Circolare numero 221 del 28-12-2000
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2000, n. 239 individua le risorse da trasferire alle Regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si forniscono le prime indicazioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il passaggio alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, già previsto dal d.lgs. n. 112/1998 e attuato dal DPCM 26 maggio 2000, con decorrenza 1° gennaio 2001. Vengono richiamate le modalità di collaborazione transitoria tra Ministero dell’Interno, Prefetture, Regioni e INPS, gli accordi quadro approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata, e la necessità di garantire continuità operativa nella fase di passaggio. La circolare dettaglia inoltre le attività che restano in capo alle Sedi INPS, le proroghe della collaborazione con le Prefetture, la possibilità che le Regioni affidino all’INPS la potestà concessoria mediante accordi specifici, e alcuni criteri organizzativi per il trasferimento di procedimenti e archivi.
Trasferimento alle Regioni della concessione dei trattamenti economici per invalidi civili e gestione della fase transitoria
Trasferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici per invalidi civili
La circolare illustra il passaggio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile dalle Prefetture alle Regioni, in attuazione dell’art. 130 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e del DPCM 26 maggio 2000. Vengono disciplinate le modalità della fase transitoria, i rapporti tra Regioni, Ministero dell’Interno, Prefetture e INPS, nonché le regole operative per assicurare la continuità dei pagamenti e la gestione dei procedimenti in corso.
Quadro normativo e decorrenza del trasferimento
Il d.lgs. n. 112/1998, all’art. 30, comma 2, conferisce alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Il DPCM 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, individua le risorse da trasferire e stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, le Regioni a statuto ordinario esercitano tali funzioni.
Restano distinti:
- la funzione concessoria, attribuita alle Regioni;
- la funzione di erogazione dei trattamenti economici, mantenuta in capo all’apposito fondo costituito presso l’INPS per i minorati civili già trasferiti ai sensi dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998.
Trasmissione delle istanze e ruolo delle ASL
Le ASL, quando la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciuta dia diritto a provvidenze economiche, trasmettono d’ufficio alla Regione territorialmente competente, o agli enti da essa indicati, copia dell’istanza di concessione e copia autentica del verbale sanitario. La disposizione è funzionale a garantire la presa in carico del procedimento da parte del nuovo ente competente.
Legittimazione passiva nei giudizi
La circolare richiama la disciplina della legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alle prestazioni attivate dal 3 settembre 1998, data corrispondente al 120° giorno dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 112/1998. In tali casi:
- la legittimazione passiva spetta alle Regioni, se il procedimento ha ad oggetto provvidenze da esse concesse;
- spetta all’INPS negli altri casi, anche con riferimento a provvedimenti concessori anteriori al 3 settembre 1998.
Gestione della fase transitoria e accordi istituzionali
L’art. 7 del DPCM prevede forme di supporto e consulenza del Ministero dell’Interno, su richiesta delle Regioni, per assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo. L’oggetto, i contenuti e la durata di tale collaborazione devono essere definiti con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il 6 dicembre 2000:
- la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di accordo tra Ministero dell’Interno e Regioni;
- la Conferenza Unificata ha approvato anche lo schema di accordo tra Regioni e INPS.
L’accordo quadro con il Ministero dell’Interno prevede ulteriori intese locali tra Prefetture e Regioni per disciplinare la graduale operatività delle funzioni trasferite e assicurare i necessari apporti operativi, comunque non oltre il 31 dicembre 2001.
Attività operative delle Sedi INPS
Per evitare discontinuità nel servizio, le Sedi INPS continuano, anche dal 1° gennaio 2001, a svolgere la propria attività con le modalità già in uso. Le prestazioni relative ai provvedimenti già deliberati dalle Prefetture devono essere liquidate e poste in pagamento con le consuete procedure.
Per i provvedimenti deliberati dal 1° gennaio 2001 saranno fornite istruzioni successive. Inoltre, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2000, la collaborazione in atto con le Prefetture è stata prorogata fino al 30 giugno 2001.
Adempimenti delle Prefetture e organizzazione locale
Le Prefetture devono quantificare le diverse tipologie di procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000, distinguendo tra:
- procedimenti perfezionati ma privi del decreto concessorio;
- procedimenti ancora in istruttoria;
- istanze per le quali non è stata avviata l’istruttoria;
- sentenze da eseguire.
L’accordo locale tra Prefetture e Regioni deve inoltre prevedere:
- le modalità per la definizione dei procedimenti ancora pendenti;
- le forme organizzative e sinergiche in caso di elevato numero di procedimenti non definiti;
- le metodologie per l’adeguata istruzione del personale dei nuovi enti concedenti;
- le forme di collaborazione tra risorse umane e strumentali messe a disposizione.
Trasferimento degli archivi e uso temporaneo delle strutture
Per il trasferimento degli archivi occorre distinguere tra archivi "correnti" e archivi "storici".
- Gli archivi correnti devono essere trasferiti non oltre il 30 giugno 2001, previa individuazione delle sedi regionali destinate al servizio.
- Gli archivi storici possono essere trasferiti a decorrere da tale data, salvo differenti intese locali.
- Dal 1° gennaio 2001 e per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere utilizzate le strutture delle Prefetture già adibite al servizio, per garantire la funzionalità iniziale dei nuovi enti concedenti.
Accordo Regioni-INPS e fase a regime
Lo schema di accordo quadro tra Regioni e INPS stabilisce che, nella fase transitoria, l’INPS assicura la continuità delle modalità di collaborazione già esistenti con il Ministero dell’Interno. Nella fase a regime, l’INPS assicura tutte le attività di erogazione successive al provvedimento di concessione, secondo la tabella allegata all’accordo.
In sede locale possono essere stipulati ulteriori accordi per definire meglio le modalità operative di gestione delle funzioni di rispettiva competenza.
Attività indicate nello schema allegato
Lo schema allegato descrive, in modo schematico, la ripartizione delle attività nel processo di invalidità civile.
Per la prima liquidazione della prestazione sono previste attività di:
- accertamento sanitario (ASL);
- istruttoria e accertamento dei requisiti amministrativi (Prefettura);
- emissione del decreto o provvedimento (Prefettura);
- acquisizione, trasmissione e ricezione degli elementi per la liquidazione (Prefettura e INPS);
- perfezionamento dell’istruttoria, calcolo, emissione documenti e ordinativo di pagamento (INPS).
Per la gestione della prestazione con effetti monetari, in caso di revisione per aggravamento, si ripetono le fasi sanitarie e amministrative iniziali, mentre l’INPS cura la rideterminazione della prestazione, la gestione dei conguagli, l’emissione dell’ordinativo di pagamento e il recupero delle prestazioni indebite.
Per la gestione delle prestazioni con effetti non monetari, sono previste attività di acquisizione, trasmissione e ricezione delle variazioni, nonché l’inserimento delle stesse nel sistema informativo INPS.
Per la ricostituzione generale della prestazione, l’INPS provvede all’adeguamento o rideterminazione, alle comunicazioni e certificazioni e all’emissione e accredito mensile dell’ordinativo di pagamento aggiornato.
Infine, per la liquidazione dei ratei agli eredi, la Prefettura cura istruttoria, accertamento del diritto, decreto e trasmissione degli elementi, mentre l’INPS perfeziona l’istruttoria, calcola le somme dovute ed emette i documenti e il dispositivo di pagamento.
Possibilità di affidamento all’INPS tramite accordi regionali
La circolare richiama un emendamento all’art. 80 del disegno di legge finanziaria 2001, in base al quale le Regioni possono prevedere che la potestà concessoria dei trattamenti di invalidità civile sia esercitata dall’INPS mediante specifici accordi con le Regioni stesse.
Aggiornamento delle procedure di liquidazione
Sono annunciate successive comunicazioni per informare sulle modifiche in corso alle procedure di liquidazione, con particolare riferimento alle diverse modalità di invio dei dati richieste dalle Regioni. La circolare insiste sulla delicatezza della fase transitoria e sulla necessità di intese locali puntuali per garantire continuità ed efficienza del servizio.
Punti principali
Trasferimento della funzione concessoria alle Regioni
Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 30, comma 2, conferisce alle Regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. Il DPCM 26 maggio 2000 individua le risorse da trasferire e stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, le Regioni a statuto ordinario esercitano tali funzioni. Le ASL trasmettono d’ufficio alla Regione competente l’istanza di concessione e la copia autentica del verbale sanitario quando la percentuale di invalidità dà diritto a provvidenze economiche.
Ruolo dell’INPS e legittimazione passiva
Resta all’apposito fondo presso l’INPS la funzione di erogazione dei trattamenti economici già trasferiti in attuazione dell’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998. Nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alle prestazioni attivate dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta alle Regioni se il procedimento riguarda provvidenze da esse concesse e all’INPS negli altri casi, anche con riferimento a provvedimenti concessori antecedenti il 3 settembre 1998.
Gestione della fase transitoria e accordi istituzionali
L’art. 7 del DPCM prevede attività di supporto e consulenza del Ministero dell’Interno, su richiesta delle Regioni, per assicurare la funzionalità del servizio. Tali attività sono disciplinate mediante accordi definiti in Conferenza Stato-Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DPCM. Il 6 dicembre 2000 è stato espresso parere favorevole sullo schema di accordo tra Ministero dell’Interno e Regioni; nella stessa data la Conferenza Unificata ha approvato anche lo schema di accordo tra Regioni e INPS.
Attività delle Sedi INPS e continuità operativa
Per garantire la continuità del servizio, le Sedi INPS continuano a svolgere la propria attività con le modalità già utilizzate anche dal 1° gennaio 2001. Le prestazioni relative a provvedimenti già deliberati dalle Prefetture sono liquidate e poste in pagamento secondo le consuete modalità. Per i provvedimenti deliberati dal 1° gennaio 2001 saranno fornite istruzioni successive. La collaborazione con le Prefetture è prorogata fino al 30 giugno 2001.
Contenuti dell’accordo quadro e organizzazione locale
L’accordo quadro tra Ministero dell’Interno e Regioni prevede ulteriori accordi locali tra Prefetture e Regioni per regolare la graduale operatività delle funzioni trasferite, comunque non oltre il 31 dicembre 2001. Le Prefetture devono quantificare i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000, distinguendo tra procedimenti perfezionati ma privi di decreto, istruttorie pendenti, istanze non istruite e sentenze da eseguire. Gli accordi locali devono anche disciplinare la formazione del personale, l’uso coordinato delle risorse umane e strumentali e le forme organizzative per la definizione dei procedimenti arretrati.
Trasferimento di archivi e utilizzo delle strutture
Il trasferimento degli archivi deve avvenire secondo criteri e modalità uniformi in ambito regionale, da concordare localmente. Gli archivi correnti devono essere trasferiti non oltre il 30 giugno 2001, previa individuazione da parte delle Regioni delle sedi destinate all’attività. Gli archivi storici possono essere trasferiti a decorrere da tale data, salvo diverse intese locali. Dal 1° gennaio 2001 e per un periodo non superiore a sei mesi possono essere utilizzate le strutture delle Prefetture già adibite al servizio per garantire l’avvio della gestione da parte dei nuovi enti concedenti.
Possibilità di affidamento all’INPS tramite accordi regionali
L’emendamento all’art. 80 del disegno di legge finanziaria 2001 prevede che le Regioni possano stabilire che la potestà concessoria dei trattamenti di invalidità civile di cui all’art. 130 del d.lgs. n. 112/1998 sia esercitata dall’INPS, previa stipula di specifici accordi con le Regioni stesse.
Modifiche alle procedure di liquidazione
La circolare segnala che saranno comunicate successive informazioni sulle modifiche in corso alle procedure di liquidazione, in particolare sulle diverse modalità di invio dei dati richieste dalle Regioni. Nell’allegato accordo tra Regioni e INPS si precisa che, nella fase transitoria, l’INPS assicura la continuità delle modalità di collaborazione già in essere con il Ministero dell’Interno e, a regime, svolge tutte le attività di erogazione successive al provvedimento di concessione.
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