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Circolare

Circolare numero 1 del 2-1-2001

Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2000.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi aggiornati delle prestazioni antitubercolari per il 2000 e il 2001, in conseguenza degli aumenti previsti dal D.M. 20 novembre 2000. Indica i nuovi valori delle indennità giornaliere, post-sanatoriali e dell’assegno di cura o di sostentamento, precisando che le Sedi devono effettuare i conguagli per il 2000 e corrispondere le prestazioni nella nuova misura per il 2001. Per l’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono informare gli stessi sugli aumenti e sull’adeguamento degli importi, con possibile successivo conguaglio sulla misura definitiva. È inoltre previsto l’adeguamento delle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2001, garantendo comunque la corresponsione della misura fissa di L. 19.360.

Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2000 e il 2001

Aggiornamento delle indennità antitubercolari per il 2000 e il 2001

La circolare comunica l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza degli aumenti stabiliti dal decreto ministeriale 20 novembre 2000. L’intervento riguarda le indennità giornaliere, le indennità post-sanatoriali e l’assegno di cura o di sostentamento, con decorrenza differenziata dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001.

Quadro normativo e decorrenza degli aumenti

Gli aumenti sono determinati dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2000. La circolare precisa che l’incremento è pari all’1,6% dal 1° gennaio 2000, in sostituzione dell’1,5% attribuito dal D.M. 20 novembre 1999, e al 2,4% in via provvisoria dal 1° gennaio 2001.

Importi delle indennità antitubercolari

Per il periodo considerato, i nuovi valori risultano così fissati:

  • indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati: L. 18.910 dal 1° gennaio 2000 e L. 19.360 dal 1° gennaio 2001;
  • indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 9.455 e L. 9.680;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati: L. 31.500 e L. 32.260;
  • indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: L. 15.750 e L. 16.130;
  • assegno di cura o di sostentamento mensile: L. 127.070 e L. 130.120.

Adempimenti delle Sedi e conguagli

Le Sedi devono applicare gli importi aggiornati per effettuare i conguagli dovuti per l’anno 2000 e per corrispondere le indennità antitubercolari nella misura prevista per l’anno 2001. La circolare affida dunque alle strutture periferiche la gestione delle regolarizzazioni pregresse e della liquidazione corrente.

Indennità liquidate dai datori di lavoro

Per l’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001. I datori di lavoro dovranno così corrispondere i conguagli relativi al 2000 e adeguare i nuovi importi per il 2001, ferma restando la possibilità di un successivo conguaglio sulla base della misura definitiva che sarà determinata in seguito.

Prestazioni in corso di godimento e importo minimo garantito

L’adeguamento del 1° gennaio 2001 si applica anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, deve essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 19.360.

Aggiornamento procedurale

La circolare segnala infine che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle Sedi lo svolgimento degli adempimenti connessi ai nuovi importi e ai relativi conguagli.

Punti principali

Aggiornamento normativo e decorrenze

Gli importi delle indennità antitubercolari vengono aggiornati in applicazione degli aumenti stabiliti dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2000. Gli incrementi risultano pari all’1,6% dal 1° gennaio 2000, in luogo dell’1,5% attribuito con D.M. 20 novembre 1999, e al 2,4% in via provvisoria dal 1° gennaio 2001.

Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari

Per il 2000 e il 2001 sono indicati i seguenti importi: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati, L. 18.910 dal 1° gennaio 2000 e L. 19.360 dal 1° gennaio 2001; indennità giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, L. 9.455 e L. 9.680; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati, L. 31.500 e L. 32.260; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato e soggetti equiparati, L. 15.750 e L. 16.130; assegno di cura o di sostentamento mensile, L. 127.070 e L. 130.120.

Adempimenti delle Sedi e conguagli

Le Sedi devono, sulla base degli importi aggiornati, effettuare i conguagli dovuti per l’anno 2000 e corrispondere per il 2001 le indennità antitubercolari nella misura prevista. La circolare attribuisce quindi alle strutture periferiche il compito di applicare i nuovi valori sia per la regolarizzazione delle somme già erogate sia per la liquidazione corrente dell’anno successivo.

Indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro

Per le indennità giornaliere erogate dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, affinché i datori provvedano al conguaglio delle somme relative al 2000 e all’adeguamento dei nuovi importi per il 2001, salvo eventuale conguaglio in relazione alla misura definitiva che sarà stabilita successivamente.

Adeguamento delle prestazioni in corso di godimento al 1° gennaio 2001

L’adeguamento decorre dal 1° gennaio 2001 anche per le indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Viene inoltre ribadito che deve comunque essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L. 19.360.

Aggiornamento della procedura automatizzata

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle Sedi di effettuare correttamente tutti gli adempimenti connessi ai nuovi importi e ai relativi conguagli.

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