e di modifica del regime pensionistico nel corso dell’anno.

Elementi variabili della retribuzione

Gli elementi variabili del mese di dicembre 2000, se trattati con la denuncia di gennaio 2001, devono essere evidenziati con specifici codici di aumento o diminuzione dell’imponibile, distinti per gestione. La circolare ribadisce che, ai fini della posizione assicurativa, tali elementi sono di competenza dicembre 2000, mentre ai fini contributivi sono retribuzione di gennaio 2001. È ammessa la comunicazione anche con la denuncia di febbraio 2001, ma il versamento o recupero deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento.

Erogazioni liberali e fringe benefit

Per le erogazioni liberali e i fringe benefit il limite di esenzione è di lire 500.000 per periodo d’imposta. Se il limite è superato, ai fini fiscali l’importo può concorrere interamente al reddito; ai fini previdenziali la circolare distingue la gestione del conguaglio, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro. Sono previste operazioni di aumento o diminuzione dell’imponibile e la regolazione delle trattenute contributive a carico del lavoratore.

Operazioni societarie

Nelle operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante può effettuare i conguagli su tutte le retribuzioni erogate nell’anno, comprendendo decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit.

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